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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Articolo 10, commi 13-bis–13-undecies e 13-terdecies: Regime premiale per favorire la trasparenza

 

I commi da 13-bis a 13-undecies e il comma 13-terdecies, , recano disposizioni eterogenee in materia di riscossione dei tributi volte, tra l’altro, a:
a)   prorogare i termini per beneficiare della rateizzazione dei debiti tributari e razionalizzarne complessivamente la disciplina;
b)   riorganizzare il sistema di remunerazione degli agenti della riscossione, sostituendo l’aggio previsto dalla legislazione vigente con un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato;
c)   prorogare i termini di entrata in vigore del nuovo sistema della riscossione delle entrate comunali;
d)   consentire al contribuente sottoposto a esecuzione forzata di mettere direttamente in vendita i beni pignorati o ipotecati, versando all’erario il ricavato.

a) Rateizzazione dei debiti tributari

Nel dettaglio, i commi 13-bis e 13-ter mirano a prorogare i termini per beneficiare della rateazione dei pagamenti di somme iscritte a ruolo, disciplinata dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.
Si ricorda in merito che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili (articolo 19, comma 1 del D.P.R. n. 602/1973).
Per effetto delle modifiche operate dal comma 13-bis - che inserisce il comma 1-bis al predetto articolo 19 – ove vi sia un comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, tale dilazione può essere prorogata una voltasola, per un periodo ulteriore e fino a settantadue mesi, purché non sia intervenuta decadenza. In tal caso il debitore può chiedere, in luogo di un piano di rateazione per importi costanti, che siano previste rate di importo variabile e crescente per ciascun anno.
Si ricorda in merito che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 19, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate. L'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è dunque immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, e il carico non può più essere rateizzato.

Il successivo comma 13-terprevede che le dilazioni concesse fino al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) rispetto alle quali si è verificato il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, e a tale data non prorogate ai sensi delle norme del D.L. 225/2010 (articolo 2, comma 20), possono essere prolungate fino a settantadue mesi, purché il debitore provi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della prima dilazione.
Il citato comma 20 dell’articolo 2 aveva infatti consentito di prorogare le dilazioni concesse fino al 29 dicembre 2010, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, purché il debitore comprovasse un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.
In sostanza, le modifiche in esame riaprono i termini per il prolungamento della dilazione nei confronti dei contribuenti che, al 6 dicembre 2011, non avevano ottenuto proroghe in forza del D.L. 225/2010 (successivamente al 29 dicembre 2010), purché in presenza del temporaneo e comprovato peggioramento della situazione di difficoltà posta alla base della prima dilazione.

In materia di dilazione delle somme dovute al fisco intervengono anche i commi 13-decies e 13-undecies.
In primo luogo, il comma 13-decies elimina l’obbligo di prestazione di garanzia per accedere al beneficio della dilazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e controllo formale della dichiarazione.
A tal fine è modificato l’articolo 3-bis, comma 1del D.Lgs. n. 462 del 1997 , che prevede, al primo periodo del comma 1, che le predette somme possano essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Per effetto delle modifiche apportate dalle disposizioni in commento, che abrogano i periodi successivi al primo del comma 1, viene eliminata la previsione che subordinava l’accesso al beneficio alla prestazione di garanzia (fideiussoria o mediante costituzione di ipoteca) ove l’importo complessivo delle rate successive alla prima fosse superiore a cinquantamila euro.
E’ poi novellata la disciplina della decadenza dal beneficio della rateazione,in concreto sostituendo il comma 4 del predetto articolo 3-bis.
Per effetto delle norme in esame, in luogo del mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio ove la prima rata non sia pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’esito dei controlli, ovvero nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata seguente. Ove operi la decadenza, l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena è iscritto a ruolo, dedotto quanto già versato.
Viene inserito il comma 4-bis al citato articolo 3-bis, ai sensi del quale il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo anche della stessa sanzione comminata per ritardati od omessi versamenti diretti (ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997), pari al trenta per cento di ogni importo non versato, commisurata all’importo della rata versata in ritardo, più gli interessi legali.
Ove il contribuente si avvalga del “ravvedimento operoso” entro il termine di pagamento della rata successiva (si veda il commento al comma 8 dell’articolo 10 in esame) non si procede all’iscrizione a ruolo.
Sono poi apportate modifiche di coordinamento formale all’articolo 3-bis, conseguenti alle prescrizioni sostanziali testé illustrate.

Il comma 13-undecies specifica che le suddette disposizioni si applicano anche alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

b) Remunerazione degli agenti della riscossione

I commi da 13-quater a 13-septies comportano un complessivo riassetto del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione.

Si rammenta in estrema sintesi che, a seguito della riforma del sistema della riscossione, (operata dall’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203) la riscossione dei tributi è passata dai soggetti privati (titolari di concessione) all’Agenzia delle entrate, che la effettua mediante la società Riscossione S.p.A., operante dal 1° ottobre 2006 ed oggi denominata Equitalia S.p.A., nonché attraverso le società da essa partecipate.

La vigente remunerazione del servizio della riscossione
Si ricorda che, a legislazione vigente, agli agenti della riscossione spetta:
§       una remunerazione per l’attività da essi svolta (articolo 17 del D.Lgs. 112/1999) mediante un compenso – detto aggio - pari al nove per cento delle somme iscritte a ruoloriscosse e dei relativi interessi di mora, a carico del debitore in tutto o in parte, secondo la tempestività del pagamento;
§       il rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive poste in essere (cfr. infra).
In particolare, il contribuente che ha ricevuto la cartella di pagamento emessa in base al ruolo deve versare le somme ivi annotate entro 60 giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2 del D.P.R. 602/1973), cui si aggiunge parte dell’aggio, ovvero il 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo(articolo 17, comma 1 del D.Lgs. 112 del 1999); la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore. Nel caso di pagamento successivo ai 60 giorni, l’aggio è integralmente a carico del debitore. L'agente della riscossione (articolo 17, comma 4) trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse. La percentuale a carico del debitore nel caso di pagamento entro 60 giorni può essere rideterminata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto alle misure stabilite, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema. Nel caso di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento (prevista, ad esempio, per i redditi sottoposti a tassazione separata) l'aggio è a carico dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella. In caso contrario è a carico del debitore. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze.
Inoltre (articolo 17, comma 6) all’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità. Negli altri casi è a carico del debitore. Il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.
In caso di emanazione (articolo 17, comma 7-bis) di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, all'agente della riscossione spetta comunque un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto ministeriale che fissa le misure del rimborso delle spese per le procedure esecutive; sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta tuttavia l'aggio.

In primo luogo (comma 13-quater, lettera a)), novellando il comma 1 dell’articolo 17, il vigente sistema di remunerazione è sostituito con l’attribuzione agli agenti della riscossione di un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato.
La previsione del rimborso è finalizzata ad assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, a presidiare la funzione di deterrenza e contrasto all’evasione e il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari.
Tale rimborso è da calcolarsi annualmente in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del ministero dell’economia e delle finanze, tenuto conto dei seguenti, specifici parametri:
§      carichi annui affidati;
§      andamento delle riscossioni coattive;
§      processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia S.p.A.
Il predetto decreto dovrà in ogni caso garantire al contribuente oneri inferiori a quelli esistenti alla data del 6 dicembre 2011 (entrata in vigore del provvedimento in esame).

In sostanza, il sistema di remunerazione con aggio è sostituito dal predetto rimborso percentuale, alla cui determinazione si deve procedere in base ad elementi connessi ad elementi di fatto come l’andamento della riscossione, ma anche in rapporto a indicatori di produttività ed efficienza dell’agente unico della riscossione.

Il predetto rimborso è posto a carico del debitore nella misura del cinquantuno per cento, nel caso di pagamento tempestivo (entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento): La parte rimanente rimane a carico dell’ente creditore.
Per pagamenti tardivi (successivi ai sessanta giorni dalla notifica) il rimborso è interamente a carico del contribuente.

Viene abrogata (comma 13-quater, lettera b))di conseguenza la disposizione (comma 2 dell’articolo 17) che prevede la possibilità di rideterminare l’aggio con decreto ministeriale.

E’ novellato il comma 6 dell’articolo 17 (comma 13-quater, lettera c)) in materia di rimborsi spettanti all’agente della riscossione in rapporto alle procedure esecutive. Viene inoltre aggiunto un comma 6.1.
In particolare, per effetto delle modifiche in esame, continua ad essere attribuito all’agente un rimborso per le spese sostenute; questo, anziché essere riferito in via generica alle spese relative alle procedure esecutive, attiene agli specifici oneri connessi allo svolgimentodelle singole procedure.
Rimane ferma l’attribuzione delle spese per i rimborsi in capo all’ente creditore, ove il ruolo sia annullato (per sgravio o inesigibilità) e, negli altri casi, in capo al debitore.
In luogo dell’effettuazione dei rimborsi secondo quanto stabilito da una apposita tabella, per effetto delle norme in esame (comma 6.1 dell’articolo 17) si attribuisce ad un decreto non regolamentare la determinazione:
§      delle tipologie di spese rimborsabili;
§      della misura del rimborso, che deve essere determinata anche proporzionalmente al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;
§      delle modalità di erogazione del rimborso.

Sono novellati (comma 13-quater, lettere d) ed e)) anche i commi 7-bis e 7-ter dell’articolo 17 e, rispettivamente:
§      si prevede che il suddetto rimborso non spetti sulle somme riconosciute indebite. Viene dunque eliminata la prescrizione che richiede un provvedimento di sgravio (provvedimento dell'ente creditore che riconosca, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo) e che teneva fermo il diritto al rimborso delle spese anche in tale ipotesi;
§      si pongono le spese di notifica della cartella di pagamento a carico dell’ente creditore anche nel caso di annullamento del ruolo.

Il decreto (comma 13-quinquies) che calcola annualmente il rimborso spettante agli agenti della riscossione nonché quello in materia di rimborso spese devono essere emanati entro il 31 dicembre 2013; sino all’entrata in vigore di tali provvedimenti attuativi (comma 13-sexies), resta ferma la già illustrata disciplina vigente in materia di remunerazione degli agenti della riscossione.

Il comma 13-septies reca la clausola di invarianza, disponendo che dalle nuove norme in materia di aggio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

c) Proroga della riforma della riscossione delle entrate di enti locali

I commi 13-octies e 13-novies recano norme complessivamente voltea posticipare i termini di operatività del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate dei comuni.
In particolare, il comma 13-octiesposticipa dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 il momento da cui Equitalia e le società partecipate cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva - delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.
Da quella data, ove i comuni optino per l’affidamento del servizio a soggetti esterni (con modalità diverse dunque dall’esercizio diretto o dall’affidamento in house), dovranno procedere nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica (cfr. infra).
Si rammenta preliminarmente che l’articolo 14-bis del presente provvedimento, inserito durante l’esame del provvedimento in sede referente, modifica le disposizioni in materia di riscossione delle entrate dei comuni recate dall’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 70 del 2011al fine di unificare le procedure e i poteri attribuiti agli organi di riscossione delle entrate comunali, indipendentemente dalle modalità con le quali l’ente deciderà di gestire tale servizio. Si rimanda alla relativa scheda di lettura per approfondimenti.
L’articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies) del decreto legge n. 70 del 2011 ha disposto che Equitalia Spa e le società da essa partecipate cessino di effettuare le attività diaccertamento, liquidazionee riscossione - spontanea e coattiva – delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. La decorrenza originaria di tali disposizioni – posticipata dalle norme in esame – era stata fissata al 1° gennaio 2012.
Dal momento di tale cessazione spetterà ai comuni effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali. La formulazione originaria della lettera gg-ter) prevedeva le seguenti modalità di esercizio di tale servizio:
§       per i comuni che effettueranno in forma diretta la riscossione coattiva, ovvero si intenderanno avvalere di società a capitale interamente pubblico, si potrà procedere sia in base alla procedura d'ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto n. 639 del 1910 (cfr. infra), sia in base alle disposizioni del titolo II (Riscossione coattiva) del D.P.R. n. 602 del 1973, per quanto compatibili.
L’ingiunzione fiscale consiste in un atto amministrativo dell’ufficio finanziario contenente l’ordine per il debitore di imposta di pagare l’importo dovuto entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi. L’ingiunzione costituisce un atto complesso con molteplici funzioni e contenuti quali: determinare l’ammontare del tributo; mettere in mora il debitore; creare il titolo esecutivo;
§       i comuni che utilizzeranno altre forme di gestione della riscossione previste dalla legge (ai sensi dell’articolo 52, comma del D.Lgs. 446/1997: gestione in forma associata, affidamento esterno a società a capitale misto pubblico/privato, ad operatori UE, a iscritti nell’apposito albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere entrate locali) potranno invece procedere esclusivamente secondo le disposizioni del regio decreto n. 639 del 1910.
A seguito delle modifiche operate alla lettera gg-quater) dal richiamato articolo 14-bisdel provvedimento in commento, i comuni potranno avvalersi dell’ingiunzione fiscale e delle procedure di riscossione coattiva erariale a prescindere dalla scelta delle modalità con cui effettuare il servizio di riscossione .

Si ricorda inoltre che il D.Lgs. n. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale, all'art. 14, comma 6, ha confermato la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui, tra l’altro, al citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Tale ultima norma prevede, tra l’altro, che l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche in forma associata; qualora, invece, sia deliberato di affidare a terzi l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.


Ingiunzione fiscale ed entrate degli enti locali
In estrema sintesi, si ricorda che, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, il procedimento di coazione comincia con l’ingiunzione, che consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. L’ingiunzione è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un messo addetto all'Ufficio di conciliazione.
Entro trenta giorni dalla notificazione, il debitore può produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile. L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo. Respinto il ricorso, il procedimento coattivo non potrà, per qualsiasi motivo, ed anche quando sia pendente giudizio di appello, essere sospeso se non in seguito a pagamento della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dalla autorità adita per l'appello.
Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un messo dell'ufficio di conciliazione, al pignoramento dei beni mobili del debitore. Decorsi dieci giorni dal pignoramento senza che sia soddisfatto il debito, l'ente creditore procede alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.
Quanto alla esecuzione sugli immobili, notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale competente nel giudizio di espropriazione procede, su istanza dell'ente creditore e mediante ordinanza, alla nomina del sequestratario. L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si esegue con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio in un termine di tre giorni e l'avviso per l’immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'ufficiale giudiziario si recherà sul luogo per la esecuzione. L'ente creditore può domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'art 663 del Codice di procedura civile.
Da ultimo, il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (contenente "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54, L. 18 giugno 2009, n. 69"), che ha riformato i riti civili, ha introdotto una norma (articolo 32) sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. Si tratta delle procedure utilizzate per la riscossione delle entrate, anche tributarie, degli enti locali.
In particolare, dal 12 ottobre 2011 le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione fiscale per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, di cui all’articolo 3 del D.P.R. 639/1910, saranno regolate dal rito ordinario di cognizione, di cui al libro II del Codice di procedura civile.
Nel giudizio di opposizione a ingiunzione emessa dalla pubblica amministrazione ai sensi del R.D. 639/1910, è l'opponente ad assumere la qualità sostanziale e processuale di attore, mentre l'ente pubblico riveste quella di convenuto, con la conseguenza che quest'ultimo può proporre anche domande riconvenzionali. Conseguentemente, l'amministrazione, una volta contestata in sede giudiziaria l'irritualità dell'impiego dell'ingiunzione fiscale, può realizzare la pretesa stessa, chiedendo una pronuncia di accertamento del credito e di condanna al suo pagamento. Una volta notificata la sentenza con la formula esecutiva, l'ente pubblico potrà procedere all'esecuzione forzata, emettendo una nuova ingiunzione che funga da atto di precetto.

Di conseguenza, il comma 13-novies proroga al 31 dicembre 2012 l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, contenute in particolare nell’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del citato decreto-legge n. 203 del 2005.
Tali termini erano stati da ultimo prorogati al 31 dicembre 2011 per effetto del combinato disposto della tabella allegata al già citato D.L. 225/2010 (“milleproroghe”) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011.

A seguito della già ricordata riforma della riscossione – con passaggio da un sistema di affidamento in concessione all’attribuzione delle competenze all’Agenzia delle entrate, operante attraverso l’agente unico Equitalia S.p.A. – la legge ha recato una dettagliata disciplina transitoria, volta a favorire il transito di funzioni e di carichi dagli ex concessionari ad Equitalia e alle relative società partecipate.
In particolare, ai sensi del citato comma 24 dell'articolo 3, alle ex società concessionarie della riscossione è stata data la possibilità di trasferire, in via totale o parziale, il proprio capitale sociale ad Equitalia S.p.a. (continuando dunque, anche con assetti proprietari diversi, a svolgere l'attività di riscossione erariale e locale).
In alternativa, e fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale ad Equitalia, ai concessionari è stato consentito di scorporare il ramo d'azienda concernente le attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, cedendolo a soggetti terzi, nonché alle società iscritte nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e riscossione dei tributi per gli enti locali (ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
Nel caso di scorporo e di cessione del ramo di azienda, le norme hanno consentito ai cessionari del ramo d’azienda di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, in mancanza di diversa determinazione degli enti medesimi (che avrebbero potuto optare per l’affidamento in house o per la gestione diretta, ovvero associata, etc.), purché le società avessero i requisiti per l'iscrizione al citato albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali. Ai cessionari è stato concesso di agire mediante la ricordata procedura dell'ingiunzione fiscale, fatta eccezione per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali avrebbero trovato applicazione le ordinarie disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Ai sensi del successivo comma 25, fino al 31 dicembre 2011, nel caso di mancato trasferimento del ramo d’azienda e ove non vi fosse diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di accertamento e riscossione sono state affidate a Equitalia S.p.A. o alle società partecipate, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.
Infine, fatto salvo l'eventuale affidamento temporaneo a Equitalia, il comma 25-bis sancisce che l'attività di riscossione spontanea e coattiva degli enti pubblici territoriali può essere svolta dalle società cessionarie del ramo d'azienda, da Equitalia S.p.A. e dalle partecipate soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica, condecorrenza – come visto supra - in precedenza fissata al 1° gennaio 2011; per effetto delle norme in esame, tale termine è slittato al 31 gennaio 2012.

Vendita dei beni pignorati

Il comma 13-terdecies reca disposizioni in materia di vendita di beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari, consentendo al contribuente sottoposto a esecuzione forzata – in luogo dell’agente della riscossione - di mettere direttamente in vendita i beni pignorati o ipotecati, versando all’erario l’intero ricavato.
L’eccedenza è rimborsata al debitore entro dieci giorni lavorativi.

Tale modifica è operata aggiungendo il comma 1-bis all’articolo 52 del più volte citato D.P.R. 602/1973, che disciplina la procedura di vendita dei beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari. La procedura di esecuzione forzata fiscale presenta alcune specificità rispetto alle ordinarie forme civilistiche: in particolare, l’agente della riscossione può rivalersi sui beni del debitore vendendoli al pubblico incanto o nelle altre forme previste dal D.P.R. 602/1973 senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria (articolo 52, comma 1).

In estrema sintesi, la normativa speciale delle procedure di esecuzione forzata fiscale è contenuta nel citato D.P.R. 602/1973, in particolare agli articoli 45 e ss.gg. L’esecuzione forzata si articola in tre momenti: pignoramento dei beni, vendita e assegnazione del ricavato.
Il pignoramento avviene secondo le regole processuali comuni e culmina in un verbale da consegnare e notificare al debitore. Al pignoramento segue la messa all’incanto dei beni pignorati, anch’essa verbalizzata. Il processo esecutivo non può essere sospeso dal giudice dell’esecuzione, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno. Le attribuzioni svolte dagli ufficiali giudiziari ordinari sono svolte dagli agenti della riscossione. Agenti e concessionari possono dunque procedere all’espropriazione di beni mobili non registrati del soggetto inadempiente, di beni mobili registrati del soggetto inadempiente e di beni immobili del soggetto inadempiente.

Le norme in commento rimandano agli articoli 68 e 79 del D.P.R. 602/1973 per la determinazione del valore del bene oggetto di vendita.

In particolare (articolo 68) le norme prevedono, per i beni mobili, che il valore dei beni pignorati:
-        sia quello risultante da listino di borsa o di mercato;
-        in mancanza, sia quello che risulta dal valore attribuito nel verbale di pignoramento.
Ove il concessionario lo richieda, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.
Per i beni immobili (articolo 79) le norme fanno riferimento al valore determinato ai sensi delle rettifiche effettuate dagli uffici finanziari ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro (articolo 52, comma 4 del D.P.R. 131/86). Tale valore si basa sulla rendita catastale rivalutata (ovvero proposta, se l’immobile non è iscritto ovvero ha non ha rendita), ovvero sul reddito dominicale rivalutato se il terreno non è edificabile. A tali importi si applicano moltiplicatori diversi secondo la categoria catastale di appartenenza/di attribuzione del bene oggetto di vendita.
Se non è possibile determinare in tal modo il prezzo base (articolo 79, co. 2) il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni. Se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio del territorio.