Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011
I commi da 8 a 10 abrogano le norme che impongono la costituzione dei consigli tributari.
Si ricorda in proposito che l’articolo 18, comma 2del già citato D.L. 78/2010 ha previsto l’istituzione dei Consigli Tributari, con le seguenti modalità:
- per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, mediante regolamento del Consiglio comunale (da adottarsi entro il 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, cioè entro il 28 agosto 2010);
- per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, mediante costituzione di un consorzio obbligatorio (ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL), con obbligo di deliberare lo statuto e la convenzione del consorzio obbligatorio entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 26 novembre 2010.
Il richiamato comma 2 non prevede sanzioni per la mancata deliberazione.
Gli adempimenti organizzativi legati all’istituzione dei Consigli (articolo 18, comma 2-bis) devono essere svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell’attuazione del monitoraggio del territorio volto ad individuare i fabbricati non dichiarati al Catasto. Il successivo comma 3 prevede che in occasione della loro prima seduta i Consigli tributari deliberino in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell’individuazione di fabbricati non dichiarati al Catasto.
Con la nota diffusa l’8 settembre 2010, l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e l’IFEL – Istituto per la Finanza e l’Economia Locale hanno emanato una nota relativa agli adempimenti derivanti dalla nuova disciplina della partecipazione all’accertamento recata dal citato articolo 18, decreto legge 30 maggio 2010, n. 78, con particolare attenzione a quelli relativi ai Consigli Tributari, evidenziandone gli aspetti problematici.
L’ANCI ha sottolineato che – a fronte della predetta obbligatorietà – la predetta norma non si preoccupa di disciplinare la natura, il ruolo e le funzioni del Consiglio, che resta pertanto definito dall’unica norma vigente in materia, il decreto legislativo Luogotenenziale n. 77 dell’8 marzo 1945, che istituisce e disciplina i predetti Consigli in seno ai Comuni.
Nella nota dell’ANCI si precisa che il D.Lgs.Lgt. n. 77 risulterebbe ampiamente inapplicabile, per motivi legati – tra l’altro – all’attribuzione di funzioni strettamente legate a concetti obsoleti (quali la tenuta degli elenchi dei contribuenti ai fini delle imposte dirette), ai poteri di indagine analoghi a quelli erariali; alle procedure di istruttoria ed audizione diretta del contribuente strettamente regolamentate.
Tale quadro, anche per le parti applicabili, “configurerebbe un evidente rischio di sovrapposizione di funzioni programmatorie e gestionali che nell’attuale regime tributario sono assegnate al Governo, alle Agenzie fiscali, agli organi elettivi ed esecutivi locali ed agli uffici locali delle entrate”.
Alcuni comuni hanno provveduto a istituire i predetti Consigli sulla base dell’attuale normativa, regolamentandoli autonomamente, qualificandoli in senso consultivo e tenendo conto degli elementi direttamente applicabili recati dall’articolo 18 del D.L. 78/2010.
In particolare, il comma 8 dell’articolo 11 elimina i riferimenti ai Consigli tributari contenuto nell’articolo 44 del D.P.R. n. 600/1973, che reca la disciplina della partecipazione dei comuni all’accertamento.
Tale norma è stata oggetto di modifica, tra l’altro, da parte dell’articolo 18, comma 3 del citato D.L. 78/2010 e da parte dell’articolo 1, comma 12-ter del D.L. 138/2011, al fine di consolidare e rafforzare i poteri svolti in tale ambito dai Consigli Tributari.
Il comma 9 abroga le illustrate disposizioni contenute al citato articolo 18, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Infine, il comma 10 abroga l’articolo 1, comma 12-quater del richiamato D.L. n. 138/2011, che condizionava l’applicazione di alcune disposizioni attributive di risorse ai Comuni all’istituzione dei Consigli tributari entro il 31 dicembre 2011.
Si tratta, nel dettaglio:
- delle disposizioni di cui al comma 12, primo periodo, del D.L. 138/2011, che prevede la possibilità di ridurre le misure previste a carico degli enti territoriali dal nuovo patto di stabilità interno, per effetto delle maggiori entrate recate dalle modifiche alla disciplina dell’addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico, di cui all’articolo 7 del provvedimento in esame;
- delle norme di cui al successivo comma 12-bis, ai sensi del quale è attribuito ai comuni, per il triennio 2012-2014, l’intero ammontare del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento degli stessi nell’attività di accertamento, in luogo del cinquanta per cento delle somme riscosse.
Il comma 10-bis, inserito a seguito dell’esame del provvedimento in sede referente, proroga al 31 dicembre 2013 il termine per lo svolgimento di attività di accertamento connesse al recupero coattivo (ai sensi dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del D.L. n. 138/2011) di somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previsti dalla legge finanziaria 2003.
In particolare, il predetto comma 5-ter disciplina l'ipotesi del mancato pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine del 31 dicembre 2011.
In tal caso è prevista, oltre all’applicazione di una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme, anche la sottoposizione a controllo, da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, della posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento. Tale controllo si estende, peraltro, anche alle attività svolte dal contribuente con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni concernenti il condono.
Per effetto delle modifiche apportate dal comma 10-bis in commento, il termine di esercizio della suddetta attività di controllo slitta dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.