____________________________


Decreto Legge 12/09/2014 n.133 avente ad oggetto “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

Articolo 26 - Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati
CAPO V MISURE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA

1. L’accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell’accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di recupero dell’immobile anche attraverso il cambio di destinazione d’uso al Ministero titolare del bene che e’ tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento. La variante urbanistica costituisce titolo per l’Agenzia del demanio all’alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie sull’immobile interessato.
2. Per gli immobili della Difesa, il Ministero della difesa provvede a individuare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, quelli da destinare alle medesime finalita’ di cui al comma 1. L’Agenzia del demanio e il Ministero della difesa effettuano la prima individuazione degli immobili entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi dall’applicazione della presente disposizione gli immobili per i quali e’ stata accolta la domanda di trasferimento di cui all’articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche’ quelli per i quali e’ in corso la richiesta di riesame, per i quali si continua ad applicare la disciplina ivi prevista fino al trasferimento del bene all’ente richiedente ovvero alla sua rinuncia. 3. Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di individuazione di cui al comma 2, l’Agenzia del demanio e il Ministero della difesa possono proporre all’amministrazione comunale, un progetto di recupero dell’immobile a diversa destinazione urbanistica, anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione del progetto da parte di privati.
4. L’accordo di programma avente ad oggetto il progetto di cui ai commi precedenti, sottoscritto dall’amministrazione comunale interessata, d’intesa con l’Agenzia del demanio ovvero con il Ministero della difesa, costituisce variante di destinazione d’uso ai sensi del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 da concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata proposta. Entro 30 giorni dalla sua conclusione l’accordo e’ ratificato con deliberazione del Consiglio comunale.
5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano le misure necessarie a garantire, in base ai principi di proporzionalita’, adeguatezza, efficacia ed efficienza dell’azione della pubblica amministrazione, nonche’ per l’applicazione omogenea sul territorio nazionale del presente articolo, le occorrenti semplificazioni documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l’approvazione delle varianti urbanistiche e per l’eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4.
6. Approvata la variante urbanistica, l’Agenzia del demanio, ovvero il Ministero della difesa procedono, secondo le norme vigenti, all’alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili.
7. Qualora non sia data attuazione all’accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il Ministro competente puo’ proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, previa diffida, un commissario ad acta che provvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica. Nel caso di nomina del commissario ad acta non si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
8. A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la cui destinazione d’uso sia stata modificata anche ai sensi del presente articolo, e’ attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo modalita’ determinate con decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.