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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 14 bis: Disposizioni in materia di riscossione dei comuni

L’articolo 14-bis, modifica le disposizioni in materia di riscossione delle entrate dei comuni recate dall’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 70 del 2011 al fine di unificare le procedure e i poteri attribuiti agli organi di riscossione delle entrate comunali, indipendentemente dalle modalità con le quali l’ente deciderà di gestire tale servizio.

Si ricorda preliminarmente che i commi 13-octies e 13-novies dell’articolo 10 del provvedimento in esame recano norme complessivamente volte a posticipare al 31 dicembre 2012 i termini di operatività del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate dei comuni disciplinato dal D.L. 70/2011. Si rinvia alla relativa scheda di lettura per approfondimenti.

L’articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies) del decreto legge n. 70 del 2011 ha disposto che Equitalia Spa e le società da essa partecipate cessino di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva – delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate, con decorrenza originariamente fissata al 1° gennaio 2012, posticipata al 31 dicembre 2012 dall’articolo 10, comma 13-octies del provvedimento in esame. Dal momento della cessazione di Equitalia dalla gestione delle entrate comunali, spetterà ai comuni stessi effettuare la riscossione delle proprie entrate.
La lettera a), n. 1)dell’articolo reca modifiche formali alla lettera gg-quater) del citato articolo 7, al fine di precisare che le norme del D.L. 70/2011 disciplinano le modalità con cui i comuni effettueranno la riscossione sia delle proprie entrate tributarie, sia di quelle patrimoniali.

La lettera a), nn. 2) e 3) modificano la medesima lettera gg-quater), al fine di unificare le procedure e i poteri attribuiti agli organi di riscossione dei comuni, indipendentemente dalle modalità con le quali l’ente decide di gestire tale servizio.
L’attuale formulazione della lettera gg-quater), infatti, differenzia i poteri dei comuni che effettueranno la riscossione coattiva in forma diretta o mediante società interamente pubblica (n. 1) da quelli attribuiti, invece, ai comuni che utilizzeranno altre forme di gestione del servizio (n. 2): ai primi viene consentito di procedere sia in base alla procedura d'ingiunzione fiscale (prevista dal regio decreto n. 639 del 1910), sia in base alle disposizioni del titolo II (Riscossione coattiva) del D.P.R. n. 602 del 1973. I secondi potranno invece procedere esclusivamente con ingiunzione fiscale.
L’ingiunzione fiscale consiste in un atto amministrativo dell’ufficio finanziario contenente l’ordine per il debitore di imposta di pagare l’importo dovuto entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi. L’ingiunzione costituisce un atto complesso con molteplici funzioni e contenuti quali: determinare l’ammontare del tributo; mettere in mora il debitore; creare il titolo esecutivo.

Di conseguenza, eliminando l’ultimo periodo del citato n. 1) e sopprimendo il n. 2) della lettera gg-quater), le norme consentono ai comuni, indipendentemente dalla forma di esercizio del servizio da essi scelta, di utilizzare sia la procedura di ingiunzione fiscale, sia le norme in materia di riscossione coattiva ordinariamente previste per le entrate erariali dal D.P.R. n. 602/1973, per quanto compatibili.

La lettera b)modifica conseguentemente la lettera gg-sexies), prevedendo in sostanza che in tutti i comuni, e non più solo quelli in cui la riscossione è effettuata gestendo il servizio in forma diretta o con società del tutto pubblica, il sindaco o il legale rappresentante della società nomini uno o più funzionari responsabili della riscossione che esercitino le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, ovvero quelle attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del R.D. 639/1910 (assistenza all'incanto, stesura del relativo verbale), in ottemperanza ai requisiti di legge richiesti per ricoprire il ruolo di degli ufficiali della riscossione.