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RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA' PARTECIPATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 

La Corte di Cass. SSUU. con sent. n. 26806 del 27 ottobre 2009 ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in merito alla domanda proposta dalla Procura della Corte dei conti limitatamente ai soli danni attinenti alle società. Pertanto, le decisioni degli amministratori della società pubblica possono essere contestati dalla Corte dei Conti solo qualora questi abbiano causato un danno diretto all’Ente pubblico partecipante - danno erariale alla PA - ; nel caso, invece, in cui tali decisioni abbiano causato un danno al patrimonio della società - danno al patrimonio sociale -, senza tuttavia recare pregiudizio all’Ente pubblico partecipante, il danno causato non può configurarsi come “erariale” e, pertanto, la contestazione dello stesso esula dalla competenza della Corte dei Conti per rientrare in quella della giurisdizione ordinaria (rientra in tale fattispecie la domanda attinente al risarcimento del danno all'immagine).

La giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione, ma di proponibilità della domanda. Nel caso esaminato osservato che "La previsione legislativa della possibilità di promuovere nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione della Rai l'ordinaria azione civilistica di responsabilità (peraltro con il vincolo di una previa deliberazione conforme della commissione di vigilanza) non implica l'esclusione dell'esperibilità dell'azione di responsabilità amministrativa davanti al giudice contabile; l'avere entrambe per oggetto il medesimo danno (peraltro con i limiti che per la seconda derivano dalla diversità dei presupposti e delle conseguenze, relativamente all'elemento soggettivo, alla sola eccezionale trasmissibilità agli eredi, alla facoltà di riduzione del quantum) non osta alla loro coesistenza, né comporta i rischi di duplicazione del risarcimento prospettati dai ricorrenti (Cass.SS.UU. ord. 27 ottobre 2009 n. 27092)

 

 

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