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L. 244 del 24.12.2007, art. 3, comma 27, 28- Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche ed autorizzazione per assunzioni e mantenimento delle partecipazioni.

 

La L. 244/2007 ha stabilito al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
È, invece, sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.

L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti

 

Il comma 27 amplia la platea degli enti destinatari in quanto detta norme applicabili non solo per gli enti locali, bensì per tutte le pubbliche amministrazioni.

L'art. 27 c. 3 oltre a salvaguardare la concorrenza, mira a tutelare gli equilibri generali di finanza pubblica, limitando i costi delle società costituite o partecipate da alcuni enti pubblici, tra cui i comuni.

L'Ente locale deve valutare in merito alle partecipazioni possedute sulla base dell'oggetto sociale della società partecipata, se detta partecipazione sia vietata o meno dalla legge.

Detta valutazione va effettuata tramite i competenti organi amministrativi, che devono compiere una ricognizione delle partecipazioni maggioritarie, minoritarie, dirette o indirette e delle società a qualunque titolo in mano pubblica, al fine di verificare i presupposti di costituzione e di mantenimento, ovvero le condizioni ostative descritte al comma 27.
Il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti.

La valutazione in merito al perseguimento delle finalità istituzionali è rinvenibile nel progetto di statuto della società, e richiede non più una pura e semplice "strumentalità", bensì un rapporto di "stretta necessità" per il perseguimento delle attività istituzionali dell'ente.

La valutazione di stretta necessità, da compiersi caso per caso, comporta il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3 c.c.) e le attività di competenza dell'ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale, che vede i Comuni, le Province e le Città metropolitane titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite – secondo i noti criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza -, con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

 

La partecipazione non è vietata nel caso in cui siano rilevabili i seguenti requisiti dall'esame dell'oggetto sociale in relazione allo Stattuto dell'Ente locale:

1) dell'inerenza territoriale;

2) della stretta connessione fra l'attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata.

 


Già l'art. 13 del TUEL - antecedente alla riforma del titolo V della Costituzione in quanto approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 -, ha attribuito genericamente al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
Qualora dalla verifica l'attività societaria non risulti strettamente propedeutica alla realizzazione dell'attività dell'ente e della relativa mission, in via subordinata, potrà comunque ammettersi l'adesione alla società qualora questa produca servizi di interesse generale. (Corte conti Veneto delibera 5/2009).

Una volta accertata l'esistenza dei requisiti di legge ostativi alla costituzione di nuove società o al mantenimento di partecipazioni, le pubbliche amministrazioni devono cedere a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni vietate.

 

 

L'obbligo di liquidazione delle società o di cessione delle relative quote ha trovato ulteriore conferma nel DL n. 98/2011 (convertito dalla legge n. 111/2011) che ha incluso l'attuazione delle operazioni di dismissione delle partecipazioni societarie tra i criteri di virtuosità dei comuni ai fini del rispetto dei vincoli posti dal nuovo patto di stabilità interno. Nella stessa direzione l'art. 5 del successivo DL n. 138/2011 (convertito con dalla legge n. 148/2011) ha introdotto incentivi economici destinati ad investimenti infrastrutturali per gli enti territoriali che procedono, entro il 2012 e il 2013, alla dismissione di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.





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