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Decreto Legge 12/09/2014 n.133 avente ad oggetto “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

Articolo 27 - Misure urgenti in materia di patrimonio dell’INAIL
CAPO V MISURE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto vengono individuate le opere di pubblica utilita’ da finanziare, in via d’urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, nell’ambito degli investimenti immobiliari dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, l’INAIL, fatti salvi gli investimenti immobiliari gia’ programmati, utilizza le risorse autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti immobiliari 2014-2016 previsto dal decreto del ministro dell’economia e delle finanze 10 novembre 2010, emanato in attuazione dell’articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella gazzetta ufficiale 17 gennaio 2011, n.12.