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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 21 comma 12 Istituzione Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini

Il comma 12 dispone l’istituzione, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto in esame, del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, posto sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, riunificando in un unico consorzio nazionale le funzioni dei tre consorzi del Ticino, dell’Oglio e dell’Adda.
In particolare, il nuovo Consorzio nazionale svolgerà le proprie funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale attribuite dall’art. 63, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice ambientale) ai tre consorzi citati:
§      consorzio del Ticino-Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore;
§      consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo;
§      consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como.

Si ricorda che il comma 8 dell’art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità anche dei tre citati consorzi, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.
In estrema sintesi i tre consorzi sono stati tutti costituiti negli anni trenta quali enti regolatori del lago Maggiore (Consorzio del Ticino), del lago d’Iseo (Consorzio dell’Oglio) e del lago di Como (Consorzio dell’Adda) e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’ambiente.

Nel periodo transitorio, l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del Consorzio nazionale spetteranno ad un commissario e a un sub-commissario, nonché ad un collegio di revisori composto da tre membri (quest’ultimo su designazione del Ministro dell’economia e delle finanze) nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Dalla data di insediamento del commissario vengono, pertanto, soppressi i tre consorzi citati e decadono i relativi organi.
La denominazione “Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: “Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore”, “Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo” e “Consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como”.
Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro 20 giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonché le modalità di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di soppressione.
I bilanci di chiusura delle relative gestioni devono essere deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione, insieme alla relazione predisposta dall’organo interno di controllo in carica alla stessa data, e devono essere trasmessi per l’approvazione al Ministero dell’ambiente e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Per quanto riguarda i compensi, le indennità o altri emolumenti spettanti ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, essi dovranno essere corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti relativi alla chiusura dei bilanci spetta esclusivamente, qualora dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.
I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini cui si applica il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici.
La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non può eccedere il numero del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto in esame presso i soppressi Consorzi.