PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI A DECORRERE AD 1° LUGLIO 2010 E' OBBLIGATORIA LA REDAZIONE TECNICA DI CONFORMITA' CATASTALE (ART.19.C14)
A decorrere dal 1° luglio 2010, gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità:
a) l'identificazione catastale;
b) il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto;
c) la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Inoltre, è prescritto che, prima della stipula, il notaio debba individuare gli intestatari catastali e debba verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Si tratta di requisiti prescritti a pena di nullità dell'atto, pertanto, qualora mancasse anche soltanto uno di essi, l'atto sarebbe incapace di produrre qualsivoglia effetto nell'ordinamento giuridico.
Il successivo comma 15 del già menzionato art. 19, Decreto-Legge n. 78/2010 prescrive che la richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili.
La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ossia con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.
In attuazione delle disposizioni previste dall’ articolo 19, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con provvedimento del 25 giugno 2010 dell'Agenzia delle Entrate sono state apportate modifiche al “modello 69” da presentare in duplice copia agli uffici dell’Agenzia delle entrate per la registrazione degli atti che nella nuova versione contiene, oltre a nuove istruzioni e modifiche di carattere grafico, il Quadro D denominato “Dati degli immobili”, predisposto per consentire la comunicazione dei dati catastali dei beni immobili, situati nel territorio dello Stato, oggetto di contratti di locazione, affitto e comodato, mentre per la comunicazione dei dati catastali nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione o di affitto di beni immobili, come previsto dal citato articolo 19, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è approvato il nuovo modello “CDC”.
Inoltre, l'Agenzia del territorio ha fornito alcune indicazioni con:
- circolare n. 2/T del 9 luglio 2010, emanata al fine di consentire, in sede di prima attuazione, l’omogenea e corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 19, disposizioni aventi effetto dal 1° luglio 2010;
- circolare 3/T del 10 agosto 2010, con la quale ha fornito una panoramica sulle novità di maggiore rilievo, anche alla luce delle modificazioni apportate al testo normativo dalla citata legge di conversione.
La citata certificazione si aggiunge alle ulteriori seguenti certificazioni necessarie al momento della compravendita: certificazione di agibilità e certificazione energetica (D.m. 26 giugno 2009)