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L'art. 20 c. 9 del DL 98/2011 ha stabilito che, ai fini del computo della spesa del personale per il calcolo dell'incidenza sulle spese correnti vengano anche incluse le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica.

 

La richiamata disposizione stbilisce che ai fini del computo della percentuale dell'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari"

 

L'art. 76 c. 7 del D.L. 112/2008 alla luce della novella legislativa cosi' dispone:

E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

AMBITO OGGETTIVO

 

a) partecipate in modo totalitario da un ente pubblico o da più enti pubblici congiuntamente, tenuto conto del concetto univocamente accolto di società in house, come società che vive "prevalentemente" di risorse provenienti dall'ente locale (o da più enti locali), caratterizzata da un valore della produzione costituito per non meno dell'80% da corrispettivi dell'ente proprietario. Il legislatore ha definito la fattispecie normativa circoscrivendola alle società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, che sono titolari di affidamento diretto, senza gara, di servizi pubblici locali, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione. Non sono ricomprese le società quotate su mercati regolamentari.
L'esclusione delle società che hanno ricevuto l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali con procedura competitiva è basata sul presupposto che la gara può assicurare la presenza dei requisiti di economicità, efficienza ed efficacia necessari all'attuazione del "buon andamento", posto dalla Costituzione con l'art. 97, mediante il confronto competitivo sul mercato e la verifica della congruità dei costi, soprattutto in materia di personale.

b) ovvero che presentano le caratteristiche di cui all'art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, del codice civile, purché affidatarie dirette di servizi pubblici locali. Sono da considerare controllate le società nelle quali l'ente locale possiede azioni che gli assicurano la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, oppure voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante, con esclusione di quelle sulle quali tale influenza è esercitata attraverso altra società, in base a particolari vincoli contrattuali (pur considerate controllate in base all'art. 2359, comma 1, n. 3, c.c.).

Si dovrà tener conto anche delle società partecipate che hanno natura di holding, in quanto destinatarie di affidamento diretto, mentre non rilevano gli altri affidamenti (di natura indiretta) posti in essere dalla holding rispetto alle società del gruppo.


 

REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

 

La lett. h) dell'art. 2, co. 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di riforma della contabilità e finanza pubblica, tra i principi e criteri direttivi, previsti al fine di armonizzare i sistemi contabili, contempla per gli enti "l'adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati"

L'art. 152 del Tuel (d.lgs. n. 267/2000) secondo cui «il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali
delle gestioni relative ad enti ed organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi»

 

L' art. 172 prevede che al bilancio di previsione sono allegati diversi documenti, tra i quali, «le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce».

 

L'art. 230 del Tuel, al co. 6, precisa che: «Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne ed esterne».

Il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, all'art. 11, prevede che le amministrazioni pubbliche (tra le quali regioni, enti locali e loro enti strumentali) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati.

 

 

CALCOLO DELLA SPESA DEL PERSONALE

 

Il dato di riferimento è rappresentato dal costo ricompreso nel conto economico della società, senza alcuna detrazione a titolo di accantonamenti o fondi. Pertanto ci si riferirà al bilancio aziendale redatto sulla base del principio di competenza economica di cui all'art. 2423 bis del codice civile,

 

Per la Corte dei Conti sezione della autonomie (Corte conti sezione delle autonomie delibera 14/2011), il metodo di calcolo si basa sulla seguente semplice proporzione:
il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo di personale attribuibile all'ente, che è l'incognita da calcolare.

Per risolvere tale proporzione, si moltiplicano le spese del personale per il corrispettivo e si divide il risultato ottenuto per il valore della produzione. Questo criterio utilizza, ai fini del calcolo, il costo del personale della società (voce B9 del conto economico) senza operare particolari depurazioni, rispondendo all'esigenza sostanziale di individuare un indicatore sintetico della sostenibilità della spesa di personale dell'ente.

La Corte dei conti SSRR con delibera 3/2012 ha puntualizzato il caso in cui la società partecipata percepisca in luogo dei corrispettivi "ricavi derivati da tariffa". In tal caso è possibile utilizzare tali ricavi, associati agli utenti di ciscun ente proprietario, da sommare ad eventuali corrispettivi se presenti.

 

Per il calcolo dell'incidenza previsto dall'art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, la quota di spese del personale della società partecipata, così individuata, va a sommarsi alle spese di personale dell'ente, e il totale si divide per le spese correnti dell'ente.

 

Divieto ad assumere quando il rapporto tra spesa corrente e spesa del personale del sistema allargato (ente locale e società da esse partecipate) supera il limite del 50% (Corte dei conti sezioni riunite Sicilia, con il parere n. 3 del 16 gennaio 2012)





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