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Il 1 gennaio 2010 è entrata in vigore la legge n. 196 del 31 dicembre 2009 che disciplina la normativa in materia di contabilità  e di finanza pubblica, abrogando la legge n. 468 del 1978. La riforma nasce dalla necessità  di adeguare le disposizioni che presiedono al governo della finanza pubblica e del bilancio alle esigenze poste dall'adesione dell'Italia all'Unione monetaria, dall'evoluzione del sistema economico e dal nuovo assetto istituzionale tra Stato ed Enti decentrati

La nuova legge è destinata all'intero aggregato delle amministrazioni pubbliche, prevedendo un unico e coerente quadro normativo. È prevista l'armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio dei soggetti compresi in tale aggregato, nonché l'istituzione di una banca dati unitaria che dovrà raccogliere le informazioni di bilancio degli stessi soggetti, i dati necessari per dare attuazione al federalismo fiscale e all'attività di analisi e valutazione della spesa.

Il ciclo della programmazione economico-finanziaria e di bilancio viene ridisegnato nelle sue fasi temporali e nei suoi documenti tipici, prevedendo un maggior coinvolgimento di tutti i livelli di governo nella definizione e condivisione degli obiettivi di bilancio e delle connesse responsabilità. La programmazione finanziaria e di bilancio è orientata al medio termine, attraverso una effettiva programmazione triennale delle politiche, degli obiettivi e delle risorse, nonché una maggiore attenzione alle grandezze strutturali del bilancio. Per assicurare maggiore trasparenza, i contenuti informativi dei documenti programmatici di finanza pubblica e dei documenti di bilancio sono arricchiti attraverso l'ampliamento delle informazioni e dei dati in essi contenuti, nonché la previsione di specifici allegati.

Il rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti preposti al controllo della spesa, viene assicurato con l'istituzionalizzazione della prassi della copertura finanziaria su tutti i saldi (saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni) di ogni iniziativa legislativa che reca nuovi o maggiori oneri. È previsto inoltre, per le amministrazioni centrali dello Stato, un programma di analisi e valutazione della spesa da realizzarsi anche attraverso la costituzione di appositi nuclei di analisi e valutazione.

Relativamente al bilancio dello Stato viene confermata la struttura classificatoria (adottata dal 2008 in via sperimentale) per missioni e programmi. Questi ultimi diventano le nuove unità di voto parlamentare, rendendo più trasparente il collegamento tra il ruolo di indirizzo del Parlamento e la funzione allocativa del bilancio.

L'attuazione delle deleghe previste dalla legge completerà il processo di riforma della contabilità e della finanza pubblica.

Tra le novità:

Il DPEF viene sostituito dallo SCHEMA DI DECISIONE DI FINANZA PUBBLICA. Lo SDFP va presentato alle Camere entro il 15 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari. La Decisione di finanza pubblica (DFP), come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso. La Decisione di cui e' corredata delle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

La DFP individua gli obiettivi programmatici della P.A. e l’articolazione della manovra necessaria al conseguimento degli obiettivi, dando evidenza all’apporto di ciascun sotto-settore. Gli obiettivi programmatici relativi a ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo, sono indicati al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche.

La DFP indica eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla DFP, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio e di rilancio e sviluppo dell’economia, e indicativamente, a fini conoscitivi, i valori del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto della P.A.

La DFP riporta il contenuto del Patto di convergenza, del Patto di stabilità interno e delle sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto da quest’ultimo.
La presentazione alle Camere della DFP viene dunque ravvicinata alla presentazione del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio, fissata al 15 ottobre.

Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della DFP, sia nel caso che intenda modificare gli obiettivi programmatici, sia nell’eventualità che gli andamenti di finanza pubblica richiedano interventi correttivi.
La DFP è corredata da relazioni programmatiche di accompagnamento alla DFP per ciascuna missione di spesa e sulle relative leggi pluriennali, delle quali deve essere illustrato lo stato di attuazione.

 

La relazione previsionale e programmatica viene soppressa.

 

La Relazione sull’Economia e la Finanza Pubblica (REF) è stata introdotta dalla L. 31 Dicembre 2009 n. 196 ed entrerà a regime a partire dall'anno 2011 in sostituzione della Relazione Unificata sull'Economia e la Finanza Pubblica (RUEF).

La REF contiene (art 10 della legge):

  • l’analisi dell'andamento dell'economia, del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell’anno precedente, con evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella DFP;
  • l’aggiornamento delle previsioni macroeconomiche del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori, nonché del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche per il periodo di previsione della DFP. In caso di scostamenti, indica le misure correttive che il Governo intende adottare;
  • le indicazioni sul saldo di cassa del settore statale e sulle relative modalità di copertura.

In apposite sezioni fornisce informazioni di dettaglio su:

  • consuntivi e previsioni dei conti dei principali comparti di spesa, e in particolare pubblico impiego, protezione sociale, sanità e debito delle amministrazioni pubbliche e relativo costo medio;
  • dati relativi al settore statale secondo la classificazione economica, con evidenziazione delle principali tipologie di spesa.

La REF è presentata alle Camere dal Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 15 aprile di ogni anno (art. 7, commi 2 e 3 della legge).

La Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese (RGE) è un documento consuntivo considerato, tradizionalmente, un documento programmatico in quanto verifica gli effetti delle politiche del Governo.

La RGE espone il consuntivo dei dati macroeconomici e di finanza pubblica riferito all'anno precedente, evidenziando i principali risultati. Offre un'analisi settoriale relativa alla formazione del prodotto interno lordo ed alla distribuzione del reddito. Esamina le risorse finanziarie disponibili e il loro impiego, il mercato del lavoro, l'istruzione, la previdenza sociale, la sanità e l'andamento dell'economia nelle grandi ripartizioni territoriali. Nell'ambito della finanza pubblica, esamina i risultati del settore statale e del complesso delle Amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda l'economia internazionale, presenta i principali indicatori macroeconomici.

L'attuale struttura della RGE è stata delineata nel 1993. Il documento è composto da tre volumi: il primo dedicato all'evoluzione dell'economia italiana e internazionale, il secondo ad analisi di settore, il terzo ad appendici statistiche ai primi due volumi.

La L. 21 Agosto 1949 n. 639, istitutiva della RGE ne prevedeva la presentazione entro il mese di marzo. La L. 31 Dicembre 2009 n. 196 ha disposto l’obbligo della presentazione alle Camere della RGE da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro il mese di aprile di ciascun anno (art. 12, comma 7).

Il Programma di Stabilità (PS) è un documento programmatico destinato all'Unione Europea, previsto dal Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1466/1997, modificato nel giugno 2005 dai Regolamenti n. 1055/05 e n. 1056/05. È richiesto ai fini della sorveglianza multilaterale esercitata dal Consiglio e dalla Commissione sui disavanzi pubblici eccessivi e della promozione del coordinamento delle politiche economiche degli Stati Membri.

La L. 31 Dicembre 2009 n. 196 all’art. 7, comma 2, lettera g), ha esplicitamente indicato l’Aggiornamento al PS tra gli strumenti della programmazione finanziaria e previsto che il Governo presenti l’Aggiornamento del PS agli Organismi europei secondo il calendario concordato in sede europea. Il PS è presentato dal Governo alle Camere.

La stessa legge all’art. 9 ha inoltre disposto che, in sede di predisposizione dell’Aggiornamento del PS, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, uno schema del PS. Tale schema di Aggiornamento del PS deve comprendere un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell’ambito dell'Unione europea, con l’indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali.

Il PS, basato sui documenti programmatici già presentati nel corso dell'anno descrive il quadro macroeconomico e gli obiettivi di finanza pubblica per gli anni successivi, la strategia di bilancio per il loro conseguimento, la riduzione del debito coerente con il risanamento finanziario. Il Programma include un'analisi di sensitività delle finanze pubbliche a variazioni del quadro macroeconomico, nonché di sostenibilità delle finanze pubbliche nel lungo periodo.

Presentato entro il 1° dicembre alla Commissione Europea, viene poi discusso e approvato dal Consiglio dei Ministri Finanziari (ECOFIN) entro il successivo mese di febbraio.

 

Gli strumenti di programmazione prima della legge di riforma erano i seguenti:

Il DPEF nella normativa previgente

Il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria (DPEF), istituito dalla L. 23 Agosto 1988 n. 362, che ha modificato l'art. 3 della L. 5 Agosto 1978 n. 468, definisce il quadro macroeconomico tendenziale e programmatico di medio periodo e la manovra di finanza pubblica necessaria al conseguimento degli obiettivi fissati dal Governo per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.

Risponde alla finalità di coordinare gli organi istituzionali preposti alla programmazione, indicando gli obiettivi macroeconomici e di finanza pubblica anche con riferimento agli aspetti territoriali, con particolare riguardo al Mezzogiorno, individuando le politiche relative allo sviluppo del reddito e dell'occupazione e al riequilibrio dei conti pubblici.

Il DPEF è presentato dal Governo al Parlamento entro il 30 Giugno ed approvato con apposite Risoluzioni dalla Camera e dal Senato. Nell'ambito dei criteri e dei parametri fissati dalle Risoluzioni il Governo redige il disegno di legge di bilancio e il disegno di legge finanziaria.

Il DPEF tradizionalmente riguarda il periodo compreso nel bilancio pluriennale (tre anni).
Nel periodo più recente, in coincidenza con l'insediamento del Governo, il DPEF ha coperto l'intera legislatura. 

Ove i presupposti macroeconomici e di finanza pubblica in base ai quali è stato elaborato il DPEF risultino significativamente mutati nel momento in cui si presentano la manovra finanziaria e i nuovi documenti programmatici che la descrivono (segnatamente, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Programma di Stabilità), il Governo è tenuto a presentare una Nota di Aggiornamento al DPEF, come previsto dall’ art. 3 comma 4-bis della L. 5 agosto 1978 n. 468 e dal Regolamento della Camera dei Deputati (Capo XXVII, art. 118-bis, comma 4) approvato il 18 febbraio 1971, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 1° marzo 1971 e successive modificazioni.

In alcuni anni il DPEF è stato accompagnato da Allegati di settore e corredato da una Sintesi.

Il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria (DPEF) è stato pubblicato dal 1988 al 2009. A seguito dell’approvazione della L. 31 Dicembre 2009 n. 196, nel 2010 il DPEF è stato sostituto dalla Decisione di Finanza Pubblica (DFP).

La RPP nella normativa previgente

La Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), istituita con la L. 21 Agosto 1949 n. 639 e successive modificazioni ed ulteriormente disciplinata dall'art. 15 della L. 5 Agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni si compone di due sezioni.

La prima, curata dal Dipartimento del Tesoro, è relativa al contesto economico generale entro il quale il Governo introduce la manovra finanziaria. Contiene analisi di pre-consuntivo dell'economia italiana relative all'anno in corso e previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno successivo e per il medio termine.

La seconda sezione, curata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e concernente le previsioni di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, contiene l'analisi delle decisioni assunte in materia di bilancio, illustra la struttura del disegno di legge finanziaria e ne valuta gli effetti.

La RPP, approvata dal CIPE e successivamente dal Consiglio dei Ministri, è presentata al Parlamento entro il 30 settembre unitamente al Disegno di Legge Finanziaria.

La RPP si è modificata nel tempo assumendo la connotazione tipica dei documenti programmatici a partire dagli anni '80. La RPP è accompagnata da Relazioni sulle Leggi Pluriennali di Spesa, corredate da un Quadro Riassuntivo (Relazione Previsionale e Programmatica - Allegato relativo allo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa). Nel 2006 la competenza della redazione dell'Allegato è passata dal Dipartimento del Tesoro al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

La Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) è stata pubblicata dal 1950 al 2009. A seguito dell’approvazione della L. 31 Dicembre 2009 n. 196, la RPP è stata abrogata.

La Relazione sull'Andamento dell'Economia nell'anno precedente e Aggiornamento delle Previsioni per l'Anno in Corso (AggRPP), istituita con la L. 23 Agosto 1988 n. 362, è stata presentata come documento autonomo fino al 2006.

L'AggRPP illustra i dati di consuntivo dell'anno precedente sull'economia e le finanze pubbliche, ed aggiorna le previsione per l'anno in corso.

Nel 2007 l'AggRPP è stata inserita nella RUEF.

Il Rapporto sulle Riforme Economiche (National Report on Economic Reform - NRER), redatto a partire dal 1998 sulla base delle indicazioni del Consiglio Europeo di Cardiff è stato aggiornato con cadenza annuale fino al 2004 e presentato alla Commissione Europea entro il 15 novembre di ciascun anno.

Illustra i progressi realizzati nelle riforme strutturali del mercato dei prodotti e dei capitali e lo stato di attuazione da parte dell'Italia delle Linee Guida di Politica Economica.

Dal 2005, con il rilancio della strategia di Lisbona, il NRER è confluito nel Programma Nazionale di Riforma-PNR coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Comunitarie. Il Dipartimento del Tesoro fornisce un contributo specifico al PNR, relativamente al quadro di riferimento macroeconomico e di finanza pubblica, al mercato dei prodotti e all’impatto delle riforme.

Il NRER è stato pubblicato dal 1998 al 2004.

La Relazione Unificata sull'Economia e la Finanza Pubblica (RUEF) è stata sostituita con la Relazione sull’Economia e la Finanza Pubblica (REF) che entrerà a regime a partire dall’anno 2011 ai sensi della L. 31 Dicembre 2009 n. 196. La Relazione Unificata sull'Economia e la Finanza pubblica (RUEF) riunisce in sezioni articolate le relazioni previste dall'art. 30, comma 1, della legge 5 Agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni: la prima, Relazione Trimestrale di Cassa - RTC, sul fabbisogno di cassa del settore statale di competenza del Dipartimento della RGS; la seconda, Relazione sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e di aggiornamento per le previsioni dell'anno in corso (c.d. "Aggiornamento alla RPP" - AggRPP), di competenza del Dipartimento del Tesoro.

Il documento si sviluppa secondo una coerenza interna che parte dai dati macro per presentare le previsioni di finanza pubblica, nell'ottica di un percorso di semplificazione e trasparenza dei documenti di finanza pubblica.

La RUEF è stata presentata al Parlamento, per la prima volta, nel Marzo del 2007.

Fino al 2006 l'AggRPP è stato presentato come documento autonomo che illustra i dati di consuntivo dell'anno precedente sull'economia e le finanze pubbliche, ed aggiornava le previsioni per l'anno in corso.

 

Sull'argomento si veda:

Gli strumenti strumenti programmatici: ruolo, strtture, processi e strumenti del MEF

Il Documento n.8 del novembre 2010 ad oggetto "Il sistema di contabilità pubblica alla vigilia dell’attuazione del Federalismo Fiscale. Alcuni spunti di analisi" - pubblicato dall'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti ed esperti contabili