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Decreto Legge 12/09/2014 n.133 avente ad oggetto “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

Articolo 42 - Disposizioni in materia di finanza delle Regioni
CAPO X - (MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ED ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI TERRITORIALI)

(Disposizioni in materia di finanza delle Regioni)

1. Al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all’articolo 46, comma 6, le parole: “31 ottobre 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “ 30 settembre 2014” e dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
“7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito dall’intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l’anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di stabilita’ interno, come modificati dal comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessivamente pari a 100 milioni di euro;
b) articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il diritto allo studio, per un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro;
c) articolo 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilita’, per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro;
d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro;
e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l’ erogazione gratuita di libri di testo per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro;
f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135 milioni di euro.
7-ter. Le Regioni attestano l’effettuazione delle spese di cui al comma 7-bis, nell’ambito della certificazione di cui all’articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le regioni che, sulla base della certificazione di cui al periodo precedente, risultino non aver effettuato integralmente la spesa, versano all’entrata di Bilancio statale la quota non effettuata.
7-quater. Per l’anno 2014, non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto di stabilita’ interno previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Conseguentemente, per l’anno 2014, non si applica il comma 7 del presente articolo.”;
2. Al comma 517 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “30 giugno 2014” sono sostituite da “ 15 ottobre 2014”.
3. Al comma 140 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, aggiungere, alla fine, il seguente periodo “Per l’anno 2014, il termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, e’ posticipato al 30 settembre e il termine del 15 marzo, di cui al secondo periodo, e’ posticipato al 15 ottobre “.
4. All’articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “30 aprile 2014” sono sostituite dalle seguenti “ 31 ottobre 2014”. Inoltre, alla fine del medesimo comma e’ aggiunto il seguente periodo: “Nelle more della individuazione delle risorse di cui al primo periodo, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, gli ammontari di spesa indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.”.
5. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell’Accordo sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Presidente della regione Siciliana, l’obiettivo di patto di stabilita’ interno della regione Siciliana, di cui al comma 454 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e’ determinato in 5.786 milioni di euro per l’anno 2014 e in 5.665 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I predetti obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale. Per gli anni 2014-2017 non si applica alla regione Siciliana quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Dai predetti obiettivi sono escluse le sole spese individuate dal citato Accordo del 9 giugno 2014.
6. Gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente per l’anno 2014 a valere sulle quote di compartecipazione della regione Siciliana ai tributi erariali sono ridotti in misura corrispondente all’ammontare delle entrate riservate all’erario dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e da restituire alla predetta Regione per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012.
7. La regione Siciliana nel 2014 non puo’ impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita’, in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell’ambito della certificazione di cui al comma 461 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica al Ministero dell’economia e delle finanze il rispetto del predetto limite.
8. Gli effetti positivi in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall’applicazione del comma 5, pari a 400 milioni di euro annui, alimentano il “Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali” istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
9. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell’Accordo sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Presidente della regione Sardegna, l’obiettivo di patto di stabilita’ interno della regione Sardegna, di cui al comma 454 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e’ determinato in 2.696 milioni di euro per l’anno 2014. Dall’obiettivo 2014 sono escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente e le spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia s.p.a.
10. A decorrere dall’anno 2015 la regione Sardegna consegue il pareggio di bilancio come definito dall’articolo 9 della legge n. 243 del 2012. A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non si applica il limite di spesa di cui al comma 454 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228 e le disposizioni in materia di patto di stabilita’ interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell’articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n.228.
11. Non si applica alla regione Sardegna quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
12. La regione Sardegna nel 2014 non puo’ impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita’, in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell’ambito della certificazione di cui al comma 461 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica al Ministero dell’economia e delle finanze il rispetto del predetto limite.
13. Gli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall’applicazione dei commi 9 e 10 del presente articolo, pari a 320 milioni di euro annui, trovano compensazione per pari importo sul “Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali” di cui al comma 8 del presente articolo.
14. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.