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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 11 c. 6: Scambio informativo Agenzia delle entrate – INPS

I commi da 2 a 5,  modificano la disciplina degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria posti in capo agli operatori finanziari, disciplinati dall’articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, rendendoli più stringenti.

Nel dettaglio, il comma 2 dell’articolo in esame impone agli operatori finanziari, dal 1° gennaio 2012, di comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria anche tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti, già oggetto di specifici obblighi di evidenziazione ai sensi del sesto comma del citato articolo 7 del D.P.R. n. 605/1973.
La richiamata norma prevede le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'Anagrafe tributaria ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

Le norme in commento obbligano gli operatori altresì a comunicare ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.
I  dati così comunicati siano archiviati nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, secondo la richiamata disciplina dell’articolo 7, sesto comma del D.P.R. n. 605/1973.

Ai sensi del comma 3, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità della predetta comunicazione, estendendosi tale obbligo anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali.
Viene disposto che:
§      il suddetto provvedimento sia adottato previa consultazione non solo delle associazioni di categoria degli operatori finanziari, ma anche del Garante per la protezione dei dati personali;
§      l’estensione dell’obbligo di comunicazione operi solo con riguardo alle ulteriori informazioni strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali;
§      il provvedimento contenga adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica ed organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi (quattro anni);

Il comma 4 specifica le finalità delle predette informazioni sulle operazioni, sui rapporti finanziari e sui relativi importi (ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973 e del già commentato comma 2).
In particolare, le informazioni possono essere utilizzate dall'Agenzia delle entrate - oltre che per le finalità individuate dall’articolo 7, comma 11, del medesimo D.P.R. n. 605/1973 - anche per la elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.
Il comma undicesimo dell’articolo 7 prevede che le rilevazioni, le evidenziazioni e le comunicazioni obbligatorie da parte degli operatori finanziari siano utilizzate dall’Amministrazione finanziaria per effettuare le cd. “indagini finanziarie”, ovvero per richiedere informazioni ad enti creditizi e finanziari e così acquisire elementi utili a ricostruire l’effettiva disponibilità reddituale o, per l’IVA, l’effettivo volume di operazioni imponibili e di acquisti. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché per l'espletamento di attività relative al procedimento penale.
In particolare, le rilevazioni e le comunicazioni obbligatorie degli operatori finanziari sono utilizzate nell’attività di richiesta (e relativa risposta per via telematica) di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari stessi e le generalità dei soggetti per i quali gli operatori abbiano effettuato le suddette operazioni (ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numero 7), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in materia di imposte sui redditi e, con formulazione analoga, dell'articolo 51, secondo comma, numero 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di IVA). Per l’attivazione di tale potere di richiesta, è necessario che gli uffici chiedano una previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa competente per territorio.
Le predette informazioni di natura finanziaria sono utilizzabili anche per le attività connesse alla riscossione; per gli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale; per le indagini preliminari e per l'esercizio delle funzioni di coordinamento del procuratore nazionale Antimafia e per le fasi processuali successive; per gli accertamenti di carattere patrimoniale con finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge, nonché per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Ai sensi del comma 4 bis quale si prevede che l’Agenzia delle entrate trasmetta annualmente una relazione riepilogativa al Parlamento con la quale sono comunicati i risultati relativi all’emersione dell’evasione a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui ai suddetti commi da 2 a 4.
Di conseguenza, il comma 5 abroga l’articolo 2, comma 36-undevicies del decreto-legge n. 138/2011, che aveva autorizzato l’Agenzia delle entrate a elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate sulle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari in rapporto alle tipologie di informazioni da acquisire.
Tale disposizione esplicitamente derogava a quanto previsto dal citato articolo 7, comma undicesimo, del D.P.R. n. 605/1973, ai sensi del quale – per il combinato disposto dello stesso articolo 7 e della relativa disciplina secondaria di attuazione - l'amministrazione finanziaria non può utilizzare l'Anagrafe dei rapporti per la formazione di elenchi di contribuenti aventi caratteristiche omogenee, da assoggettare ad accertamento in virtù del riscontro di anomalie.
L’ultimo comma dell’articolo 7 demanda infatti a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate il contenuto, le modalità ed i termini della trasmissione del contenuto delle comunicazioni obbligatorie e le specifiche tecniche del formato con cui devono essere effettuate. Con il provvedimento 19 gennaio 2007 sono state definite le modalità e i termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni.
Il paragrafo 5 del provvedimento del 19 gennaio 2007 pone alcuni limiti di riservatezza all’uso dei dati comunicati all’Anagrafe: in particolare, i dati e le notizie pervenuti sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. I dati e le notizie raccolti sono infatti trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.
Essi sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. data warehouse, che consentono di eseguire analisi selettive, che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.
I dati sono inseriti all'interno di una specifica area dedicata dell'Anagrafe tributaria, al fine di assicurare la selettività degli accessi; il loro trattamento è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.
Il principio di necessità nel trattamento dei dati, di cui all’articolo 3 della normativa sulla privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) prevede che i sistemi informativi e i programmi informatici siano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.