Il tema delle sepse di rappresentaza è stato prevalentemente trattato dalla giurisprudenza della Corte dei conti, nella qualità di giuduce contabile sotto il rpofilo della illegittimità e pertanto della responsabilità amministrativo contabile.
Valgono in materia i principi affermati da consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale lo stanziamento in bilancio ex se non rende lecita la spesa, che, invece, deve essere finalizzata direttamente al pubblico interesse. Per potersi definire una spesa come di rappresentanza, devono esistere lo stretto legame con i fini istituzionali dell'ente e la necessità dell'ente di una proiezione esterna o di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, al fine di mantenere o accrescere il prestigio dell'amministrazione e richiamare l'attenzione di soggetti qualificati. Deve escludersi che l'attività di rappresentanza possa configurarsi nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio o nei confronti di soggetti i quali, ancorchè esterni all’ente stesso, non siano tuttavia rappresentativi degli organismi di appartenenza. Le spese di rappresentanza devono rispondere a criteri rigorosi di ragionevolezza, che vanno esplicitati, attraverso un'adeguata e puntuale dimostrazione documentale delle circostanze e dei motivi che inducono a sostenerla, oltre che della qualifica dei soggetti che ne hanno beneficiato (C. conti, sez. I, n. 38 del 02.04.1993; id. sez. contr., n. 109 del 01.08.1995; id. Sez. II, n. 31/A del 03.02.1998; id. Sez. I, n. 118/A del 06.05.1998; id. sez. II, n. 162/A del 27.05.1999, id. Sez. II, n. 106 del 29.03.2002; id. Sez. Lazio, n. 1181 del 17.06.2009; id. Sez. II, 25.08.2010).
I principi affermati nelle prime citate sentenze sono stati recepiti dal legislatore nel DPR 27 febbraio 2003, n. 97 (REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI PUBBLICI) art 92 che in merito alle spese di rappresentanza stabilisce quanto segue:
Spese di rappresentanza 1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali.
Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione dell'ente, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attivita' e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettivita'. 2. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal presidente o dal direttore generale dell'ente nell'ambito delle rispettive competenza.
3. L'effettuazione delle spese di cui al presente articolo e' disposta in conformita' del regolamento all'uopo adottato da ciascun ente nel rispetto dei seguenti principi:
- Iscrizione in bilancio di un apposito stanziamento di importo non superiore al tre per cento delle spese di parte corrente;
- correlazione tra spesa sostenuta e risultato perseguito;
- esclusione di ogni attivita' di rappresentanza nell'ambito dei rapporti istituzionali di servizio, anche se intrattenuti con soggetti estranei all'amministrazione:
- esclusione dall'attivita' di rappresentanza delle spese contrassegnate da mera liberalita'.
Spese di rappresentanza: approvato il prospetto da allegare al rendiconto (Art. 16, c. 26 del D.L. 138/2011, conv. in Legge n. 148/2011)
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, con un Comunicato del 31 gennaio 2012 pubblicato sul proprio sito internet, ha informato che è in corso di pubblicazione sulla G.U. il Decreto 23 gennaio 2012, relativo all’adozione dello Schema-tipo del prospetto, riportato in allegato al Decreto, dove vanno elencate le spese di rappresentanza degli Enti Locali ai sensi del comma 26 dell’art. 16 del Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11.
Il comma citato prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di governo degli Enti Locali devono essere elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’art. 227 del Tuel. Il prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro 10 giorni dall’approvazione del rendiconto, sul sito internet dell’Ente Locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d’intesa con la Conferenza Stato–Città ed Autonomie locali, il Ministro dell’Interno, di concerto con il Mef, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl. n. 138/11, adotta uno Schema-tipo del prospetto.
La compilazione del prospetto è a cura del Segretario dell’Ente e del Responsabile dei “Servizi Finanziari” e dagli stessi firmato insieme all’Organo di revisione economico-finanziario.
Decreto del 23 gennaio 2012
Il Ministro dell’Interno
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
(Pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012)VISTO l’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale;
CONSIDERATO che il citato articolo 16, comma 26, ultimo periodo, dispone che con atto di natura non regolamentare, adottato d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, adotta uno schema tipo del prospetto del citato elenco;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla predisposizione del predetto schema-tipo;
ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 3 novembre 2011;
decreta
Art. 1
(schema-tipo del prospetto )
E’ adottato lo schema tipo del prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali, riportato in allegato al presente decreto.
Art. 2
(trasmissione e pubblicazione del prospetto)
Il prospetto, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, va allegato al rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall’approvazione del predetto rendiconto. Entro lo stesso termine, l’elenco è pubblicato nel sito internet dell’ente locale.
Art. 3
(predisposizione e sottoscrizione del prospetto)Il prospetto è compilato a cura del Segretario dell’ente e del responsabile di servizi finanziari e sottoscritto dai predetti soggetti oltre che dall’organo di revisione economico finanziario.
Art. 4
(decorrenza per l’effettuazione degli adempimenti)Gli adempimenti di cui al presente decreto si applicano a partire dall’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2011.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2012
Il Ministro dell’interno
(Annamaria Cancellieri)
CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA sentenza_216_2010
Le spese vanno ritenute illecite, sotto il profilo amministrativo-contabile, non avendo assolto, il convenuto , all’onere di giustificare gli esborsi esplicitando l’ìnteresse istituzionale dell’ente locale. »»»
Nella nozione di pubblicità sono ricomprese le attività mediante le quali l’ente porta all’esterno della propria struttura notizie, anche riconducibili alle proprie finalità istituzionali, come quelle riguardanti la comunicazione istituzionale o le informazioni funzionali alla promozione dei servizi pubblici e delle modalità di fruizione degli stessi da parte della collettività .
Le spese di rappresentanza, invece, sono effettuate allo scopo di promuovere l’immagine o l’azione dell’ente pubblico, mediante attività rivolte all’esterno
controllo/emilia_romagna/pareri
/2014/delibera_233_2014_par.