Articolo 18 - Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo
CAPO V MISURE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA
1. Nell’articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma, e’ aggiunto il seguente:
«In deroga alle disposizioni del comma primo, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attivita’ alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 150 mila, e’ facolta’ delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto.».