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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Articolo 10, comma 13-duodecies: Fatturazione elettronica

Il comma 13-duodecies dell’articolo 10, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, è finalizzato ad esplicitare, con riferimento all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico pubblicato dall’ISTAT entro il 30 settembre di ciascun anno, quali siano le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali a cui si applicano le disposizioni sulla fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione.

Si ricorda che il comma 209 dell’articolo 1, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, ha previsto che la trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, siano effettuate esclusivamente in forma elettronica, secondo quanto previsto del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (di attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA), e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale). I successivi commi da 210 a 214 recano le modalità attuative di tale disposizione.

In particolare, la norma in commento modifica il predetto comma 209 al fine di precisare che le amministrazioni interessate sono le amministrazioni pubbliche che costituiscono il settore istituzionale della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) nonché le amministrazioni autonome.

Si ricorda che l'articolo 1 della legge n. 196 del 2009 – nel prevedere il concorso delle amministrazioni pubbliche al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea – ha stabilito che l'ISTAT operi annualmente, con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, per amministrazioni pubbliche si intende l'insieme degli enti e degli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, individuati dall'ISTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari (SEC95).
L’ultimo elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato è stato fornito dall’ISTAT con il Comunicato pubblicato in G.U. del 30 settembre 2011.
L'art. 10, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ha successivamente posticipato il termine di pubblicazione (originariamente stabilito al 31 luglio di ciascun anno) al 30 settembre.

In particolare, la norma in commento modifica il predetto comma 209 al fine di precisare che le amministrazioni interessate sono quelle indicate dall'articolo 1 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica).

La norma interviene inoltre sul comma 214 del predetto articolo 1 della legge n. 244 del 2007, demandando ad un decreto del ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell’innovazione, d’intesa con la Conferenza unificata, la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali.

Si ricorda che la formulazione vigente del comma 214 prevede che le descritte norme in materia di fatturazione elettronica (di cui ai commi da 209 a 213) costituiscono per le regioni princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Nella nuova formulazione, la norma è volta quindi ad adottare un’unica regolamentazione a livello nazionale per quanto attiene alle modalità di gestione della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione.

Si ricorda inoltre che il comma 213 del medesimo articolo 1 prevede che il decreto che il Ministero dell’economia e finanze deve emanare di concerto con il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione per l’attuazione delle nuove norme di fatturazione elettronica, debba essere conforme a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC). Inoltre, esso deve contenere:
§      regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione elettronica;
§      regole tecnico-informatiche per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio;
§      linee guida per l’adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate;
§      eventuali deroghe agli obblighi di fatturazione elettronica, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;
§      una disciplina dell’utilizzo, sia da parte delle amministrazioni interessate che da parte degli operatori economici, degli intermediari abilitati, ivi compresi, secondo un inciso introdotto al Senato, i “certificatori” accreditati ai sensi dell’articolo 29 del codice dell’amministrazione digitale, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all’assolvimento, degli obblighi in questione.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g), del codice dell’amministrazione digitale, i “certificatori” sono i soggetti che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi con queste ultime. L’articolo 29, comma 1, stabilisce in particolare che i “certificatori” che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, debbano essere accreditati presso il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione);
§      eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese: le disposizioni dei commi in commento infatti potrebbero costituire un onere per le piccole e medie imprese che abbiano rapporti con le amministrazioni ed enti pubblici in questione;
§      una data a decorrere dalla quale decorre l’obbligo di fatturazione elettronica, con la possibilità di introdurre gradualmente la riforma;
§      le regole tecniche idonee a garantire, per ogni fine di legge, l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto delle fatture di vendita o di acquisto trasmesse per via elettronica.