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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 21 commi 13 - 21: Soppressione dell’Agenzia per la regolazione in materia di acqua, dell’Agenzia per la sicurezza nucleare e dell’Agenzia del settore postale

Il comma 13 prevede la soppressione dei seguenti enti (indicati dall’Allegato A):
§      Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, le cui funzioni sono trasferite al Ministero dell'ambiente, ad eccezione (sulla base di una modifica apportata al comma 19 nel corso dell’esame in sede referente) di quelle attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici (che dovranno essere individuate, secondo quanto previsto dal comma 19, con apposito D.P.C.M. da adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto), che sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che viene conseguentemente inclusa nell’Allegato tra gli enti incorporanti;
Si ricorda che l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua è stata recentemente istituita dall’art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 70 del 2011, al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel D.Lgs. 152/2006 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici. A tale Agenzia sono state trasferite le funzioni della precedente Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche prevista dall'art. 161 del D.Lgs. 152/2006, conseguentemente soppressa.
§      Viene specificato che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas esercita le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici con i medesimi poteri ad essa attribuiti dalla legge 14 novembre 1995,n. 481.
Si rammenta che la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, ha istituito le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza.
§      Agenzia per la sicurezza nucleare, le cui funzioni e risorse di personale, finanziarie e strumentali sono trasferite al Ministero per lo Sviluppo economico.
Si ricorda che l’Agenzia per la sicurezza nucleare è stata istituita dall’articolo 29  della legge 99/2009 utilizzando le strutture e le risorse del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA e dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA). Svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l’autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti da attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.
L’Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nel rispetto del diritto alla salute e all’ambiente ed in ossequio ai princìpi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L’Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d’interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione, e assicura la partecipazione ai processi internazionali di valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in esercizio in altri Paesi. L’Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.
Lo statuto è stato approvato con D.P.C.M. 27 aprile 2010  e con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 è stata costituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare, composta dal Presidente prof. Umberto Veronesi e, in qualità di componenti, dal prof. Maurizio Cumo, dal prof. Marco Enrico Ricotti, dal dr. Stefano Dambruoso e dal dr. Stefano Laporta. Il Presidente ed i componenti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare durano in carica sette anni.
Con il comma 20-bis si dispone che, in via transitoria e fino all’adozione, d’intesa anche con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto che disciplina il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali dell’ente soppresso (di cui al comma 15), l’attribuzione delle funzioni e dei compiti facenti capo all’Agenzia per la sicurezza nucleare all’Istituto superiore per la protezione della ricerca ambientale (ISPRA), avuto riguardo anche alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall’Unione europea. Riguardo alla disposizione in esame, si fa presente che l’VIII Commissione (Ambiente), nel parere approvato nella seduta del 9 dicembre, aveva segnalato in un’osservazione l’opportunità di prevedere transitoriamente il passaggio delle funzioni della soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare in capo all'ISPRA in ragione delle particolari competenze specialistiche necessarie allo svolgimento di tali compiti.
§      Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, le cui funzioni sono trasferite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
L’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, designata quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale, è stata istituita con l’articolo 1 del decreto legislativo n. 58/2011, di recepimento della direttiva n. 2008/6/CE. L'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale, ed opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità.
All’Agenzia sono affidate funzioni: di regolazione dei mercati postali; di partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione; di adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale; di adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali; di svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale; di vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali; di analisi e monitoraggio dei mercati postali.
Le funzioni di programmazione, indirizzo, regolazione e controllo in tali materie sono affidate ad un Collegio costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari: le nomine non possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni. Le Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I membri del Collegio sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Il comma 14 prevede che le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.

I commi da 15 a 18 disciplinano gli adempimenti conseguenti alla soppressione degli enti di cui sopra come segue:
§      il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi è determinato con decreti non regolamentari adottati dal Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (comma 15, primo periodo);
§      nelle more dell’adozione dei decreti di trasferimento, l’amministrazione incorporante può delegare ad uno o più dirigenti lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione (comma 15, secondo periodo);
§      la deliberazione dei bilanci di chiusura degli enti soppressi è di competenza degli organi in carica alla data di cessazione dell’ente, essi devono essere deliberati entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento e sono corredati della relazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell’ente medesimo e sono trasmessi per l’approvazione al Ministero vigilante e al Ministero dell’economia e delle finanze (comma 16, primo periodo);
§      ai componenti degli organi degli enti soppressi sono corrisposti regolarmente i compensi ad essi spettanti fino alla data di soppressione (comma 16, secondo periodo). Per la deliberazione dei bilanci di chiusura di cui sopra ai componenti degli organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti (comma 16, terzo periodo);
§      le amministrazioni incorporanti, per lo svolgimento delle nuove funzioni loro attribuite in relazione al trasferimento degli enti soppressi, possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi (comma 17);
§      le amministrazioni di destinazione degli enti soppressi individuano le strutture interne che esercitano i nuovi compiti e funzioni (già facenti capo agli enti soppressi) utilizzando le sedi e gli uffici già facenti capo agli enti soppressi, almeno fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato; l’attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati (comma 18).

Il comma 20 dispone la soppressione della Commissione Nazionale per la Vigilanza delle risorse idriche (Co.N.Vi.R.I.) di cui all'art. 161 del D.Lgs. 152/2006.
La relazione tecnica sottolinea che tale previsione si rende necessaria in quanto detta Commissione, soppressa dall’art. 10, comma 26, del D.L. 70/2011, “continuava ad operare, ai sensi del medesimo comma 26, sino alla nomina dei componenti dell’Agenzia”.

Il comma 21 precisa che dall’attuazione delle precedenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.