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L. 244 del 24.12.2007, art. 3, comma 27-bis, 28bis - Per le Amministrazioni dello Stato: attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze delle partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale e termine per la cessione delle partecipazioni vietate

 


L'art. 3 c. 27 bis dispone che "per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell’economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia"

 

L'art. 3 c. 28 bis stabilisce che "per le amministrazioni dello Stato, l’autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze"


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