Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011
I commi da 1 a 9 dispongono la soppressione di INPDAP ed ENPALS e il conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS.
Il comma 1 prevede che la soppressione degli enti avvenga nel quadro di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo e al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale. Le funzioni degli enti soppressi sono trasferite all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
Per quanto riguarda la decorrenza della soppressione, il testo originario del decreto-legge prevede che essa avvenga a decorrere alla data di entrata in vigore del provvedimento; con una modifica introdotta nel corso dell’esame in sede referente è stato invece previsto che la soppressione avvenga a decorrere dal 1° gennaio 2012 e che fino al 31 dicembre 2011 INPDAP ed ENPALS possano svolgere solo atti di ordinaria amministrazione.
La disposizione si muove in linea con quanto già definito dall’articolo 01 del D.L. n.138/2011, che nel quadro di una procedura per la revisione integrale della spesa pubblica, aveva tra l’altro previsto “l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica”.
L’ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico) è l’Ente al quale i lavoratori dello spettacolo, siano essi subordinati o autonomi, sono iscritti obbligatoriamente, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 1420/1971, ai fini della tutela contro l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.
L'ENPALS è stato istituito con il contratto collettivo corporativo del 28 agosto 1934, con la denominazione "Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo", è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’Ente è un fondo sostitutivo dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) gestita dall'INPS, suscettibile di armonizzazione con l’AGO quanto a requisiti d'accesso, prestazioni pensionistiche e contribuzione, salve le normative speciali derivanti da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nel settore dello spettacolo.
In base a quanto disposto dall’articolo 43, comma 1, lettera c), della L. 289/2002, con il D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357, l’ENPALS ha adeguato la propria struttura istituzionale ed operativa al modello organizzativo degli altri Enti previdenziali.
Da ultimo, l’articolo 7, comma 16, del D.L. n.78/2010, ha previsto la soppressione dell’Ente Nazione di Assistenza e Previdenza per i Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori ed Autori Drammatici (ENAPPSMSAD) e il contestuale trasferimento delle relative funzioni all’ENPALS, che è pertanto subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi.
L’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) è un ente pubblico non economico istituito (a seguito della delega conferita al Governo con la legge 537/1993) con il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479.
L'Inpdap è nato dalla fusione dei seguenti Enti soppressi: l'Enpas (Ente Nazionale Previdenza Assistenza dipendenti Statali), competente per la liquidazione del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita) al personale dipendente dallo Stato; l'INADEL (Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali), competente per la liquidazione del trattamento di fine servizio (indennità premio servizio) ai dipendenti degli enti locali; l'ENPDEP (Ente Nazionale Previdenza Dipendenti Enti diritto Pubblico), competente per la liquidazione dell'assegno funerario al personale dipendente dagli enti di diritto pubblico.
All'Inpdap sono date in gestione le seguenti casse previdenziali (in precedenza gestite dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, che era un'articolazione organizzativa del Ministero del Tesoro):
- CPDEL (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali);
- CPUG (Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari);
- CPI (Cassa Pensioni Insegnanti);
- CPS (Cassa Pensioni Sanitari).
Nel 1996, all'interno dell'Inpdap è stata costituita la Ctps (Cassa Trattamenti Pensionistici Statali) (precedentemente, la gestione delle pensioni dei dipendenti statali era direttamente a carico del bilancio dello Stato).
Il comma 2 prevede che con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Il trasferimento non riguarda le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi (ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), che costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In base la comma 2-bis, al fine di prevedere che in attesa dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi e che a tale scopo l’INPS, nei giudizi incardinati o da incardinare, relativi alle attività degli enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti già inseriti nella pianta organica delle consulenze legali dell’INPDAP e dell’ENPALS.
L’articolo 43, comma 19, della legge n.388/2000 prevede che i lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell'ente medesimo. Nei loro confronti trova applicazione quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L’articolo 16 della legge n.183/2011 (Legge di stabilità 2012), sostituendo l’articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012,una nuova disciplina in materia di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, ridisegnando la procedura da attivare nel caso di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale all’interno delle amministrazioni pubbliche. In particolare, al comma 1 si prevede che le pubbliche amministrazioni che abbiano situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo del D.Lgs. n. 165/2001 , osservano le procedura di seguito prevista, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Il comma 2 preclude la possibilità di assumere o instaurare qualsiasi rapporto di lavoro alle pubbliche amministrazioni che non abbiano compiuto la ricognizione annuale indicata al precedente comma. Il comma 3 prevede che la mancata attivazione delle procedure, in ricorrenza dei presupposti, da parte del dirigente responsabile, è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare- Al comma 4 si prevede l’obbligo del dirigente responsabile di dare informazione preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di comparto o di area. Al comma 5 si prevede che, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali, si procede all’applicazione dell’articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008 (che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro, con preavviso di sei mesi, nei confronti del personale dipendente che ha compiuto l’anzianità massima contributiva di 40 anni) o, in subordine, alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell’ambito regionale, tenendo conto dell’articolo 1, comma 29 del D.L. 138/2011 e del successivo comma 6. Il comma 6 prevede che i contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. La disposizione, inoltre, richiama l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Il comma 7 prevede che entro 90 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali, l'amministrazione dispone il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni in ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. Infine, il comma 8, si stabilisce che dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, mentre il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del D.L. 69/1988.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
L’articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge n.138/2011, prevede che le amministrazioni pubbliche già interessate da analoghi provvedimenti adottati nel 2008 e nel 2009 debbano effettuare ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche. In particolare, le amministrazioni dovranno procedere, entro il 31 marzo 2012,alla contrazione degli uffici dirigenziali di livello generale in misura non inferiore al 10%, nonché all’ulteriore riduzione, non inferiore al 10%, della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico del personale non dirigenziale. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della sua dotazione organica.
Il comma 3 prevede che l’INPS subentri anche nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2, per la loro residua durata.
Il comma 4 prevede che gli organi degli enti soppressi (ossia il presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei sindaci e il direttore generale, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479) cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.
Il comma 5 disciplina la collocazione dei sette componenti del Collegio dei sindaci dell’INPDAP, prevedendo che due vanno ad integrare il Collegio dei sindaci dell’INPS e cinque sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale (per esigenze di consulenza, studio e ricerca) della ragioneria generale dello Stato.
Il comma 6 prevede che per far fronte all’incremento dell’attività dell’INPS a seguito della soppressione degli enti e per assicurare la rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Si fa presente che non è previsto un termine per l’emanazione del suddetto decreto.
Il comma 7 prevede che entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale, operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.
Il comma 8 prevede che la riorganizzazione debbacomportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta in ogni caso fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza già previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
L’articolo 4, comma 66, della legge n.183/2011 prevede che al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti l'INPS, I'INPDAP e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il riparto di tale importo tra gli enti sopracitati, nonché tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
Il comma 9 differisce la durata in carica del Presidente dell’INPS al 31 dicembre 2014. Al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi, il Presidente dovrà presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione quadrimestrale, nonché una relazione conclusiva alla fine del mandato, che attesti i risultati conseguiti.
Si ricorda che l’attuale Presidente dell’INPS, dott. Antonio Mastrapasqua, è stato nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2008.