Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011
Il comma 7 reca modifiche alla disciplina dei controlli amministrativi effettuati in forma di accesso (di cui all’articolo 7 del D.L. 70/2011). In particolare, i predetti controlli sono resi oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Vengono poi eliminate le disposizioni relative alla durata massima dei predetti controlli, nonché quelle che qualificavano come illecito disciplinare, per i dipendenti pubblici, la violazione dei principi in materia di controllo amministrativo.
Nel dettaglio il comma 7, lettera a), novellando l’articolo 7 comma 1, lettera a) del D.L. 70/2011, dispone che i controlli amministrativi effettuati in forma di accesso sono oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati, per evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo.
In sostanza, dunque, sono eliminate le disposizioni che:
§ rendevano obbligatoria l’unificazione dei controlli;
§ ponevano limiti alla loro durata (al massimo con cadenza semestrale, per non può più di quindici giorni);
§ qualificavano gli atti compiuti in violazione dei suddetti principi, per i dipendenti pubblici, come illecito disciplinare.
Di conseguenza (comma 7, lettera b)) sono soppressi i numeri 3) e 4) dell’articolo 7, comma 2, lettera a), del citato D.L. 70/2011, che prescrivevano uno svolgimento degli accessi nell’osservanza del principio della “contestualità” e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre, qualificando le violazioni dei principi codificati in materia di controlli, per i dipendenti pubblici, come illecito disciplinare.