Articolo 41 - Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria e Regione Campania
CAPO X - (MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ED ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI TERRITORIALI)
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria e Regione Campania)
1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all’esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonche’ di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilita’ regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria e’ autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all’esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un piu’ rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell’offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresi’ prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualita’, la prosecuzione nell’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall’anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l’erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualita’ 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l’effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l’erogazione del servizio per le rispettive annualita’.
3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi gia’ programmati a valere sulle risorse stesse.
4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all’esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1.
5. Al fine di consentire la efficace prosecuzione delle attivita’ del piano di rientro di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, non e’ consentito intraprendere azioni esecutive, anche concorsuali, ivi compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti alla data predetta, nei confronti delle societa’ di cui all’articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, ne’ sulle risorse di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all’articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonche’ all’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalita’ istituzionali delle societa’ di cui al primo periodo.