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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Articolo 13, comma 20 Fondo di solidarietà mutui prima casa

Il comma 20 incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Il Fondo in esame è stato istituito con l’articolo 2, commi da 475-480della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Scopo del Fondo è di consentire ai mutuatari, per i contratti di mutuo relativi all’acquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione, di chiedere in determinate fattispecie la sospensione del pagamento delle rate.
In particolare il Fondo, nel caso di mutui bancari, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per il perfezionamento degli atti di sospensione dei pagamenti. La durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Il pagamento delle rate deve riprendere al termine della sospensione, secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto. Per accedere al Fondo, il mutuatario deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per il perfezionamento degli atti di sospensione dei pagamenti. Le norme di attuazione sono state stabilite con regolamento emanato con decreto del Ministro dell’economia n. 132 del 21 giugno 2010.