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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 12: Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante

L’articolo 12, intervenendo sull'articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007 riduce da 2.500 a 1.000 euro la soglia massima per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore.
 E’ posticipato al 31 marzo 2012 il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto entro tale importo. Inoltre, con riferimento alla nuova soglia per l’utilizzo del contante, è stata disposta una moratoria per le infrazioni commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012. Si precisa, infatti, che la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, commessa nel periodo sopra indicato e riferite alle limitazioni di importo di 1.000 euro, non costituisce infrazione (comma 1).

In particolare, la riduzione della soglia massima per l’utilizzo del contante, realizzata al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario dirette a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, interessa i commi 1, 5, 8, 12 e 13 del citato articolo 49, dei cui limiti viene adeguato l'importo.

L’articolo 49, recante “limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore”, nella versione previgente le modifiche apportate dalla norma in commento, dispone fra l’altro:
-        il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (comma 1);
-        l'obbligo di indicare negli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (comma 5);
-        la possibilità per gli istituti bancari e postali di rilasciare assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 2.500 euro, su richiesta scritta del cliente, senza la clausola di non trasferibilità (comma 8);
-        il divieto di detenere libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro. In via transitoria, relativamente ai libretti che alla data di entrata in vigore del decreto n. 231 del 2007 presentavano un saldo superiore al predetto limite, i clienti hanno tempo sino al 30 settembre 2011 per estinguere ovvero ridurre il saldo al di sotto della soglia fissata (commi 12 e 13). Il decreto legge n. 201 del 2011 indica il 31 marzo 2012 come termine per estinguere o ridurre il saldo dei libretti al portatore nel limite di 1.000 euro.

La norma originaria dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007 prevedeva quale limite di importo all’uso del contante - finalizzato al contrasto del riciclaggio e del terrorismo – la somma di 5.000 euro. Tale limite, elevato a 12.500 euro dall’articolo 32 del decreto legge n. 112 del 2009, è stato successivamente riportato a 5.000 euro dall'articolo 20 del decreto legge n. 78 del 2010 e a 2.500 dall’articolo 2, comma 4, dal decreto legge n. 138 del 2011.

Viene  inasprita la sanzione per le violazioni che riguardano i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro al 31 marzo 2012: la sanzione è pari al saldo del libretto stesso (comma 1-bis).
Attualmente la violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.

Il comma 2, inserendo un nuovo comma 4-bis, all’articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011, al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, impone alle Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali, di effettuare le operazioni di pagamento delle loro spese mediante l’utilizzo di strumenti telematici. Le Pubbliche Amministrazioni, pertanto, sono obbligate ad avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei.
La relazione illustrativa precisa che il predetto comma 4-bis intende esplicitare in modo univoco alcuni principi di carattere generale presenti nell’ambito dell’ordinamento in modo solo frammentario e che, invece, sono alla base del processo di modernizzazione dei sistemi di pagamento e riscossione da e per le pubbliche amministrazioni centrali e locali ed i loro enti. Si vuole con ciò contribuire al definitivo superamento di sistemi non più attuali, basati sull’utilizzo del contante e di supporti cartacei, fugando ogni incertezza di carattere normativo derivante dall’esistenza di norme che si prestano ad interpretazioni restrittive o che pongono residui dubbi sulla legittimità di adozione di tecniche evolute.
La disposizione proposta si inquadra nel processo di profonda riforma del settore pubblico basata sulla digitalizzazione degli enti della PA, l’attuazione dei piani di e-Government e lo svecchiamento di procedure che non sfruttano appieno le più moderne tecnologie; la proposta è inoltre dettata dall’esigenza di un coordinamento con norme che intendono accelerare in maniera significativa questo processo di rinnovamento quali quelle contenute nel nuovo Codice dell’amministrazione digitale (“CAD”) e nella normativa attuativa della Direttiva sui Servizi di Pagamento (Payment Services Directive – PSD) di prossima applicazione agli enti della PA.

L’entrata in vigore di tale disposizione è stata posticipata di tre mesi. Tale termine può essere ulteriormente prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con D.P.C.M. su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione (comma 2-bis).

I pagamenti delle PA devono essere effettuati in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di 1.000 euro.

Gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati: mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, comprese le carte di pagamento prepagate, e mediantele carte elettroniche istituzionali, di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 78 del 2010.
Sul versante della lotta all’uso del contante, si intende favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, ponendosi in linea di continuità con recenti interventi legislativi sulla tracciabilità dei pagamenti, e con la finalità di coadiuvare gli sforzi che il Governo e i diversi attori di mercato ed istituzionali stanno mettendo in campo per scoraggiare fortemente i fenomeni del riciclaggio, della corruzione, dell’economia sommersa e dell’elusione fiscale.
Le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2010 intervengono a rafforzare l’ambito delle iniziative che mirano alla modernizzazione e al miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni. L’articolo 4 introduce specifiche disposizioni per la promozione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, della realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, tra cui la tessera sanitaria, al fine di favore l’efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da enti e amministrazioni pubbliche a cittadini e utenti. Le norme intendono introdurre un processo per i pagamenti e i rimborsi da parte delle pubbliche amministrazioni. Il cittadino infatti può avvalersi della facoltà di ricevere le somme dovute dalla pubblica amministrazione mediante accredito sulle carte elettroniche istituzionali già avviate a regime, quali la tessera sanitaria o la carta multi servizi dell’INPS.
L’articolo 4 definisce i contenuti che devono presentare i provvedimenti approvati dal Ministero per dare attuazione all’articolo in esame. In particolare, essi dovranno:
§      individuare gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui gli enti della pubblica amministrazione distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;
§      individuare il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto;
§      disciplinare le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti;
§      stabilire un canone a carico del gestore finanziario del servizio, definito nella misura dello 0,20% calcolato sulle commissioni di interscambio che vengono conseguite dal gestore del servizio per pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte;
§      disciplinare le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;
§      stabilire le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.
L’articolo 4 prevede, inoltre, che il corrispettivo a carico del gestore finanziario del servizio sia versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.

Sono dettate al contempo disposizioni volte a tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici e sociali di modesto importo, per i quali si propone di creare un incentivo economico per l’accredito delle pensioni su conti correnti (anche presso le Poste) rendendoli esenti dall’imposta di bollo e da costi bancari.
L’esenzione dall’imposta di bollo è destinata alle fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente di base (di cui al successivo comma 5) è offerto senza spese.
Anche sul fronte delle entrate è incentivato l’utilizzo di strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative. A tal fine il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la Consip (comma 2, lettera e)), di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché le pubbliche amministrazioni possano dotarsi di POS (pointof sale)a condizioni agevolate.

Le convenzioni in esame sono stipulate con i prestatori di servizi di pagamento tramite la Consip (non con gli intermediari finanziari attraverso le associazioni di categoria). Inoltre è stata abrogata la norma che prevedeva analoghe convenzioni da parte dei comuni, tramite l’ANCI, e da parte delle Regioni. È stata inoltre abrogata la disposizione che prevedeva la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.
 I commi 3-8 demandano ad una apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 201, tra il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione bancaria italiana, Poste italiane SpA e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, il compito di definire le caratteristiche di un conto corrente di base o di un conto di pagamento di base che le banche sono tenute ad offrire senza prevedere costi di gestione.

Tra i soggetti coinvolti nella convenzione in esame sono stati previsti la Banca d’Italia, le Poste e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento. È stato inoltre previsto il conto di pagamento di base, in aggiunta al conto corrente di base.

Il decreto legislativo n. 11 del 2010 ha attuato la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (Payment Services Directive - PSD).

Le norme europee mirano a stabilire un quadro giuridico moderno e armonizzato che consenta la creazione di un mercato integrato dei pagamenti, sopprimendo gli ostacoli tuttora esistenti all'ingresso di nuovi prestatori di servizi, rafforzando la concorrenza e offrendo agli utenti una scelta più ampia e accompagnata da un adeguato livello di protezione, che sia analoga in tutti i paesi dell’UE. La direttiva 2007/64/CE reca importanti innovazioni in tema di servizi di pagamento, tra cui l’eliminazione dei giorni valuta, la fissazione di un termine massimo per l’accredito in conto, l’armonizzazione della disciplina degli istituti di pagamento.
La direttiva riguarda quattro categorie di prestatori di servizi a pagamento e segnatamente: gli enti creditizi; gli uffici dei conti correnti postali che prestano servizi di pagamento; gli istituti di moneta elettronica; gli istituti di pagamento (persone fisiche o giuridiche che avranno ottenuto un'autorizzazione conformemente al titolo II della direttiva).
Il decreto legislativo n. 11 del 2010 definisce «conto di pagamento» un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento. La Banca d’Italia, con il provvedimento del 5 luglio 2011 di attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 11 del 2010, relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti), ha precisato che rientra nella nozione di conto di pagamento il conto corrente bancario o postale nei limiti in cui venga utilizzato per operazioni di pagamento, nonché il conto sul quale vengono addebitate e accreditate le operazioni di pagamento eseguite a valere su una carta di debito o di credito.

E’ stato inoltre previsto che, in caso di mancata stipula della convenzione nel termine previsto, le caratteristiche del conto corrente di base o del conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia (comma 3).
La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri (comma 5):
a)   inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito; è stato precisato che tale carta di debito è gratuita;
b)   struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
c)   livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011sull’accesso al conto corrente di base;
d)   le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.

La Sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011 sull’accesso al conto corrente di base prevede che gli Stati membri dovrebbero garantire che un conto di pagamento di base sia offerto gratuitamente o con una spesa ragionevole. Nel caso in cui un prestatore di servizi di pagamento applichi delle spese al consumatore per l’apertura, la gestione e la chiusura di un conto di pagamento di base, oppure per uno, alcuni o tutti i servizi di pagamento che dovrebbe offrire, l’entità di tali spese dovrebbe essere ragionevole.
Eventuali ulteriori spese addebitate dal prestatore di servizi di pagamento in relazione al contratto del conto di pagamento di base, comprese quelle risultanti dalla violazione degli obblighi contrattuali del consumatore, dovrebbero essere ragionevoli.
Gli Stati membri dovrebbero definire il principio di ragionevolezza della spesa alla luce di uno o più dei seguenti criteri:
a)  livelli di reddito nazionali;
b)  media delle commissioni applicate ai conti di pagamento in tale Stato membro;
c)  costi complessivi di un conto di pagamento di base sopportati dal prestatore del servizio;
d)  prezzi al consumo nazionali.

Il rapporto del conto corrente di base è esente dall’imposta di bollo per le fasce socialmente svantaggiate di clientela (comma 6).
E’  stato precisato (comma 3, ultimo periodo) che la convenzione stabilisce anche l’ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.
Rimane ferma (comma 8) l’applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), relativo alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.
E’ stata, inoltre, richiamata la normativa disposta dal Titolo II del citato decreto legislativo n. 11 del 2010, attuativo della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Il Titolo II disciplina i diritti e gli obblighi delle parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento. Al riguardo si richiama il citato provvedimento del 5 luglio 2011 della Banca d’Italia.

I commi 9 e 10 attribuiscono all’Associazione Bancaria Italiana, alle associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale e, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, alle associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, a Poste Italiane, al Consorzio Bancomat e alle imprese che gestiscono circuiti di pagamento, il compito di definire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, di credito o di debito, che, in ogni caso, non può superare la percentuale dell'1,5 per cento.

Entro i sei mesi successivi il Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (il cui parere è stato aggiunto nel corso dell’esame in sede referente) valuta l’efficacia delle misure definite. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite si applicano anche alle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti(gratuite sia per l'acquirente che per il venditore per gli importi inferiore ai 100 euro, ai sensi del comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183).

Il comma 11 integra l’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, prevedendo che la comunicazione della infrazione da parte di coloro che in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, sia inviata entro trenta giorni, oltre che al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione, anche alla Agenzia delle entrate, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

Sotto l’aspetto sanzionatorio del mancato rispetto delle normative antiriciclaggio, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007, chi riceve o paga in un’unica soluzione con contanti, superando il limite dei 1.000 euro, o, sempre superando il limite citato, emette assegni omettendo l’indicazione del nome del beneficiario o la clausola di non trasferibilità, è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra l’1% ed il 40% dell’importo trasferito.