Articolo 30 - Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l’attrazione degli investimenti
CAPO VII - MISURE URGENTI PER LE IMPRESE
(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l’attrazione degli investimenti)
1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l’immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma e’ adottato d’intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonche’ alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni.
2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie:
a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunita’ offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;
b) supporto alle piu’ rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;
c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all’estero dei marchi e delle certificazioni di qualita’ e di origine delle imprese e dei prodotti;
d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
e) realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all’estero e durante l’Esposizione Universale 2015;
f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati piu’ rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding;
g) sostegno all’utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese; h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l’acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
i) rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher; l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunita’ di investimento in Italia, nonche’ di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.
3. L’ICE-Agenzia provvede all’attuazione del piano di cui al comma 1 nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f).
4. I contributi di cui alla lettera i), del comma 2, sono destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, per l’acquisizione, tra l’altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attivita’ di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita’ per la concessione dei voucher.
5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l’ICE Agenzia sono definiti: a) gli obiettivi attribuiti all’ICE-Agenzia per favorire l’attrazione degli investimenti esteri, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n.296;
b) i risultati attesi;
c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.
6. L’Agenzia ICE, svolge l’attivita’ di attrazione degli investimenti all’estero attraverso la propria rete estera che opera nell’ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.
7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e’ istituito un Comitato con il compito di coordinamento dell’attivita’ in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonche’ di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato e’ composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante dl Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato puo’ essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d’investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e’ abrogato.
8. Il Ministro dello sviluppo economico d’intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.
9. La dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese da assegnare all’Agenzia ICE di cui all’articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, come determinata nella Tabella C della legge di stabilita’ annuale e’ destinata anche all’attrazione degli investimenti esteri.
Articolo 31 - Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri
CAPO VII - MISURE URGENTI PER LE IMPRESE
(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri)
1. Al fine di diversificare l’offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o piu’ unita’ immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettivita’ e, in forma integrata e complementare, in unita’ abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non puo’ superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi’ stabiliti i criteri e le modalita’ per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita’ abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In ogni caso, il vincolo di destinazione puo’ essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.277, del 26 novembre 2002, recante il recepimento dell’accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
Articolo 32 - Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto
CAPO VII - MISURE URGENTI PER LE IMPRESE
(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto)
1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unita’ da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all’aria aperta.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
3. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 217, dopo le parole: “Il sistema include” sono inserite le seguenti: “l’ufficio di conservatoria centrale delle unita’ da diporto”;
b) al comma 219, dopo le parole: “lettere b) e c)” sono inserite le seguenti: “e agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65”, dopo la parola: “registri”, e’ inserita la seguente: “, uffici”, e alla fine del periodo dopo la parola: “amministrative”, sono aggiunte le seguenti: “, anche nell’intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema.”
Disposizioni in materia di autotrasporto (art. 32-bis):