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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 11 c. 1 Esibizione o trasmissione di documenti falsi in sede di accertamento tributario

Il comma 1, prevede la fattispecie penale di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, ovvero di fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero in tutto o in parte, in occasione di richieste formulate dall’Amministrazione finanziaria nell’esercizio dei poteri di accertamento delle imposte dirette e dell’IVA (disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e 52 del D.P.R. 29 settembre 1972), disponendo in particolare che a tale ipotesi si applichino le norme penali contenute nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Il comportamento di chi fornisce dati e notizie non rispondenti al vero in occasione di richieste formulate dall’Amministrazione finanziaria nell’esercizio dei poteri di accertamento è sanzionato penalmente solo se, a seguito delle richieste del fisco, si configurano reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000).

Ai sensi del citato articolo 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo testo unico in materia di documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà (rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo TU) e le dichiarazioni rese nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Ove le predette fattispecie siano poste in essere per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Circa le norme penali codicistiche che appaiono applicabili alla fattispecie in esame, possono richiamarsi, senza pretesa alcuna di esaustività, per l’ipotesi di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, gli artt. 482 e 489 c.p, relativi, rispettivamente, ai delitti di falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso.