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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 16 commi 11- 15-bis: Imposta erariale sugli aeromobili privati

Il comma 11 dell’articolo 16 istituisce l’imposta erariale sugli aeromobili privati.
Secondo il codice della navigazione (articolo 743) per aeromobile si intende qualsiasi macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Gli aeromobili privati (articolo 744 cod. nav.) sono gli aeromobili diversi dagli aeromobili di Stato ed equiparati, categoria questa che comprende:
§      gli aeromobili militari;
§      gli aeromobili di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato;
§      gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale.

L’imposta si applica agli aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale.
Il registro aeronautico nazionale è tenuto dall’Ente nazionale aviazione civile – ENAC e vi possono essere iscritti gli aeromobili che appartengono, in tutto o in parte maggioritaria (art. 756 cod. nav.):
a)    allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b)    ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
c)    a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in tutto od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea aventi le stesse caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la maggioranza degli amministratori e l'amministratore delegato siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea.
Non possono essere iscritti nel registro gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati (articolo 751 cod. nav.). L’iscrizione nel registro è condizione per l’ammissione alla navigazione (articolo 749 cod. nav.).

Il comma 14-bis prevede l’applicazione dell’imposta anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale, quando la sosta nel territorio nazionale si protrae oltre quarantotto ore.

L’imposta erariale si applica ai velivoli (aeroplani, idrovolanti e anfibi) e agli elicotteri in misura proporzionale al loro peso massimo al decollo, mentre agli alianti, motoalianti, autorigi e aerostati si applica in misura annuale fissa, pari a 450 euro.
La misura annuale dell’imposta applicabile ai velivoli è la seguente:
1.    fino a 1.000 kg. di peso massimo al decollo, euro 1,50 al kg;
2.    fino a 2.000 kg. di peso massimo al decollo, euro 2,45 al kg;
3.    fino a 4.000 kg. di peso massimo al decollo, euro 4,25 al kg;
4.    fino a 6.000 kg. di peso massimo al decollo, euro 5,75 al kg;
5.    fino a 8.000 kg. di peso massimo al decollo, euro 6,65 al kg;
6.    fino a 10.000 kg. di peso massimo al decollo, euro 7,10 al kg;
7.    oltre 10.000 kg. di peso massimo al decollo, euro 7,55 al kg.
L’imposta dovuta per gli elicotteri è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso.

Il comma 12 stabilisce che l’imposta è dovuta dal soggetto che, nel registro aeronautico nazionale, in relazione all’aeromobile, risulta essere:
§      proprietario;
§      usufruttuario;
§      acquirente con patto di riservato dominio;
§      utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
L’imposta è corrisposta al momento della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità, in relazione all’intero periodo di validità di tale certificato. Qualora il certificato abbia validità inferiore a un anno, l’imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo dell’importo annuale, moltiplicato per i mesi di validità del certificato.
Si ricorda che il certificato di revisione della aeronavigabilità, emesso dall’ENAC o da imprese appositamente approvate, attesta il favorevole esito dell'esecuzione di una revisione della aeronavigabilità. Esso ha di norma una validità di dodici mesi.

Il comma 13 detta disposizioni per l’applicazione dell’imposta agli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame: per questi aeromobili l’imposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo dell’importo annuale, moltiplicato per il numero di mesi compresi tra quello in corso alla suddetta data e quello in cui scade la validità del certificato.
In questi casi l’imposta dovrà essere versata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Questo stesso termine si applica anche al pagamento dell’imposta relativa agli aeromobili per i quali il certificato di revisione è rilasciato o rinnovato nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 gennaio 2012.

Il comma 14 elenca gli aeromobili esenti dall’applicazione dell’imposta:
§      aeromobili di Stato ed equiparati (si veda il commento al precedente comma 11);
§      aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI (Dell’ordinamento dei servizi aerei);
§      aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation);
§      aeromobili di proprietà o in esercenza dell’Aero Club d’Italia, degli Aero Club locali e dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia;
§      aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;
§      aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso.

Il comma 15 rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per la determinazione delle modalità di versamento dell’imposta. Il provvedimento dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il nuovo comma 15-bis, stabilisce che il mancato o insufficiente pagamento dell’imposta comporta l’applicazione delle sanzioni previste dai decreti legislativi n. 471/1997 e n. 472/1997.

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha riformato le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di IVA e di riscossione dei tributi, prevedendo in particolare, all’articolo 13, che la mancata esecuzione alle prescritte scadenze, in tutto o in parte, dei versamenti dovuti sia soggetto a una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la suddetta sanzione è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, detta disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, relative, tra gli altri, a imputabilità, cause di non punibilità, intrasmissibilità agli eredi, ravvedimento, procedimento di irrogazione, tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi, esecuzione, decadenza e prescrizione, riscossione.