____________________________


DECRETO MILLEPROROGHE- D.L. 29-12-2011 n. 216 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ( Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2011, n. 302):

ARGOMENTO

DL 26 DICEMBRE 2011, N. 216

CLASSIFICAZIONE

PROROGA TERMINI IN MATERIA DI ASSUNZIONI
(art. 1 )

In materia di assunzioni di personale del pubblico impiego, vengono fissate alcune proroghe al 31 dicembre 2012, tra cui:

  • le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente (art. 1, comma 523 Legge n. 296/2006);
  • le ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità (art. 1, comma 527 Legge n. 296/2006);
  • le assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte degli enti di ricerca entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive (art. 1, comma 643 Legge n. 296/2006);
  • le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente (art. 66, comma 3 D.L. n. 112/2008);
  • le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell’anno 2010 (art. 3, comma 102, Legge n. 244/2007 e art 66, commi 9-bis, 13 e 14 D.L. n. 112/2008); le relative autorizzazioni ad assumere possono essere concesse entro il 31 luglio 2012;
  • l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Quest’ultima disposizione prevede che nell’Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per l’anno 2008, 46 milioni di euro per l’anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010. L’Agenzia delle dogane è autorizzata a stipulare contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 3, comma 79, della presente legge, in particolare, con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall’Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di 1.500 e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per attività amministrativo-tributarie, e con soggetti risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure selettive indette dall’Agenzia delle dogane in data non anteriore al 1° settembre 2005, rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera, l’Agenzia delle dogane può stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall’Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, con un punteggio finale inferiore a 46; in ogni caso l’utilizzo di tali graduatorie da parte dell’Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al quarto periodo del comma 345, è prioritario rispetto all’utilizzo delle medesime graduatorie da parte dell’Agenzia delle dogane.

PUBBLICO IMPEGO

Proroga Commissario straordinario C.R.I.
(art. 2 )

L'incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo.

ATTUALITA’ GIURIDICA

Proroghe in materia di verifiche sismiche
(art. 3 )

Prorogato al 31 dicembre il 2012 le attività connesse con le verifiche sismiche finanziate dall’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito un apposito Fondo allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico. La norma reca inoltre la proroga del termine anche per la verifica di opere strategiche e rilevanti come le grandi dighe, in quanto non sono ancora state emanate le norme tecniche in base alle quali dovranno essere effettuate tali verifiche sismiche per le dighe di ritenuta.

ATTUALITA’ GIURIDICA

Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI
(art. 4 )

Prorogato a tutto il 2012 la destinazione dello 0,6%, del contributo finanziario assicurato dalle province di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 2, comma 117, della legge 191 del 2009, all’organismo di indirizzo di cui al successivo comma 118, per le spese di istruttoria e verifica dei progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano.Si introduce, inoltre, una intesa con le medesime province.

ATTUALITA’ GIURIDICA

Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra
(art. 5 )

Prorogato al 31 gennaio 2012 il termine previsto per il trasferimento dell’impianto a favore della Regione Campania o altro ente pubblico o soggetto privato ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la protezione civile.

ATTUALITA’ GIURIDICA

Proroga dei termini in materia di lavoro relativi ad alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali –
(art.6 c.1)

Prorogato a tutto il 2012 (con alcuni limiti di spesa):

  • la concessione dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti sospesi o licenziati, misura che è prevista “in via sperimentale per il triennio 2009-2011” dall’art. 19, comma 1lettera c), del d.l. n. 185/2008.Pertanto, subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20%  dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, il trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista; tale misura si applica a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione (art. 19, commi 1, lett. c) e 1-ter D.L. n. 185/2008);
  • la liquidazione, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, di una somma in un’unica soluzione (c.d. “prestazione una tantum”) concernente l’indennità di "disoccupazione" pari al 30% del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi non in attività (art. 19, comma 2 D.L. n. 185/2008).

ATTUALITA’ GIURIDICA

Proroga dei termini in materia di lavoro relativi ad alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali –
(art.6 c.2)

Prorogata al 31 dicembre 2012, la possibilità di effettuare prestazioni di natura accessoria in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (art. 70 D.Lgs. n. 276/2003).

PUBBLICO IMPIEGO
ENTI LOCALI

Proroghe in materia di politica estera
(art.7)

In considerazione di ricorsi pendenti presso la Corte internazionale de L’Aja,è prorogato al 31 dicembre 2012,  onde evitare contenziosi tra Stati, la sospensione dell’efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero, qualora lo Stato estero abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia (decreto-legge n. 63/2010 – convertito con legge n. 98 del 23 giugno 2010 –, contenente “disposizioni urgenti in tema di immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana”)

ATTUALITA’ GIURIDICA

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa
(art.8)

Proroga la 2012 dell’intervento di cui al comma 1, lettera a) che è rivolto a consentire il completamento delle procedure concorsuali relative al transito nel ruolo tecnico – logistico dell’Arma dei carabinieri di sette ufficiali provenienti dall’Esercito e di un ufficiale proveniente dall’Aeronautica, autorizzato con decreto del Ministro della difesa del 01 settembre 2011, ai sensi dell’articolo 2214 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale disposizione prevede, infatti, che con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati fino al 31 dicembre 2011, nel numero complessivo di 149 unità, transiti nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri di ufficiali provenienti dall’Esercito italiano, dalla Marina militare e dall’Aeronautica militare provenienti dai
ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati”.
Proroga la 2012 dell’intervento di cui al comma 1, lettera b) che è rivolto a evitare una anomala applicazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione quadri (ARQ) per gli ufficiali con il grado di colonnello o generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri , ai sensi dell’art. 2223 del Codice dell’ordinamento militare. Tale disposizione prevede l’entrata in vigore dell’aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi dell’articolo 907 dello stesso Codice, a partire dall’anno 2012. Secondo tale disciplina le eccedenze nei gradi di colonnello o generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione quadri, a prescindere che l’eccedenza risulti compensata da una carenza nella dotazione del medesimo grado, in un altro ruolo.
La situazione dei gradi apicali del ruolo tecnico-logistico non risulta ancora completamente assestata poiché risente della disomogenea costituzione iniziale di tale ruolo. Le diverse anzianità di grado possedute dagli ufficiali comporteranno un anomalo sviluppo del ruolo, che determinerà il temporaneo superamento degli organici nei gradi apicali. In tale contesto, i conseguenti provvedimenti di aspettativa per riduzione di quadri potrebbero interferire con le stesse esigenze dell’Istituzione, provocando la  cessazione dal servizio attivo di ufficiali che esprimono qualificata competenza ed esperienza professionale. Anche nel ruolo speciale si registra una temporanea e limitata eccedenza nel grado di colonnello, conseguente alle disomogeneità verificatesi a seguito dei provvedimenti di riordino. Tale eccedenza, tuttavia, sopperisce a una parallela carenza che si registra nello stesso grado del ruolo normale; qualora operasse l’aspettativa per riduzione di quadri, pertanto, si sottrarrebbero dal servizio attivo pregiate risorse umane, necessarie a garantire efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.

ATTUALITA’ GIURIDICA

Programma triennale della pesca
(art.9)

Proroga  del Programma nazionale triennale al contesto normativo innovato dal Reg. 404/2011 attuativo del Reg. (CE) 1224/2009 relativo ai controlli nel settore della pesca. Tali regolamenti impongono l’adozione di disposizioni nazionali, attualmente in
corso di approvazione, a supporto dell’implementazione degli adempimenti ivi previsti al fine di assicurare che le misure di gestione adottate a livello nazionale siano efficaci e conformi ai criteri ed ai sistemi definiti a livello comunitario.

ATTUALITA’ GIURIDICA

Proroga di termini in materia sanitaria
(art.10)

Proroga al 3 luglio 2013 del differimento del termine della previsione dell’obbligo del certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, riguardante  le sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali, importate in Italia da paesi terzi (articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all’articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, è fissato al 31 dicembre 2012. La legge n. 120 del 2007 e successive modificazioni poneva e pone una serie di adempimenti a
carico delle Aziende sanitarie e delle Regioni, finalizzati a consentire ai medici dipendenti del SSN di esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà delle aziende e con modalità che assicurino il controllo dei volumi prestazionali (che non devono superare, globalmente, quelli
eseguiti nell’orario di lavoro), la riscossione diretta degli onorari da parte delle Aziende, la
separazione dell’attività istituzionale da quella intramuraria in termini di orari, prenotazioni e
modalità di riscossione dei pagamenti.

Prorogare al 31 dicembre 204  il termine già fissato per il collaudo per le opere e per le attrezzature, al fine di perseguire in concreto gli obiettivi posti con il citato d.lgs. n. 254 del 2000. La proroga, inizialmente fissata l 31 dicembre 2012 si era resa necessaria per consentire a ciascuna Regione interessata di completare il programma finalizzato alla
realizzazione di strutture sanitarie per l’attività libero professionale intramuraria in coerenza con i piani di riorganizzazione delle reti ospedaliera e territoriale conseguenti all’adozione del Piano di
riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale e di rientro del disavanzo, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004.

 

Proroga al 31 dicembre 2012 degli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi. In effetti con la legge 27 dicembre 2006 n. 296 è stato istituito il cosiddetto “pay back” sul prezzo dei farmaci, consistente in una misura alternativa alla riduzione del 5% del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, a fronte del versamento da parte delle aziende farmaceutiche alle Regioni dell’importo equivalente al risparmio derivante dalla riduzione del prezzo, finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica.

ATTUALITA’ GIURIDICA

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
(art. 11)

Al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all'attività prevalente di transhipment, le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2013.
Nel rispetto delle finalità di cui al comma 7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010, 2011, 2012 nelle more della piena attuazione dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle Autorità portuali è altresì consentito, nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.
Indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell' articolo 698 del codice della navigazione, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all' articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, e in ipotesi di delocalizzazione funzionale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del D.M. 12 novembre 1997, n. 521 del Ministro dei trasporti e della navigazione. Detti procedimenti devono concludersi entro il 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il detto termine le società istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti
Diritti aeroportuali. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2012, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. L'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2012
Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo entro il predetto termine, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.
Prorogato alla data del 31 marzo 2012 il termine entro cui l'Agenzia subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.

ATTUALITA’ GIURIDICA

Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis
(art. 12)

Proroga al 31 dicembre 2012 del termine della gara per la concessione integrata del progetto Sulcis, di cui all’articolo 38 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si rende necessaria per garantire il tempo indispensabile per la conclusione dell’esame da parte della Commissione europea della compatibilità dell’aiuto di Stato previsto.

ATTUALITA’ GIURIDICA

Proroga di termini in materia ambientale
(Art 13)

L’art. 6 del DL 78/2010 riguardante la “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi” non si applica fino al 31 dicembre 2012 ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Prorogato al 31 dicembre 2012  il termine entro il quale  sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e successive modificazioni (Ato rifiuti e Ato acqua). Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo.
Prorogato al 2 aprile 2012 il termine di entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Prorogato al 2 luglio 2012 il termine di esclusione dall’obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari:
a)  i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno;
b)  i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’anno.

ATTUALITA’ GIURIDICA
ENTI LOCALI

Proroga di termini in materia ambientale
(Art 13)

Prorogato  al 30 giugno 2012 il termine per l’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni, contenenti urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia.
Con il suddetto decreto verranno, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
Gestione dei rifiuti in Regione Campania. In merito alla disciplina della gestione dei rifiuti in Regione Campania viene prorogato al 31 dicembre 2012 la fase transitoria in base alla quale, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata possono continuare ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni. Tali funzioni, attribuite alle Province dal Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania sono infatti strettamente connesse anche a quelle in materia tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che, per mezzo dell’istituzione del nuovo tributo comunale unico sui “Rifiuti e Servizi” previsto all’art. 14 del D.L. n. 201/2011, ritornano ad essere incardinate in capo ai Comuni.
Rifiuti pericolosi. Prorogata al 31 dicembre 2012, la deroga per l’immissione in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13. 000 kJ/kg a ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate (D.Lgs. 13-1-2003 n. 36).
Proroga al 31 dicembre 2010 del  termine riferito al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 recante attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria e successive modificazioni.

 

Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
(art. 14)

Con il d.P.C.M. 25 marzo 2011 (emanato in attuazione del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv.
dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10), il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) è stato prorogato, nella sua attuale composizione, fino al 31 dicembre 2011.

ATTUALITA’ GIURIDICA

Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
(art.15 C.1 2)

Prorogate di sei mesi e quindi fino al 31 dicembre 2012  la durata dei contratti a tempo determinato delle 650 unità di personale impiegate presso gli Sportelli unici per l’immigrazione delle Prefetture presso gli uffici immigrazione delle Questure.

 

Prorogato la 31 dicembre 2012 la possibilità di avvalersi della deroga prevista dall’articolo 1, comma 6-septies del Decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, all’articolo 133, commi 1 e 3 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Quest’ultima disposizione prevede la possibilità, per gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri di avvalersi delle prestazioni professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello dirigenziale, mediante l’istituto del comando o del collocamento fuori ruolo.
Tale facoltà non può eccedere,  contemporaneamente, cinque unità di personale dirigenziale del Corpo.
Il successivo comma 3 prevede, poi, che gli oneri finanziari siano a carico dell’Amministrazione di
destinazione. L’articolo 1, comma 6-septies del Decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, prevede una deroga espressa all’articolo 133, commi 1 e 3 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Pertanto le unità di personale possono essere più di cinque, e le spese restano a carico dell’Amministrazione che dispone il comando, cioè del Ministero dell’interno.

ATTUALITA’ GIURIDICA

Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
(art.15 C. 3, 4, 5, 6)

 

Proroga del termine in materia di poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. Prorogato per l’anno 2012, l’attribuzione al Prefetto – in attesa della completa attuazione del Titolo V della Costituzione – del potere d’impulso e di quello sostitutivo in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio. La norma, introdotta dall’articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, è stata successivamente prorogata e, da ultimo, per l’anno 2011, in virtù della previsione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 29/12/2010, n. 225, dal citato D.P.C.M.

 

Inserimento delle impronte digitali sulla carta d’identità cartacea. Prorogato al 31 dicembre 2012 di quanto previsto dall’articolo 3 del R.D. n. 773/1931 ( T.U.L.P.S.) in base al quale  le carte di identità  devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si
riferiscono.

Proroga del termine in materia di contributi a favore dell’agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali.  Il termine previsto per la soppressione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni ed in favore della soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali è prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto milleproroge.  L’articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto che il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni ed in favore della soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali fosse soppresso dal 1 gennaio 2011 e che dalla stessa data venissero corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dal trasferimento al Ministero dell’Interno delle risorse strumentali e del personale in servizio presso la predetta Agenzia, sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell’Interno – di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali – da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 2010, n.122.
Considerato che il citato trasferimento di risorse, già di per sé complesso, non è stato ancora
realizzato per le ulteriori difficoltà derivanti dall’anticipazione del federalismo fiscale al 2011, si rende necessario prevedere una proroga per la realizzazione dei suddetti adempimenti, al fine di
evitare una dannosa interruzione nella gestione amministrativa dei segretari comunali e provinciali e consentire il definitivo trasferimento al Ministero dell’Interno delle funzioni già svolte
dall’Agenzia.

Nuove Province. E' prorogato al 31 dicembre 2012 sino al completamento degli interventi e comunque sino al 31 dicembre 2011 il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali, intestate ai commissari delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi relativi all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.

ENTI LOCALI

Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
(art.15 C. 7)

Prorogato al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, devono completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In merito si segnala che il 29 settembre 2011  la commissione Europa ha avviato la procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE , censurando, tra l’altro, le proroghe che si susseguono ormai dal 2001 e che stanno procrastinando “all’infinito”  ’applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio.In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione di eventuali effetti dannosi).

ATTUALITA’ GIURIDICA

Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo
(art. 16)

Prorogato per l’anno 2012, allo scopo di assicurare maggiore rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, gli investimenti degli enti previdenziali previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Tali investimenti sono da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 216/2011.

ATTUALITA’ GIURIDICA

Infrastrutture carcerarie
(art. 17)

Prorogato al 31 dicembre 2012 l’efficacia delle disposizioni dell’art 44 bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito con  modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009. n.14, che attribuisce al capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
gli speciali poteri previsti dall’art.20 del decreto-legge 29 dicembre 2008, n. 185. convertito, con modificazioni dalia legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l’aumento della capienza di quelle esistenti. Ferme restando le prerogative attribuite al Ministro della giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 sono attribuiti i poteri, già esercitati dal Capo dell'amministrazione penitenziaria e non spetta alcun tipo di compenso

ATTUALITA’ GIURIDICA

Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA
(art. 18)

Proroga  dell’organo di controllo già operante nell’ENEA, fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell’Agenzia.  La legge 23 luglio 2009, n. 99, concernente disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia, all’art. 37, disciplina l’istituzione dell’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA.

ATTUALITA’ GIURIDICA

Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili
(art. 19)

Prorogati al 31 dicembre 2012 i termini concernenti:
1) L’adozione dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, per definire:
a)  le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce;
b)  la revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, tenendo conto anche di quanto previsto dal titolo III del presente decreto;
c)  i principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione, cui è allegato un nomenclatore contenente le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto suddiviso per tipologia di enti, al quale si conformano i relativi regolamenti di contabilità (art. 4, comma 3 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91).

2) L’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la Definizione della transazione elementare e sua codificazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 91/2011, la cui entrata in vigore è prevista a partire dall'esercizio finanziario 2014 (art. 8, comma 7 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91)
.
3) L’adozione del decreto, concernente la Criteri per la specificazione e classificazione delle spese di cui all’art. 11 del D.Lgs. 91/2011 con riferimento alla lett. a) dello stesso articolo riguardante la rappresentazione nei documenti di bilancio previsionali e consuntivi delle missioni, definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica, come individuato dalla legge e dallo statuto, in modo da fornire la rappresentazione delle singole funzioni politico-istituzionali perseguite con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili (art. 11, comma 3 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91)

4) L’adozione da parte delle amministrazioni pubbliche di una specifica regolamentazione interna adeguando, ove necessario, i regolamenti di amministrazione e contabilità (art. 11, comma 4 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91)

5) L’adozione del decreto riguardante la  Classificazione delle spese del bilancio degli organismi qualificati come unità locali di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 12 del D.Lgs. 91/2011

6) L’adozione del decreto  riguardante la  codifica con criteri uniformi dei provvedimenti di spesa assunti nella fase di gestione del bilancio di cui all’art. 14 del D.Lgs. 91/2011.
7) L’adozione del decreto   riguardante i criteri e le modalità di predisposizione del  budget economico  delle società e degli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica al fine di assicurare la raccordabilità con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria  (art. 16, comma 2 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91)
8) L’adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati riguardante l’individuazione di uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati (art. 18, comma 1 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91)
9) L’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  riguardante la definizione delle linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori, ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio (art. 23, comma 1 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91)
10) L’adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, disciplina, a partire dal 2013, una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Le amministrazioni interessate alla sperimentazione sono individuate anche tenendo conto della opportunità di verificarne, in particolare, gli effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati.  In considerazione degli esiti della sperimentazione, è valutata la possibilità di estendere alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 91/2011, la tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria come configurato dal comma 1.

CONTABILITA’ PUBBLICA
ENTI LOCALI

Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF
(art. 20)

Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2011, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo. Tali fondi, relativi alle scelte dei contribuenti per la quota del 5 per mille dell’IRPEF effettuate con le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 per il periodo d’imposta 2009, sono ripartiti secondo le modalità stabilite dal D.P.C.M. 23 aprile 2010.
In base al citato provvedimento attuativo, tra l’altro, il calcolo dell’importo spettante a ciascun
soggetto destinatario del beneficio viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle
suddette scelte effettuate dai contribuenti attraverso l’esame di ogni singola dichiarazione.
La necessità della conservazione dei fondi consegue in sostanza dalla complessità delle procedure, da definirsi sulla base di specifica segnalazione da parte dell’Agenzia dell’entrate che individui le rispettive quote del fondo da ripartire con apposito decreto di variazioni di bilancio in favore dei Ministeri interessati, per la successiva erogazione diretta ai soggetti beneficiari.

FISCO E TASSE
ENTI LOCALI

Proroga di norme nel settore postale
(art. 21)

Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 34-bis del predetto decreto.
E’ prorogato fino al 31 dicembre 2013, il  termine entro il quale non si applica il rimborso e concernente le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, i gestori dei servizi postali sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali con riferimento alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche, ferma anche per queste la necessità dell'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e con esclusione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,

ATTUALITA’ GIURIDICA

Continuità degli interventi a favore delle imprese
(art. 22)

Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla piena operatività delle norme attuative dell'articolo 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del decreto 216/2011. L’art. 3 c.1 prevede che le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le società per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni.
Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi”. Resta ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni di cui all'articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.

ATTUALITA’ GIURIDICA

Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria
(art. 23)

Prorogato al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti anche se gli stessi soggetti abbiano la riserva di attività (dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164). La proroga è stata disposta in quanto a tutt’oggi l’ Organismo, condizionante l’operatività della normativa non è stato istituito. Infatti, gli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) hanno previsto l’istituzione dell’Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un Organismo nominato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e vigilato dalla Consob.

ATTUALITA’ GIURIDICA

Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato
(art. 24)

La norma modifica le scadenze previste per la rilevazione del patrimonio della pubblica
amministrazione

CONTABILITA’ PUBBLICA

Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale
(art. 25)

Sono prorogate le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente, ciò al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Area Euro del 9 dicembre 2011 e della riunione dei Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre. la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.  Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.  I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.  È altresì autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente -– New Arrangements to Borrow, strumento che concerne un insieme di accordi permanenti con i quali alcuni paesi membri, o le loro banche centrali, mettono a disposizione del FMI risorse a credito da utilizzare in caso di necessità. Per quanto riguarda la copertura finanziaria (comma 6) è sempre stato riconosciuto di consentire l’utilizzo del fondo spese obbligatorie per fronteggiare eventuali esborsi da parte dello Stato. La suddetta interpretazione sembrerebbe opportuna anche per evitare di dover utilizzare immediatamente risorse disponibili a copertura di oneri assolutamente eventuali e dell’andamento fluttuante.

ATTUALITA’ GIURIDICA

Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica
(art. 26)

Prorogato al 31 dicembre 2013 il per consentire il proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42 recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”. Contestualmente si estendere l’utilizzo delle risorse, derivanti dall’autorizzazione di spesa prevista per l’attività della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, all’alta formazione dei dipendenti del Ministero dell’economia e delle finanze.

ENTI LOCALI

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni
(art. 27)

Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonché le modalità di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.".
Resta fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.

ENTI LOCALI

Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.
(art. 28)

Autorizzata la spesa di sette milioni di euro per l'anno 2012. al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è

ATTUALITA’ GIURIDICA

Proroghe di termini per la determinazione dei fabbisogni standard
(art. 29 c.1)

Prorogato al 30 aprile 2012 il termine entro il quale verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 216/2010, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

ENTI LOCALI

Decorrenza nuova tassazione rendite finanziarie
(art. 29 c.2)
(art. 29 c.3)

Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, stabilite nella misura del 20 per cento. (art. 2, comma 6 D.L. n. 138/2011) decorrono:

  • dal 1° gennaio 2012 con riferimento ai soli interessi e agli altri proventi che derivano dai conti correnti;
  • dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute (articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del TUIR) e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

L’applicazione delle ritenute del 20% sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie (art. 26, comma 1 D.P.R. n. 600/1973) decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire da tale data.
Stessa regola vale per l’abrogazione delle disposizioni di cui all’art. 7, commi 1-4 D.L. n. 323/1996 in materia di proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 TUIR, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi.

FISCO E TASSE

Riscossione
(art. 29 c. 4, 5)

Proroga di  alcuni termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relativamente ai ruoli, il cui testo novellato con le proroghe è il seguente:
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 31 dicembre 2013, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 31 dicembre 2013, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° gennaio 2014.

FISCO E TASSE
ENTI LOCALI

Chiusura partite IVA inattive
(art. 29 c.6)

Proroga al 31 marzo 2012, per i titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di sanare la violazione versando un importo pari 129 euro.

FISCO E TASSE

Comunicazione mensile delle retribuzioni
(art. 29 c.7)

Proroga per la trasmissione telematica, da parte dei sostituti d'imposta, con cadenza mensile, dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile (c.d. "e-mens"). L’adempimento scatta a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2014, previa sperimentazione a partire dall’anno 2013.

FISCO E TASSE
ENTI LOCALI

Accatastamento fabbricati rurali
(art. 29 c.8)

Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti (30 settembre 2011) e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Viene, pertanto, salvaguardato l’affidamento ingenerato dal comma 21 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che ha espressamente differito al 31 marzo 2012 il termine, in origine previsto al 30 settembre 2011, per la presentazione delle predette domande.

FISCO E TASSE
ENTI LOCALI

Certificazioni da privati
(art. 29 c.9)

Relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, e ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'agenzia del Territorio, il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione di alcune norme sui certificati contenute nel Dpr 445/2000 è differito al 30 giugno 2012.
In effetti con la Circ. n. 14/2011 la Funzione pubblica, ha chiarito che nei rapporti con i privati, le Amministrazioni non potranno più accettare certificazioni relative a dati già in possesso della pa.
A seguito delle modifiche apportate dal comma 1 dell’art. 15, L. 12 novembre 2011, n. 183 vengono innovati gli art 40 e 43 del DPR 445/2000, che di seguito si  riportano:
Art. 40 Dpr 445/2000. (L)  Certificati .
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» .
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'àmbito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento
Art. 43 DPR 445/2000. (L-R)  Accertamenti d'ufficio.
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato

ATTUALITA’ GIURIDICA
ENTI LOCALI

Dismissione immobiliare  (art. 29 c.10)

Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare  di alcuni beni della Difesa  è fissato al 31 dicembre 2012, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

CONTABILITA’ PUBBLICA

 

Associazionismo
(art. 29 c.11)

Si premette che il decreto legge anticrisi 138/2011 contiene numerose e incisive norme che hanno profondamente innovato l'intera tematica delle gestioni associate nei piccoli Comuni.
Con il decreto mille proroghe è prorogato al 30 giugno 2012 il termine entro il quale i comuni assicurano il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del DL 78/2010 con riguardo ad “almeno due delle funzioni fondamentali” loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Prorogato al 30 giugno 2013 il termine entro il quale i comuni assicurano il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del DL 78/2010  con riguardo a “tutte le sei funzioni fondamentali” loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;
Le funzioni fondamentali individuate dall'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono le seguenti:
a)  funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b)  funzioni di polizia locale;
c)  funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;
d)  funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e)  funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f)  funzioni del settore sociale.
Il DL 78/2010 all’art.14 disponeva che il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione.
Le diposizioni di cui ai commi da 26 a 30  dell’art. 14 del DL 78/2010 prevedono quanto segue:
c. 26.  L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.
c. 27.  Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
c. 28.  Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d’Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
c. 29.  I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.
c. 30.  La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

ENTI LOCALI

Bingo e giochi pubblici
(art. 29 c.12- 13)

Prorogata al 31 dicembre 2012 la sperimentazione in materia di "Bingo" che prevede che le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l’11 per cento a prelievo erariale e per l’1 per cento a compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente.
La scadenza per bandire la gare per aggiudicare le concessioni novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo slitta al 30 giugno 2012.
Prorogato  al 30 giugno 2012 il termine concesso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per bandire i concorsi per la concessione novennale di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva.

ATTUALITA’ GIURIDICA

Addizionale regionale IRPEF
(art. 29 c.14)

Per l’anno di imposta 2011 il termine per deliberare l’aumento o la diminuzione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l’aumento o la diminuzione si applicano sull’aliquota di base dell’1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell’1,23 per cento.

ENTI LOCALI
FISCO E TASSE

Proroga adempimenti tributari per le zone di La Spezia, Massa Carrara e Genova
(art. 29 c.15)

Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2011, viene disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle Province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all’8 novembre 2011 nel territorio della Provincia di Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1°ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012.

FISCO E TASSE

Proroga sfratti
(art. 29 c.16)

Prorogato al 31 dicembre 2012 il termine degli sfratti per alcune categorie sociali residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa. La sospensione era stata già introdotta, fino al 30 giugno 2009, termine poi ulteriormente prorogato, dal decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in attesa dell'avvio del "Piano nazionale di edilizia abitativa", di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali previsti dall’art. 2, comma 1 delle Legge n. 9/2007, previsti per i proprietari degli immobili locati, e  concernenti l’esenzione del reddito di locazione per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione.

ATTUALITA’ GIURIDICA
FISCO E TASSE