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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 22 commi 2-4:Riorganizzazione organi collegiali delle Agenzie

L’articolo 22, comma 2, prevede l’adozione di uno o più regolamenti di delegificazione al fine di riordinare gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali, e degli enti ed organismi strumentali, con l’obiettivo di ridurne le spese di funzionamento.
I regolamenti devono essere adottati entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’unico criterio direttivo previsto dalla norma che autorizza la delegificazione è la riduzione del numero complessivo dei componenti degli organi delle agenzie.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame, si ricorda che lo strumento delle agenzie amministrative è stato generalizzato dal D.Lgs. n. 300/1999, ispirato a modelli privatistici sulla base di criteri di efficacia e di efficienza, per rispondere all’esigenza di svolgere le attività di carattere tecnico dei dicasteri.
Il titolo II del D.Lgs. n. 300 del 1999 (artt. 8-10) detta le norme generali per l’istituzione delle agenzie. Queste svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, tradizionalmente esercitate da amministrazioni ed enti pubblici. Il ricorso all'agenzia si rende opportuno in presenza di funzioni che richiedano particolari professionalità, conoscenze specialistiche e specifiche modalità di organizzazione del lavoro, difficilmente realizzabili all'interno delle strutture ministeriali.
Le agenzie operano in condizioni di autonomia, nei limiti stabiliti dalla legge: dispongono di un proprio statuto; sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ed al potere di vigilanza di un ministro; hanno autonomia di bilancio ed agiscono sulla base di convenzioni stipulate con le amministrazioni. A differenza delle autorità amministrative indipendenti (authorities), le Agenzie sono pertanto soggette al controllo governativo e non godono di totale autonomia dall’Esecutivo tanto che i vertici (direttori generali) vengono individuati dai Ministri e nominati con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; rispetto ai dipartimenti ministeriali, pertanto, tali istituti godono di una maggiore autonomia ma non tanto da porli in una posizione di terzietà rispetto al Governo.
Oltre a prevedere un modello generale, il D.Lgs. 300/1999 ha individuato e disciplinato due gruppi di agenzie.
Nella prima categoria sono comprese quattro strutture: l’Agenzia industrie difesa (art. 22) e l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (artt. 38 e 39), uniche rese operative; l’Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture (art. 44) e l’Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale (art. 88), non ancora attive (sono state soppresse prima ancora di essere costituite, invece, l’Agenzia per le normative e i controlli tecnici, l’Agenzia per la proprietà industriale, l’Agenzia per la protezione civile e l’Agenzia per il servizio civile, quest’ultima prevista dal D.Lgs. n. 303/1999).
Nella seconda categoria, rientrano le agenzie fiscali, che sono disciplinate secondo disposizioni specifiche anche in deroga alle disposizioni generali. Si tratta di:
§       Agenzia delle entrate;
§       Agenzia delle dogane;
§       Agenzia del territorio;
§       Agenzia del demanio.
L’art. 10 del D.Lgs. 300/1999 individua nelle agenzie fiscali le agenzie “speciali”, in quanto soggette ad una disciplina speciale derogatoria rispetto a quella generale di cui ai precedenti artt. 8 e 9 del D.Lgs. 300/1999. La specifica disciplina di queste agenzie è recata dagli artt. 57-72.
Per quanto riguarda l’organizzazione interna delle agenzie disciplinate dagli art. 8 e 9, sono previsti quattro organi (direttore generale, comitato direttivo, collegio dei revisori dei conti, organismo preposto al controllo di gestione), mentre sono tre per le agenzie fiscali (direttore, comitato di gestione, collegio dei revisori dei conti).
Accanto a quelle citate, l’ordinamento prevede una serie di organismi, denominati “agenzie”, istituiti con distinti provvedimenti, prima del D.Lgs. 300/1999; si tratta dei seguenti:
§      Agenzia spaziale italiana (ASI);
§      Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
§      Agenzia per i servizi sanitari regionali;
§      Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;
§      Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
§      Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), successivamente denominata Agenzia per il terzo settore.
Anche successivamente al D.Lgs. 300/1999, il legislatore ha provveduto ad istituire nuove “agenzie”, non sempre riconducibili alla disciplina generale prevista dai citati articoli 8-9. Senza pretesa di esaustività, si ricordano tra i nuovi organismi:
§       Agenzia italiana del farmaco;
§       Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;
§       Agenzia nazionale del turismo;
§       Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
§       Agenzia nazionale per i giovani;
§       Agenzia nazionale per lo sviluppo della autonomia scolastica;
§       Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
§       Autorità nazionale per la sicurezza alimentare;
§       Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ex Enea);
§       Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
§       Agenzia per la sicurezza nucleare;
§       Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale;
§       Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.
Si segnala, peraltro, che il decreto-legge in esame prevede la soppressione delle ultime tre agenzie citate (v. supra, commento art. 21).

Il successivo comma 4 prevede che la riduzione dei componenti si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti di riordino.

Il comma 3 estende alle Agenzie e agli enti o organismi strumentali comunque denominati sottoposti alla vigilanza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali la norma - contenuta nell’articolo 6, comma 5 del D.L. n. 78/2010 – che dispone la riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché dei componenti del collegio dei revisori, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.
A tal fine, gli enti territoriali vigilanti, negli ambiti di rispettiva competenza, sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal citato articolo 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento.
Si segnala che la relazione tecnica afferma che la disposizione determina sicuri risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

Il comma 5 dell’articolo 6 del D.L. n. 78/2010 prevede tutti gli enti pubblici, anche economici, e tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato devono adeguare i rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data del 31 maggio 2010: gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché gli organi di revisione, siano costituiti da un numero di componenti non superiore rispettivamente a 5 e a 3 componenti.
Il comma 5 fa obbligo alle amministrazioni vigilanti di adeguare, mediante regolamenti di delegificazione, la relativa disciplina di organizzazione con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici da esse vigilati. Il mancato adeguamento nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti interessati sono nulli.