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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 20: Riallineamento partecipazioni

L’articolo 20,estende anche alle operazioni aziendali straordinarie effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 la possibilità di “affrancare” fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.
Viene dunque ampliata l’operatività temporale della disciplina sul riallineamento delle divergenze contabili emerse a seguito di operazioni aziendali straordinarie relativamente agli avviamenti, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali, introdotta dall’articolo 23, comma 12 e seguenti del D.L. 6 luglio 2011, n. 98: Il comma 13 del citato articolo 23 limita infatti l’applicabilità delle suddette norme alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e a quelle effettuate nei periodi di imposta precedenti.

In estrema sintesi, l’articolo 15, comma 10 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha introdotto, per le imprese coinvolte in operazioni straordinarie (aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del TUIR: rispettivamente, fusione, scissione e conferimenti d’azienda), la facoltà (in deroga rispetto a quella ordinariamente prevista dall’articolo 176, comma 2-ter del TUIR) di “affrancare” fiscalmente i maggiori valori risultanti dalle operazioni di fusione, scissione e conferimenti aziendali, limitatamente alle voci relative all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali.
Tale facoltà si concretizza col pagamento di un’imposta sostitutiva in misura pari al 16% e con un riconoscimento fiscale dei maggiori valori che decorre dal periodo d’imposta nel quale è versata l’imposta sostitutiva.
In seguito l’articolo 23, comma da 12 del D:L. 98/2011 ha esteso la facoltà di affrancamento ai maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Obiettivo di tale disposizione è stato quello di rendere possibile l’affrancamento anche quando le attività immateriali non emergono in via immediata nel bilancio individuale di ciascuna società, in quanto ricomprese nei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni presenti.
L’articolo 15, comma 10, del D.L. 185/2008 consente infatti l’affrancamento delle attività immateriali solo se iscritte in modo autonomo nel bilancio di esercizio delle società risultanti dalle operazioni straordinarie.
Vi sono però operazioni in cui tali poste non sono iscrivibili autonomamente in bilancio; è il caso in cui l’attivo di bilancio delle società coinvolte in operazioni straordinarie sia rappresentato, in tutto o in parte, da partecipazioni di controllo (è il caso delle holding). I valori relativi alle attività immateriali, in tali casi, sono infatti inclusi nel valore di carico delle partecipazioni e non possono essere iscritti autonomamente in bilancio.
L’affrancamento è applicabile anche ai maggiori valori, attribuiti ad avviamento e altre attività immateriali, iscritti nel bilancio consolidato e derivanti da acquisti di partecipazioni di controllo in cessioni di azienda.

Le norme in esame stabiliscono (articolo 20, comma 1) che il versamento dell'imposta sostitutiva del 16% sia effettuato in tre rate di pari importo da versare:
a)   la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012;
b)   la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.

Il comma 1-bis, inserito nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, estende i termini di versamento rateale dell’imposta sostitutiva anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti.
In tal caso, a decorrere dal 1° dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale.

Per quanto concerne invece gli effetti del riallineamento effettuato ai sensi del comma 1, questi decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (comma 2).

Il comma 3 dispone l’applicazione, ove compatibili, delle modalità attuative già previste dai commi da 12 a 14 del citato articolo 23 del D.L. n. 98/2011, disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011.
Il predetto provvedimento ha chiarito (articolo 2) che le disposizioni si applicano a società di capitali, società di persone ed enti commerciali: esso disciplina inoltre le modalità di individuazione della base imponibile, gli effetti del riallineamento e precisa l’ambito temporale di applicabilità della disciplina.