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Il 28 novembre 2012 e` stata approvata la legge n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita` nella pubblica amministrazione".

Autorità nazionale anticorruzione
La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, opera quale Autorità nazionale anticorruzione, e svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;
f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

 

Dipartimento della funzione pubblica
Il Dipartimento della funzione pubblica:

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

IL PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Le pubbliche amministrazioni adottano e trasmettono al Dip. Funzione Pubblica un piano di prevenzione della corruzione (valutazione del rischio e interventi organizzativi) e definiscono procedure appropriate per selezionare
Il piano prevede l'individuazione di un «dirigente responsabile della prevenzione della corruzione», tra i dirigenti
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio.
Nei comuni privi di dirigenza, nelle forme associative e nei comuni con meno di 5.000 abitanti il Responsabile è il segretario comunale.
I dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.
Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.
L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.
Il piano deve essere conforme alle linee guida contenute nel piano nazionale anti-corruzione approvato dalla Commissione nazionale per la valutazione, l'integrità e la trasparenza della pubblica amministrazione (Civit).
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.
La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

CARATTERISTICHE DEL PIANO
Il piano risponde alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

LA FIGURA DEL RESPONSABILE
Provvede alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e d'intesa con il dirigente dell'effettiva rotazione degli incarichi e individua il personale da inserire nei programmi di formazione.
Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente pubblica nel sito web una relazione con i risultati dell'attività e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione, inoltre, se richiesto riferisce sull'attività.

IN CASO DI REATO DI CORRUZIONE
In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione costituisce illecito disciplinare.

TRASPARENZA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante:

a) la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione relativamente a:
a1) autorizzazione o concessione;
a2) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
a3) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
a4) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

b) la pubblicazione nei siti web dei bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

c) ALMENO UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA CUI IL CITTADINO POSSA RIVOLGERSI PER TRASMETTERE ISTANZE E RICEVERE INFORMAZIONI CIRCA I PROVVEDIMENTI CHE LO RIGUARDANO.

OBBLIGO DI MONITORARE PERIODICAMENTE IL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI ATTRAVERSO LA TEMPESTIVA ELIMINAZIONE DELLE ANOMALIE (I RISULTATI SONO CONSULTABILI SUI SITI IST.)

SANZIONI
La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici:

1) i titolari di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio (art. 1 comma 1, DLgs 198/09);

2) Determina responsabilità disciplinare imputabile al dirigente;

3) I ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

CONTROVERSIE E RICORSO AD ARBITRI
POSSONO ESSERE DEFERITE AD ARBITRI, PREVIA AUTORIZZAZIONE MOTIVATA DA PARTE DELL'ORGANO
DI GOVERNO DELL'AMMINISTRAZIONE (Modifiche art. 241 del DLgs 163/2006):
a) le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario;
b) le controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.
L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli

Per la controversia nelle quali è parte una PA: La nomina degli arbitri avviene nel rispetto dei princìpi di pubblicità e di rotazione e trasparenza
Per la controversia tra due PA: Gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile la nomina è disposta con provvedimento motivato

La PA stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale.
L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.

Modifiche alla L. n. 241 del 1990

Viene aggiunto un periodo all'art. 1, comma 1-ter, prevedendo che i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princípi di cui al comma 1, viene ora disposto che si assicuri "un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge".

Viene aggiunto un ulteriore periodo all'art. 2, comma 1, contenente l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. La novella introdotta prevede che, qualora le p.a. ravvisino la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Viene aggiunto alla L. n. 241 del 1990 l'art. 6-bis, dedicato al conflitto di interessi, in base al quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Il comma 47 interessa l'art. 11, dedicato agli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, che devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Viene ora disposto che tali accordi "devono essere motivati ai sensi dell'art. 3", dunque devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

ATTRIBUZIONI DIRIGENZIALI
Le PA, le aziende e le Spa partecipate dallo Stato e da altri Enti Pubblici in occasione del rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile trasmesso, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunicano al Dip. Funzione Pubblica, per il tramite degli OIV, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

INCOMPATIBILITA' – CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI (Modifiche al comma 7 art. 53 del DLgs 165/2001)
I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
IN CASO DI INOSSERVANZA DEL DIVIETO
salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
L'omissione del versamento costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti

I soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per i seguenti incarichi (Sostituzione comma 11, Art. 53 del DLgs 165/2001):
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
entro quindici giorni dall'erogazione
del compenso stesso
c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f‐bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
danno comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'ammontare dei compensi, entro quindici giorni dall'erogazione
del compenso stesso (non piu' entro il 30 APRILE di ciascun anno).

Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto
Entro il 30 giugno di ciascun anno le PA che, nell'anno precedente, non hanno conferito incarichi, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate:
le norme, le ragioni, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della PA non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (IL DL Anticorruzione ha introdotto il Comma 16­ter all'art. 53 del DLgs 165/2001 in materia di cumulo di impieghi ed incarichi).
Le presenti disposizioni non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le PA per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

INFORMAZIONI SUL PERSONALE DIPENDENTE
Entro il 30 giugno di ciascun anno le PA comunicano al Dip. Funzione Pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico trasmettono:

a) per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti pubblici o privati;
b) I compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Le PA rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni sono trasmesse e pubblicate
in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale

CODICE DI COMPORTAMENTO (SOSTITUZIONE ART. 54 DEL DLGS 165/2001)

Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.».

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE COMMISSIONI ( Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «Art. 35-bis.)
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati di peculato, malversazione, percezione indebita, concussione, corruzione):
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale

TUTELA DEL DIPENDENTE (Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: Art. 54-bis)Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

ATTIVITÀ D'IMPRESA ESPOSTE A RISCHIO D'INQUINAMENTO MAFIOSO
Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali , presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.

L'impresa comunica alla prefettura modifiche dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro 30 gg dalla modifica

L'affidamento a terzi, da parte dell'aggiudicatario,di una delle suddette attività nonché le modifiche dell'assetto proprietario
e degli organi sociali delle imprese aggiudicatarie sono oggetto di comunicazione alla prefettura per l'espletamento degli opportuni controlli (Codice delle leggi antimafia)

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E PER DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE (Art. 135 del DLgs 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura)
Se nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di terrorismo, peculato, malversazione, corruzione, concussione, frode, usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

ORDINAMENTI COMUNALI DANNO ALL'IMMAGINE DELLA PA
GLI ENTI LOCALI ADEGUANO I PROPRI ORDINAMENTI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 1 A 13 DELLA PRESENTE LEGGE.

Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, pari al doppio della somma di denaro o del valore di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente

Il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi di probabile attenuazione della garanzia del credito erariale

(Art. 5, comma 2, L. 19/94) SEQUESTRO CONSERVATIVO
Quando ne ricorrano le condizioni, il procuratore regionale puo' chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.

INCANDIDABILITA' A CARICHE ELETTIVE
Il Governo avrà un anno di tempo per introdurre l'incandidabilità a cariche elettive dei condannati con sentenza definitiva:
non potrà essere eletto, o ricoprire incarichi di Governo, chi ha avuto una condanna definitiva a più di due anni per reati gravi, come quelli di mafia e terrorismo o quelli contro la Pa.
Per gli altri reati le condanne previste sono quelle oltre i tre anni

SOSPENSIONE E DECADENZA DI DIRITTO
Il sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali, presidente e componente degli organi delle comunità montane

Sono sospesi di diritto dalle cariche

a) Se hanno riportato una condanna non definitiva perPeculato, Concussione, Corruzione Malversazione, Frode;

b) Se con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) Se, l'autorità giudiziaria ha applicato nei loro confronti, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad associazioni Mafiose . La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione degli arresti domiciliari e custodia cautelare.


 

MODIFICHE AL CODICE PENALE – INASPRIMENTO DELLE PENE
Art. 314. Peculato
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 317 Concussione
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni .
Il reato di concussione diventa riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all'incaricato di pubblico servizio) e non è più prevista la fattispecie per induzione, oggetto di un autonomo reato.

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni
Viene estesa, rispetto alla formulazione precedente, la condotta criminosa al nucleo dei poteri attribuiti al pubblico ufficiale in ragione della propria funzione, a cui lo stesso ricorre a prescindere dal compimento di un atto d'ufficio. Quindi amplia la punibilità degli atti compiuti dal pubblico ufficiale oltrepassando il limite della funzione svolta. Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 190/2012 era il seguente: «Corruzione per un atto d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.».

Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Art. 319­ter. Corruzione in atti giudiziari
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a 10 anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti

Art. 319­quater Induzione indebita a dare o promettere utilità
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni
Si anticipa la soglia di punibilità alla creazione del proposito criminoso nel privato (concorrente necessario).
La differenza tra il reato di cui all'art. 319-quater c.p. e il nuovo art. 318 c.p. riguarda i seguenti aspetti:
1) il concorso necessario del privato che dà o promette utilità;
2) l'espletamento delle funzioni: nell'art. 318 c.p. si ha un esercizio lecito delle funzioni, nella condotta di cui all'art. 319-quater c.p. si ha invece un abuso dei poteri.


Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.


Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri , soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'inca ricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri


Art. 323. Abuso di ufficio.
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 346­ bis Traffico di influenze illecite
CHI SFRUTTA LE SUE RELAZIONI CON UN PUBBLICO UFFICIALE PER OTTENERE DENARO O QUALSIASI ALTRO VANTAGGIO PATRIMONIALE "COME PREZZO DELLA PROPRIA MEDIAZIONE ILLECITA" È PUNITO
CON IL CARCERE DA 1 A 3ANNI
"Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319­ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".
Mentre le altre norme (artt. 318, 319-quater c.p.) postulano un rapporto diretto tra intraneus ed extraneus, tale norma si riferisce sostanzialmente alle sfere della pubblica amministrazione difficilmente accessibili al privato.

Art. 2635 del codice civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità), è ora denominata "Corruzione tra privati" e riferita alle infedeltà nella redazione dei documenti contabili societari.


 

 Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare 1/2013 con l'obiettivo di fornire prime indicazioni operative sulle disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione.


 

Rapporto della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione


 

 Civit, dicembre 2012 "Per una semplificazione della trasparenza: esiti della consultazione sugli obblighi di pubblicazione previsti in materia di trasparenza ed integrità"
Il documento "Per una semplificazione della trasparenza: esiti della consultazione sugli obblighi di pubblicazione previsti in materia di trasparenza ed integrità" presenta i risultati della consultazione pubblica effettuata da CiVIT tra settembre e inizio novembre 2012 con gli OIV, i Responsabili della Trasparenza dei ministeri e degli enti pubblici nazionali e le associazioni rappresentate nel CNCU e nel CNEL sui 96 obblighi di pubblicazione censiti a luglio 2012.
Gli esiti della consultazione fanno emergere, tra l'altro, problemi legati alla chiarezza delle norme che prevedono tali obblighi, alla sovrapposizione di norme di contenuto analogo nonché alla coesistenza di obblighi di pubblicazione e di comunicazione ad altre amministrazioni.
Tali risultati possono considerarsi un contributo ai fini del riordino e della semplificazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1 c. 35 della legge n. 190/2012 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"


 

Primo decreto delegato emanato in base alla L. "anticorruzione", il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 approva il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, L. n. 190 del 2012. Il D.Lgs. n. 235 del 2012 è suddiviso in cinque Capi: il primo dedicato alle cariche di deputato, senatore e di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia; il secondo agli incarichi di Governo; il terzo alle cariche elettive regionali; il quarto alle cariche elettive negli enti locali. Chiude il Capo V, che reca disposizioni comuni, transitorie e finali.