Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili
(art. 19) |
Prorogati al 31 dicembre 2012 i termini concernenti:
1) L’adozione dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, per definire:
a) le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce;
b) la revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, tenendo conto anche di quanto previsto dal titolo III del presente decreto;
c) i principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione, cui è allegato un nomenclatore contenente le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto suddiviso per tipologia di enti, al quale si conformano i relativi regolamenti di contabilità (art. 4, comma 3 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91).
2) L’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la Definizione della transazione elementare e sua codificazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 91/2011, la cui entrata in vigore è prevista a partire dall'esercizio finanziario 2014 (art. 8, comma 7 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91)
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3) L’adozione del decreto, concernente la Criteri per la specificazione e classificazione delle spese di cui all’art. 11 del D.Lgs. 91/2011 con riferimento alla lett. a) dello stesso articolo riguardante la rappresentazione nei documenti di bilancio previsionali e consuntivi delle missioni, definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica, come individuato dalla legge e dallo statuto, in modo da fornire la rappresentazione delle singole funzioni politico-istituzionali perseguite con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili (art. 11, comma 3 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91)
4) L’adozione da parte delle amministrazioni pubbliche di una specifica regolamentazione interna adeguando, ove necessario, i regolamenti di amministrazione e contabilità (art. 11, comma 4 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91)
5) L’adozione del decreto riguardante la Classificazione delle spese del bilancio degli organismi qualificati come unità locali di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 12 del D.Lgs. 91/2011
6) L’adozione del decreto riguardante la codifica con criteri uniformi dei provvedimenti di spesa assunti nella fase di gestione del bilancio di cui all’art. 14 del D.Lgs. 91/2011.
7) L’adozione del decreto riguardante i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle società e degli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica al fine di assicurare la raccordabilità con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria (art. 16, comma 2 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91)
8) L’adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati riguardante l’individuazione di uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati (art. 18, comma 1 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91)
9) L’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante la definizione delle linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori, ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio (art. 23, comma 1 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91)
10) L’adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, disciplina, a partire dal 2013, una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Le amministrazioni interessate alla sperimentazione sono individuate anche tenendo conto della opportunità di verificarne, in particolare, gli effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. In considerazione degli esiti della sperimentazione, è valutata la possibilità di estendere alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 91/2011, la tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria come configurato dal comma 1. |