____________________________


Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 21 commi 10 e 11 Soppressione Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania - EIPLI

Il comma 10 dispone la soppressione e messa in liquidazione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) a decorrere dall’entrata in vigore del decreto in commento.

Il comma 11 regola la fase di soppressione dell’ente, che deve essere realizzata entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame. Alle regioni spetta il compito di individuare o costituire il soggetto al quale saranno trasferite le funzioni dell’ente disciolto, con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi. Deve essere garantita l’occupazione dei titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’ente soppresso.
A decorrere dalla soppressione dell’ente – con l’entrata in vigore del decreto legge – e fino alla all’adozione delle misure di trasferimento delle funzioni ad un nuovo soggetto – entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento – prosegue la gestione commissariale attualmente in atto.

Va rammentato che l’EIPLI era stato incluso, già con l’art. 2, comma 636, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) nell’elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Successivamente l’art. 26 del D.L. n. 112/2008 (cd. “taglia enti”) aveva disposto l’abrogazione del comma 636 dell’art. 2, prevedendo una diversa procedura per il riordino o la soppressione degli enti pubblici non economici, ed aveva altresì disposto la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non fossero stati emanati i regolamenti di riordino di cui al comma 634 dell'articolo 2 della n. 244/07.
E’ intervenuto quindi il comma 3-bis dell'art 3 del decreto-legge n. 171/2008, che - per il solo EIPLI - ha prorogato al 31 marzo 2010 il termine del 31 marzo 2009 precedentemente stabilito. Anche tale termine è stato tuttavia ulteriormente prorogato: al 31 dicembre 2010 dall’articolo 2 comma 6 del D.L. n. 194/2009; e quindi 31 dicembre 2011 dall’art. 2, comma 2-quinquiesdecies del D.L. n. 225/2010.
La norma ultima citata ha anche prescritto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali debba procedere al riordino o alla soppressione, previa liquidazione, dell’Ente come stabilito dall’articolo 26 del D.L. 112/2008; in caso di soppressione e messa in liquidazione la responsabilità dello Stato è stata limitata all'attivo, in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.
L’Ente - istituito nel 1947 con il D.Lgs.cps n. 281, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura - gestisce otto dighe, alle quali vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione. L'attività dell'ente è finalizzata a far fronte alle esigenze potabili delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, al fabbisogno irriguo di vasti comprensori delle stesse regioni, nonché di agglomerati industriali. L’EIPLI è da tempo amministrato da un Commissario straordinario.