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Decreto Legge 12/09/2014 n.133 avente ad oggetto “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

Articolo 40 - Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga
CAPO X - (MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ED ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI TERRITORIALI)

(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga)

1. In considerazione della necessita’ di assicurare una adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’ incrementato di 728 milioni di euro per l’anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni. La dotazione di cui all’articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e’ incrementata di 70 milioni di euro per l’anno 2015.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante i seguenti interventi:
a) riduzione pari a 150 milioni per l’anno 2014 e 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione di cui all’articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013;
b) riduzione pari a 70 milioni di euro per l’anno 2014 della dotazione di cui all’articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013;
c) riduzione pari a 11.757.411 di euro per il 2014, del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne, di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
d) versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’Inps, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse derivanti dall’aumento contributivo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l’anno 2014; tali risorse gravano per un importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua;
e) in luogo di quanto previsto all’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, utilizzo delle risorse finanziarie stanziate, per l’anno 2012, ai fini dell’attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all’articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all’entrata del bilancio dello Stato;
f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2014, del Fondo di cui all’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni, con conseguente rideterminazione dello stesso Fondo nell’importo di 557 milioni di euro per l’anno 2014 medesimo;
g) per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano acquisite al bilancio dello Stato.
3. Le somme di cui all’articolo 1, comma 12, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2013 non sono ulteriormente suddivise tra le regioni. All’articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n.76 del 2013, le parole “ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali” sono abrogate
4. Al fine di completare l’erogazione dei trattamenti di competenza dell’anno 2013, il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per il medesimo anno e’ incrementato di 8 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. All’articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole “, per l’anno 2013,” sono soppresse.
6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni e’ incrementato di 151,2 milioni di euro per l’anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.