Con il DM 24 settembre 2014 è stata estesa la facoltà per imprese e professionisti di compensare gli importi dovuti in base a cartelle di pagaemnto con crediti per somminsitrazioni, forniture e appalti vantati nei confronti dello stato, delle regioni, degli enti locali e del SSN alle cartelel notificate fino al 31 marzo 2014 (precedentemente 30 settembre 2013)
La certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni nei confronti degli appaltatori di lavori, servizi e forniture, originariamente disciplinata dall'art. 9, c. 3 bis, D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, regolamentata dal D.M. 19 maggio 2009 e posta a regime dall'art. 31, c. 1ter,
D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, è stata interessata dai seguenti inteventi normativi:
— art. 13 legge n. 183/2011;
— art. 12, c. 11quater, D.L. 16/2012, convertito dalla legge 44/2012;
— art. 13 bis D.L. n. 52/2012, convertito dalla legge n. 94/2012;
— D.M. 25 giugno 2012, in G.U. n. 152/2012 - 'Modalita` di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per sommi- nistrazioni, forniture ed appalti, da parte delle re- gioni, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario;
— art. 16 D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012;
— DM 19 ottobre 2012, pubblicato in G.U. 6 novembre 2012, n. 259 che porta modifiche al DM 25 giugno 2012.
Finalità
Il processo di certificazione dei crediti permette alle aziende che ne fanno richiesta di conseguire in tempi determinati per legge (30 o 60 giorni per la risposta da parte dell'Ente pubblico debitore) un titolo che dia certezza, liquidità ed esigibilità al proprio credito. Il fine è quello:
1) di favorire la libera negoziazione tra fornitori, banche ed intermediari finanziari dei crediti verso le pubbliche amministrazioni, anche nelle forme
dell'anticipazione su crediti;
2) di far affluire liquidità alle imprese.
Con questa certificazione l'ente debitore accetta preventivamente che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati.
Definizione del credito certificabile
Ai fini della definizione di credito certificabile, occorre fare riferimento: alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, che determinano la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituiscono vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito delle relative disponibilità.
Oggetto della certificazione, sono pertanto le somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte di P.A.
Il credito è da considerarsi certo quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi, nel caso di specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalla legislazione vigente.
Ai fini della certificazione, è da ritenersi sussistente il requisito della certezza solo qualora il credito sia afferente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti del
Servizio Sanitario Nazionale, siano state effettuate le relative registrazioni contabili.
In merito ai requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, giova precisare che essi devono riconoscersi al credito derivante da somministrazioni, forniture o appalti, accertato con sentenza passata in giudicato o a seguito di decreto ingiuntivo non opposto (che acquista autorità di cosa giudicata in relazione al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, come sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., sent. n. 4510 del 1° marzo 2005 e Sez. I, sent. n. 18725 del 6 settembre 2007), fermo restando che, anche in tal caso, ai fini del rilascio della certificazione il credito deve essere riconducibile ad un impegno di spesa.In presenza di sentenza passata in giudicato o di decreto ingiuntivo non opposto, le amministrazioni debitrici avranno cura di accertare che per il predetto credito non siano in corso procedure esecutive e che, come previsto nell'apposito modello, in sede di presentazione dell'istanza per il rilascio della certificazione il creditore si sia impegnato a non attivarle successivamente.Il requisito della liquidità, soddisfatto dalla quantificazione dell'esatto ammontare del credito, è ugualmente da ricondursi agli elementi del titolo giuridico.Quanto all'esigibilità, da valutarsi al momento del riscontro da parte delle amministrazioni in parola, sta ad indicare l'assenza di fattori impeditivi del pagamento del credito, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'eccezione di inadempimento, l'esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.
Interessi relativi ai crediti
La certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.
Soggetti che possono rilasciare la certificazione
La certificazione puo' essere rilasciata dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli Enti locali e dagli Enti del SSN.
Le disposizioni si riferiscono ai soli enti o amministrazioni richiamati, e non anche agli enti strumentali o alle società partecipate dagli stessi.
Esclusioni soggettive
Sono esclusi dalla certificazione:
a) crediti nei confronti degli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso e dei crediti rientranti nella gestione commissariale;
b) crediti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Per i predetti enti sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.
Preclusioni al rilascio della certificazione
La certificazione non può essere rilasciata se risultino procedimenti giurisdizionali pendenti per la medesima ragione di credito.Pertanto in assenza di contratto perfezionato e di impegno di spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, delle necessarie registrazioni contabili, gli enti non potranno certificare il credito, riferibile esclusivamente alla sfera giuridica del soggetto che ha ordinato la somministrazione, la fornitura o l'appalto al di fuori delle prescritte procedure giuscontabili.
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica I pagamenti correnti e in conto capitale delle regioni e i pagamenti in conto capitale degli enti locali conseguenti alle certificazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno; gli enti del Servizio sanitario nazionale sono vincolati agli obblighi del presente decreto solo se compatibili con i saldi programmati di finanza pubblica.
Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno il certificato può essere emesso senza data.
Per i certificati ai quali non viene apposta la data, la tempistica dei pagamenti avviene in conformità con gli obiettivi di finanza pubblica e non si applica la compensazione di cui all'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Procedimento di rilascio della certificazioneL'art. 3 del D.M. certificazione prescrive che gli enti debitori effettuino il riscontro degli atti d ufficio al fine di certificare che il credito è certo, liquidoed esigibile, ovvero per rilevarne l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale.
Nomina commissario ad actaTrascorsi 30 giorni senza che l'ente abbia rilasciato la certificazione o attestato l'insussistenza o inesigibilità del credito, su istanza del creditore, la Ragioneria territoriale dello Stato nomina un commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore.Pertanto, le disposizioni relative alla nomina del commissario ad acta di cui agli artt. 5, comma 2, e 6, comma 2, del D.M. certificazione, riguardanti rispettivamente la certificazione ordinaria e la certificazione mediante piattaforma elettronica, vanno intese nel senso che, decorso inutilmente il termine previsto per il rilascio della certificazione, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento dell'apposita istanza presentata dal creditore, il direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, nomina un commissario ad acta, previa verifica sulla piattaforma che la certificazione non sia stata già resa dall'amministrazione o dall'ente debitore.L'incarico di commissario ad acta, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, e 6, comma 3, del predetto D.M., deve essere conferito prioritariamente ad un rappresentante dell'amministrazione o ente debitore o, in subordine, della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio o, infine, della Ragioneria territoriale dello Stato. I predetti rappresentanti sono individuati, in ragione della loro carica, nelle figure di vertice di ciascuna amministrazione, che possono delegare un dirigente o funzionario.Gli eventuali oneri sostenuti dai commissari ad acta sono posti a carico dell'amministrazione o ente debitore. Pertanto, nei casi in cui il commissario ad acta non appartenga ai ruoli dell'amministrazione o ente debitore, il commissario stesso presenta a quest ultimo apposita istanza di rimborso, allegando tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di trattamento di missione dei pubblici dipendenti.
Verifica per i crediti superiori a 10.000 euro - Modalità per la verifica prescritta dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602Con riferimento all'importo da certificare, l'art. 3 del D.M. certificazione prevede al comma 4 che, prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a 10.000,00 euro, l'amministrazione o ente debitore procede, ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.Indipendentemente dall'esito della verifica, la certificazione deve essere resa dall'amministrazione o ente debitore per l'effettivo ammontare delle somme dovute; qualora dalla verifica effettuata risultino inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione dovrà darne atto (il modello di certificazione prevede una sezione per indicare il predetto esito).In questo caso il credito potrà essere ceduto solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'inadempienza fiscale.La verifica prescritta dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è effettuata con le modalità indicate nel D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.Si precisa, tuttavia, che la verifica in parola, non essendo preordinata ad un effettivo pagamento, ha natura meramente ricognitiva e non dispiegagli effetti della verifica ordinaria, in particolare l'attivazione della procedura di pignoramento dei crediti di cui all'art. 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.La società Equitalia S.p.A. ha già predisposto il formato della richiesta di verifica ex art. 48-bis disponibile sul sito www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata al Servizio Verifica Inadempimenti, consentendo al richiedente di specificare se detta verifica debba effettuarsi a soli fini ricognitivi ai sensi del D.M. in oggetto.In caso di cessione del credito, a prescindere dall'esito della verifica nei confronti del cedente, prima di effettuare il pagamento in favore del cessionario, occorre procedere alla verifica, ai sensi del richiamato art. 48-bis, nei confronti di quest ultimo.In merito alle modalità di rappresentazione nei modelli di certificazione degli esiti della verifica in parola si rimanda a quanto specificato nel paragrafo 3 della presente circolare.DURC e regolarità contributivaLe verifiche da effettuarsi a cura delle amministrazioni nella fase di rilascio della certificazione non riguardano anche un eventuale nuova richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) alla data del rilascio, in quanto la regolarità contributiva è un requisito che non incide sulle caratteristiche del credito da certificare (certezza, liquidità ed esigibilità).L'art. 14, c. 6bis, D.L. n. 5/2012, convertito dalla legge n. 35/2012, ha ribadito la non certificabilita` del Durc, che pertanto va richiesta d'ufficio dalla stazione appaltante.Nettizzazione del creditoL'unica ipotesi in cui si deve effettuare un operazione di nettizzazione del credito da certificare è quella prevista dal comma 6 del medesimo art. 3 riguardante gli eventuali crediti dell'amministrazione o ente debitore diversi da quelli potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. compensazione, ossia da quelli di natura tributaria e contributiva, rivenienti dalle procedure del cosiddetto "accertamento esecutivo" e dell'avviso di addebito di cui, rispettivamente, agli artt. 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.In tal caso l'importo sarà certificato al netto di tali crediti, in quanto le corrispondenti posizioni di debito/credito tra amministrazione o ente e fornitore devono reciprocamente chiudersi contestualmente al rilascio della certificazione. L'amministrazione o ente, in tale circostanza, provvederà alle relative annotazioni sulle scritture contabili sia dal lato dell'entrata che della spesa.
Procedure da seguire con i soggetti cessionari del credito in fase di utilizzo della certificazione da parte del fornitore in caso di cessione al sistema finanziarioNel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad un istituto finanziario, all'avvio dell'istruttoria per la cessione, l'istituto finanziario cessionario verifica con un apposita funzione telematica la validità della certificazione e svolge nelle modalità consuete, fuori piattaforma, le opportune attività relative all'istruttoria. Ad istruttoria conclusa con esito positivo, l'istituto cessionario notifica sulla piattaforma, tramite apposita funzione telematica, l'avvenuta cessione del credito (totale o parziale) all'amministrazione debitrice comprensiva degli estremi del nuovo creditore.A norma dell'art. 4, comma 6, del D.M. certificazione, la comunicazione telematica assolve al requisito di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di notificazione.Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, all'avvio dell'istruttoria per la cessione, l'istituto finanziario cessionario trattiene l'originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione o ente debitore con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza evalidità di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta di cui al periodo precedente, l'amministrazione o ente debitore comunica, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'istituto cessionario che informa il titolare del credito.L'istituto cessionario in caso di utilizzo totale del credito trattiene l'originale della certificazione e invia all'amministrazione o ente debitore, contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro nel credito, una copia conforme dello stesso; in caso di utilizzo parziale, l'istituto cessionario annota l'ammontare oggetto di cessione sull'originale della certificazione, consegnando una copia conforme dello stesso al titolare del credito completa della predetta annotazione. Contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro parziale nel credito, l'istituto cessionario trasmette all'amministrazione o ente debitore una copia conforme della certificazione completa della predetta annotazione.
Procedure da seguire con i soggetti cessionari del credito in fase di utilizzo della certificazione da parte del fornitore in caso di compensazioneAll'avvio dell'istruttoria per la compensazione, direttamente sulla piattaforma, l'agente della riscossione verifica con un apposita funzione telematica la validità della certificazione e svolge nelle modalità consuete, fuori piattaforma, le opportune verifiche di competenza. Ad attività concluse con esito positivo l'agente della riscossione notifica sulla piattaforma, tramite apposita funzione telematica, l'avvenuta compensazione del credito (totale o parziale) alla amministrazione debitrice. l'attestazione di avvenuta compensazione e tutti gli altri obblighi previsti dalla procedura ordinaria sono gestiti in modalità telematica.Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, l'agente della riscossione trattiene l'originale della certificazione, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell'agente della riscossione, l'Amministrazione debitrice è tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'agente della riscossione che informa il titolare del credito.In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione. L'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione
Procedura di pagamento del credito certificatoLa certificazione del credito rilasciata dall'amministrazione o ente debitore può contenere l'indicazione della data prevista di pagamento (non superiore ai 12 mesi dalla data dell'istanza di certificazione). Per gli enti sottoposti alla disciplina del Patto di stabilità interno, ai fini di garantire il raggiungimento degli obiettivi finanziari posti in tale contesto, è prevista la possibilità di rilasciare una certificazione senza l'indicazione di una data.Considerate le diverse modalità applicative del Patto di stabilità interno, tale facoltà è concessa, per le Regioni, con riferimento sia ai pagamenti correnti che in conto capitale, per gli Enti locali con riferimento ai soli pagamenti in conto capitale. Tale facoltà non è invece concessa agli enti non sottoposti al Patto di Stabilità interno, ossia ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti (1.000 abitanti a decorrere dal 2013), alle comunità montane e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale.Dal punto di vista operativo si precisa che i pagamenti avvengono:a) a favore del soggetto cessionario (generalmente un istituto finanziario, vale a dire una banca, una società di factoring, ecc.), per i crediti oggetto di cessione;b) a favore dell'agente della riscossione, per i crediti che hanno formato oggetto di compensazione con somme dovute per tributi (erariali o di enti territoriali) iscritti a ruolo ovvero per contributi assistenziali, per contributi previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali iscritti a ruolo. L'agente della riscossione successivamente provvederà al versamento all'Ente impositore ovvero all'Ente previdenziale della somma ricevuta, secondo le modalità ordinariamente previste.Le operazioni di cessione, di compensazione o di anticipazione non comportano alcuna particolare contabilizzazione nel bilancio dell'ente debitore. Si procede normalmente alla registrazione contabile del pagamento nel momento in cui si è provveduto all'erogazione della somma spettante al creditore subentrato (banca, agente della riscossione, ecc.). L'imputazione è operata sul capitolo di spesa originariamente deputato ad accogliere il pagamento della fornitura ovvero, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, sul conto previsto e, per l'eventuale pagamento di interessi di morao altri oneri, sui pertinenti capitoli o le specifiche voci di spesa. In caso di compensazione, l'incasso del ruolo avviene tramite l'agente della riscossione che provvede al relativo versamento all'ente impositore, con imputazione alle pertinenti voci di entrata.Per i certificati gestiti tramite la piattaforma elettronica i pagamenti in favore dei creditori, dei soggetti cessionari e dell'agente della riscossione devono essere registrati, oltre che sui sistemi contabili correntemente in uso, anche sulla piattaforma stessa, al fine di mantenere aggiornato il valore del credito certificato.Si segnala, altresì, che eventuali pagamenti diretti da parte dell'amministrazione o ente debitore in favore dei creditori ai quali sia stata già rilasciata la certificazione del credito con procedura ordinaria possono essere effettuati solo previa restituzione della certificazione stessa (art. 3, comma 8, del D.M. certificazione).Inoltre, poiché nel caso in cui il credito certificato sia ceduto o compensato il creditore cessionario subentra nel diritto al creditore originario, prima di procedere al pagamento è opportuno verificare quale sia l'effettivo beneficiario dell'operazione. A tale scopo, sulla piattaforma elettronica sono presenti apposite funzionalità per rendere agevole la ricerca delle certificazioni rilasciate a partire dalle informazioni relative al credito originario (ad esempio, gli estremi della fattura).
Conseguenze del mancato pagamento da parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazioneIn caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione entro dodici mesi dal rilascio della certificazione, l'agente della riscossione ne dà comunicazione entro i 60 giorni ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.Si precisa che, per somme iscritte a ruolo, si fa riferimento a importi notificati entro il 30 aprile 2012 relativi a cartelle di pagamento e atti di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come indicato nel D.M. compensazione.
Modalità per la comunicazione mensile al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggioL'art. 8 del D.M. certificazione prevede, limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, che l'amministrazione o l'ente debitore comunichi mensilmente, entro il decimo giorno di ciascun mese, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro - il numero e l'ammontare delle certificazioni rilasciate, con separata evidenza di quelle emesse senza data, nonché l'esito dei relativi crediti, specificando se oggetto di cessione ovvero di anticipazione, se assistita da mandato irrevocabile all'incasso, nonché quelle relative alle compensazioni con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.La predetta comunicazione deve riguardare anche le certificazioni di debiti dell'amministrazione o dell'ente rilasciate dai commissari ad acta ai sensi dell'art. 5 del D.M. certificazione.A tal fine si precisa che l'obbligo della comunicazione decorre dal giorno 10 del mese di dicembre 2012. La prima comunicazione conterrà i dati relativi alle certificazioni rilasciate fino al 30 novembre 2012, distinte per mese. Le comunicazioni successive, da inviarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto l'informazione con riferimento al mese precedente; tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi precedenti o nel caso si renda necessario rivedere i dati relativi ad un mese già oggetto di trasmissione, dovrà essere inviato un prospetto separato per ciascun mese. Le predette comunicazioni devono essere effettuate anche qualora l'amministrazione o ente abbia già provveduto in precedenza a inviare in altra forma al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni relative ai mesi antecedenti.La comunicazione avverrà tramite posta elettronica..Al fine di poter verificare l'esaustività delle risposte pervenute, la comunicazione dovrà avvenire anche nel caso in cui non siano state rilasciate certificazioni nel mese in oggetto, allegando comunque il modello A.Alternativamente all'invio del modello A, le amministrazioni o enti potranno inviare le medesime informazioni a livello di singola certificazione, secondo i tracciati indicati nel modello A-bis distinti secondo le fasi di rilascio della certificazione, utilizzo della stessa e pagamento. Nel caso di utilizzo del modello A-bis, dovrà comunque essere compilata la tavola relativa al cronoprogramma mensile dei futuri pagamenti inclusa nel modello A.L'oggetto del messaggio di posta elettronica che accompagnerà la trasmissione delle comunicazioni deve riportare la dicitura "Monitoraggio certificazioni D.L. 185/2008 - Regioni, Enti locali, enti del Servizio Sanitario Nazionale".L'indirizzo di posta elettronica da utilizzare è il seguente: monitoraggio.certificazionecrediti@tesoro.it e la trasmissione dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente i modelli resi disponibili sul sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.Le istruzioni operative per la compilazione dei vari campi sono riportate in allegato alla presente circolare.Con l'entrata in esercizio della piattaforma elettronica, i dati relativi all'ammontare delle certificazioni rilasciate da ciascuna amministrazione (art. 4, comma 8, del D.M. certificazione) saranno messi a disposizione delle strutture competenti tramite funzione telematica. Pertanto, limitatamente alle tavole 1 e 2, nonché per le certificazioni rilasciate con modalità telematica, gli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo saranno assolti dalla piattaforma elettronica.Per le restanti tavole, relativamente ai soli debiti certificati in via ordinaria, fino all'avvenuto pagamento della totalità degli stessi, restano valide le modalità di comunicazione sopra descritte.
Comunicazioni degli agenti della riscossione al Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle compensazioni con somme dovute per tributi e contributi previdenzialiAi sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. compensazione, l'agente della riscossione è tenuto a comunicare all'amministrazione o ente debitore e all'ente impositore l'avvenuta compensazione tramite posta elettronica certificata entro i successivi cinque giorni lavorativi.Ai fini del monitoraggio di cui al paragrafo precedente, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del D.M. compensazione, l'agente trasmetterà altresì al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il decimo giorno di ciascun mese, un prospetto nel quale è riportata l'indicazione delle compensazioni effettuate.Per ciascuna operazione di compensazione, l'agente della riscossione dovrà fornire le seguenti informazioni: codice identificativo dell'operazione, indicazione dell'agente della riscossione, data del rilascio della certificazione, data della compensazione, ente debitore, ente impositore, tipologia diimposta, codice tributo, ammontare oggetto della compensazione (con separata indicazione del carico del tributo, ossia del ruolo residuo, dell'aggio, degli interessi di mora, delle sanzioni o somme aggiuntive, delle spese per le procedure esecutive).Considerato che il monitoraggio riguarderà, oltre alle avvenute compensazioni, anche le fasi del pagamento e dell'eventuale rimborso al debitore originario (ad esempio in caso di sgravi sopraggiunti successivamente all'avvenuta compensazione), per ogni transazione si indicherà con apposito codice quale fase della singola operazione è oggetto di comunicazione. Qualora alcune delle informazioni trasmesse in fase di compensazione relativamente ad una data operazione (ad esempio l'ammontare dovuto o i capitoli di bilancio interessati) si modificassero in un momento successivo, di tale modifica sarà dato conto nell'occasione della successiva comunicazione relativa alla medesima operazione (ossia in fase di pagamento o di rimborso) senza necessità di comunicazioni intermedie.La piattaforma elettronica prevede l'invio delle notifiche delle compensazioni ammesse dall'agente della riscossione tramite funzione telematica.Le procedure di monitoraggio secondo le modalità sopra descritte riguarderanno anche le compensazioni su crediti certificati attraverso la piattaforma elettronica. Le tipologie di crediti certificate nelle due forme saranno rese distinguibili grazie ad appositi codici, attribuiti alla singola operazione.A tal fine si precisa che tale comunicazione dovrà avvenire, con modalità da concordarsi tra le parti, a partire dal giorno 10 del mese di dicembre 2012. La prima comunicazione conterrà i dati relative alle certificazioni rilasciate fino al 30 novembre 2012, distinte per mese. Le comunicazioni successive, da effettuarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto l'informazione con riferimento al mese precedente; tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi precedenti o nel caso si renda necessario rivedere i dati relativi ad un mese già oggetto di trasmissione, dovrà essere inviato un prospetto separato per ciascun mese.
Piattaforma per la certificazione dei crediti (decreti ministeriali del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012)
La piattaforma è disponibile collegandosi all’indirizzo
https://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml
La funzione di accreditamento, da parte delle amministrazioni, sulla piattaforma elettronica messa a disposizione dalla Ragioneria Generale dello
Stato è disponibile all'indirizzo https://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito ed avviene utilizzando, quali chiavi di identificazione, il
codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presenti nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che costituisce l'archivio
ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, si rammenta che
l'accreditamento in IPA è obbligatorio per tutte le amministrazioni, come previsto dall'art. 12 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 recante le "Regole
tecniche per l'adozione del protocollo informatico" e dall'art. 57-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
Circ. 27 novembre 2012, n. 36 del Ministero dell'economia e delle finanze
La circolare fornisce alcune indicazioni operative per l’attuazione del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni.
La circolare tiene conto delle modifiche al predetto decreto apportate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012, che ne ha adeguato il testo alle modifiche alla normativa primaria successivamente intervenute.
Sono altresì fornite informazioni sull’attuazione del meccanismo della compensazione dei crediti oggetto della predetta certificazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 28-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Circolare del 27 Novembre 2012 n. 35
La circolare fornisce alcune indicazioni operative per l’attuazione del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni.
La circolare tiene conto delle modifiche al predetto decreto apportate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2012, che ne ha adeguato il testo alle modifiche alla normativa primaria successivamente intervenute.
Sono altresì fornite informazioni sull’attuazione del meccanismo della compensazione dei crediti oggetto della predetta certificazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 28-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Istruzioni tecniche per la certificazione telematica dei crediti
Decreto Stato
Certificazione dei crediti delle imprese da parte dello Stato (formato PDF - dimensione 380 KB)
Allegato 1 Stato (formato PDF - dimensione 826 KB)
Allegato 1 bis Stato (formato PDF - dimensione 828 KB)
Allegato 2 Stato (formato PDF - dimensione 764 KB)
Allegato 2 bis Stato (formato PDF - dimensione 765 KB)
Allegato 3 Stato (formato PDF - dimensione 835 KB)
Allegato 4 Stato (formato PDF - dimensione 794 KB)
Circolare del 27 Novembre 2012 n. 35
Decreto Regioni
Allegato 1 Regioni (formato PDF - dimensione 826 KB)
Allegato 1 bis Regioni (formato PDF - dimensione 826 KB)
Allegato 2 Regioni (formato PDF - dimensione 765 KB)
Allegato 2 bis Regioni (formato PDF - dimensione 766 KB)
Allegato 3 Regioni (formato PDF - dimensione 835 KB)
Allegato 4 Regioni (formato PDF - dimensione 793 KB)
Circolare del 27 Novembre 2012 n. 36
Decreto compensazione crediti debiti
Decreto compensazione crediti debiti Stato (formato PDF - dimensione 104 KB)
Decreto compensazione crediti debiti Regioni (formato PDF - dimensione 79 KB)
Pagamento crediti commerciali – estinzione con titoli di Stato
Pagamento crediti commerciali – estinzione con titoli di Stato (formato PDF - dimensione 168 KB)
Circolare del 21 giugno 2012, n. 23
Presentazione certificazione crediti PA 22 maggio 2012
Presentazione certificazione crediti PA 22 maggio 2012 (formato PDF - dimensione 124 KB)
Convenzione MEF - ABI per l'accesso alla liquidità per le imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni
Convenzione MEF – ABI (formato PDF - dimensione 352 KB)
Domande e Risposte
FAQ certificazione crediti imprese (formato PDF - dimensione 170.1 KB)