L’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011 e il D.L. n. 174/2012 stabiliscono l’obbligo di predisposizione di una relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale che descriva la situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente, nonché la misura dell'indebitamento dell'ente, rappresentato nella sua specificità.
La scadenza è identificata dalla norma in novanta giorni dalla data di inizio mandato del sindaco (o presidente della provincia) cioè dalla proclamazione degli eletti.
Le disposizioni in vigore prevedono che la relazione di inizio mandato vada sottoscritta dal sindaco o dal presidente della provincia.
Poichè non è stato approvato uno schema di riferimento, ogni ente può scegliere liberamente come riportare i dati e le informazioni. Obiettivo della relazione è quello di verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'ente. Può essere presa come base il rendiconto dell'ultimo esercizio finanziario oppure il preconsuntivo nel caso in cui il rendiconto debba ancora essere approvato.
Il contenuto minimo in ogni caso dovrebbe includere: la situazione patrimoniale al 1 gennaio dell'anno di inizio mandato rappresentata dal conto del patrimonio, la situazione finanziaria relativa alle entrate e alle spese dell'ultimo bilancio approvato, gli equilibri di bilancio, il risultato di amministrazione, il fondo cassa, lo stock di debito e la sua evoluzione e il patto di stabilità interno.
È importante sottolineare il collegamento con la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Procedura che può essere attivata - afferma la norma - ove ne sussistano i presupposti, sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato. Pertanto, già con la relazione di inizio mandato, sindaco e presidenti di provincia in carica devono effettuare un primo test finalizzato a verificare se la situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente presenta squilibri strutturali in grado di provocarne il dissesto finanziario e non superabili con le misure di cui agli articoli 193 e 194 del Dlgs 267/2000.
Come la relazione di fine mandato, anche quella di inizio dovrebbe essere divulgata sul sito dell'ente per garantirne la più ampia conoscibilità.
Una volta predisposta la relazione di inizio mandato, a differenza di quella di fine mandato, il documento non deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e la sua mancata predisposizione non direttamente sanzionata dalla norma con misure pecuniarie amministrative.
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI DI FINE ED INIZIO MANDATO
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI DI FINE ED INIZIO MANDATO DEI SINDACI: ASPETTI ISTITUZIONALI, AMMINISTRATIVI, INFORMATIVI. ANCI, 24 febbraio 2014, Roma Relatore: Donato A. Limone, ordinario di informatica giuridica e docente di scienza dell’amministrazione digitale, Unitelma SAPIENZA, ROMA