Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011
ART 1 Aiuto alla crescita economica (Ace)
L’articolo è finalizzato a rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano. Prevede la deducibilità del rendimento del capitale di rischio, valutato tramite l'applicazione di un rendimento nozionale al nuovo capitale proprio. Viene quindi affrontata la sottocapitalizzazione delle imprese italiane con un sistema premiante per le imprese virtuose che, attraverso un meccanismo simile a quello previsto dalla dual income tax (Dit), fornisce un incentivo alle imprese che decidono di trattenere in azienda gli utili conseguiti anziché distribuirli fra la base partecipativa. Rispetto alla DIT, in luogo dell’applicazione di una modalità impositiva differenziata per determinate quote del reddito d’impresa, l’ACE consentirebbe di escluderle del tutto dalla base imponibile, rendendo integralmente deducibili le somme corrispondenti al rendimento del capitale di rischio.
Le norme in esame (comma 1) riguardano:
- le società di capitali (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee, società cooperative europee) residenti nel territorio dello Stato (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917);
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, esercenti in via esclusiva o principale attività commerciali (articolo 73, comma 1, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917);
- le società e gli enti non residenti (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR) relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento.
La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.
Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.
Rilevano come variazioni in aumento:a) i conferimenti in denaro (che rilevano a partire dalla data del versamento);
b) gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili (che rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate);
come variazioni in diminuzione (che rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati):
a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.
Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.