Documento n. 5 -CONTROLLI SUL RENDICONTO

 

5.1. INTRODUZIONE

Gli enti locali dimostrano i risultati attraverso l’approvazione del rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo.

La relazione dell’Organo di revisione sullo schema di rendiconto contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione per quanto di propria competenza. La relazione dedica un’apposita sezione all’eventuale rendiconto consolidato (articolo 11, commi 8 e 9 D.lgs. n. 118/2011).

L’Organo di revisione dà atto nella relazione al rendiconto delle verifiche sulle attestazioni relativi ai tempi di pagamento e, per le variazioni di bilancio non soggette a parere, dà atto dell’esistenza dei presupposti di legge.

Per la stesura della relazione l’Organo di revisione riceve lo schema di rendiconto approvato dall’organo esecutivo. La relazione deve essere predisposta entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dall’organo esecutivo.

Con la procedura disposta dal regolamento di contabilità l’organo consigliare acquisisce i documenti di rendiconto, completi della relazione dell’Organo di revisione, nel termine fissato dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni.

La mancata approvazione del rendiconto entro il termine di legge comporta:

  •  l’attivazione della procedura prevista per la mancata approvazione del bilancio di previsione (comma 2 articolo 141 del D.lgs. n. 267/2000 di seguito Tuel);

  •  il divieto di assumere personale fino all’assolvimento dell’obbligo;

  •  il temporaneo assoggettamento ai controlli centrali per gli enti locali strutturalmente deficitari

    (copertura del costo di alcuni servizi) fino all’adempimento.
    L’Organo di revisione, ai fini della relazione al rendiconto effettua controlli:

  •  di completezza della documentazione;

  •  di corrispondenza e di rispetto delle regole e dei principi contabili;

  •  per attestare la corrispondenza ai risultati.

    Può avvalersi anche del supporto dello schema di relazione al rendiconto sulla gestione predisposto e pubblicato annualmente dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, schema che deve essere adattato in funzione delle caratteristiche, delle dimensioni e delle criticità dell’ente locale.

    L’Organo di revisione vigila altresì sugli adempimenti successivi all’approvazione del rendiconto.

 

5.2. COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

L’Organo di revisione verifica che lo schema di rendiconto sia composto dai tre documenti previsti dall’ordinamento: conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale1. I documenti devono essere conformi rispetto allo schema dell’allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011.

L’Organo di revisione deve verificare la completezza della documentazione rispetto agli allegati previsti dall’articolo 11, comma 4 del D.lgs. n. 118/2011 e a quelli previsti dall’articolo 227, comma 5 del Tuel.

Nel corso degli anni varie norme hanno aggiunto ulteriori allegati al rendiconto. Si raccomanda, ai fini del controllo, di accertare la redazione dei seguenti documenti a corredo del rendiconto:

  •  il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo (articolo 16, comma 26 del D.l. n. 138/2011);

  •  il prospetto attestante l’importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, e l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;

  •  in presenza di derivati, la relativa nota informativa (articolo 62, comma 8, L. 133/2008);

  •  l’attestazione rilasciata da ogni responsabile circa l’insussistenza dei debiti fuori bilancio alla

    chiusura dell’esercizio;

  •  l’attestazione rilasciata da ogni responsabile sulle passività potenziali;

  •  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ove l’ente locale risulti assoggettato (fino al rendiconto 2018);

  •  il prospetto dimostrativo del rispetto dei limiti di spesa in materia di personale;

  •  il prospetto che dimostra il rispetto dei vincoli in materia di utilizzo proventi del codice della

    strada;

  •  gli inventari.

    Lo Statuto e il regolamento di contabilità possono prevedere ulteriori documenti come: parametri di efficacia ed efficienza, conti economici di dettaglio per servizio o per centro di costo e conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.

5.3. I CONTROLLI SUL RENDICONTO

5.3.1 I controlli di corrispondenza e di rispetto di regole e principi contabili

L’Organo di revisione effettua, anche su base campionaria, i seguenti controlli di corrispondenza e di rispetto delle regole e dei principi contabili:

a)  la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili e alle norme regolamentari e in particolare il rispetto dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata e della competenza economico- patrimoniale allegati al D.lgs. 118/2011;

b)  la corrispondenza dei risultati esposti nel conto del bilancio per ogni tipologia di entrata e programma di spesa con quelli risultanti dalle scritture contabili (previsioni, riscossioni/pagamenti, accertamenti/impegni, residui);

c)  la conformità alle disposizioni di legge;

d)  l’equivalenza delle previsioni e degli accertamenti di entrata con le previsioni e impegni di spesa per i capitoli relativi ai servizi per conto terzi e partite di giro;

e)  la corrispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto del bilancio;

f)  l’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi risultanti dal riaccertamento ordinario effettuato ai sensi dell’articolo 228, comma 3 del Tuel (per approfondimenti si rinvia al principio di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli enti locali n. 2);

g)  la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e competenza;

h)  la correttezza nella gestione degli agenti contabili (si rinvia al principio di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli enti locali n. 8);

i)  la regolare tenuta degli inventari (si rinvia al principio di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli enti locali n. 9);

j)  la corretta e completa redazione della relazione sulla gestione;

k)  il rispetto degli obblighi in materia di dichiarazione annuale, Iva e Irap e alla dichiarazione dei sostituti di imposta.

 

5.3.2 I controlli per attestare la corrispondenza dei risultati

L’Organo di revisione, relativamente ai risultati e agli elementi gestionali, deve verificare:

a)  il risultato della gestione di cassa, distinguendo anche la cassa vincolata, conciliato con il conto del tesoriere e con il conto presso la tesoreria provinciale;

b)  il risultato della gestione finanziaria di competenza (accertamenti di competenza meno impegni di competenza). Se il risultato è negativo occorre motivarne le cause;

c)  gli equilibri del bilancio di competenza a rendiconto distinti in parte corrente, parte capitale ed equilibrio finale;

d)  il risultato d’amministrazione e la sua corretta suddivisione, come richiesto dall’art.187 del Tuel;

e) l’esigibilità dei residui attivi ai fini dell’accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;

f) il rispetto dei limiti di indebitamento ed il divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle di investimento;

g) il rispetto del saldo obiettivo del pareggio di bilancio e, nel caso negativo, della corretta applicazione delle sanzioni (fino al rendiconto 2018);

h) il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale;

i) l’andamento degli organismi partecipati e dell’eventuale necessità di ripianare disavanzi o perdite d’esercizio o di ricapitalizzazione;

j) che l’ente locale abbia effettuato la verifica sulla corretta applicazione da parte degli organismi partecipati delle limitazioni alla composizione degli organi ed ai compensi;

k) nella predisposizione del conto economico, che sia stato rispettato il principio di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione;

l) nel conto del patrimonio, la rilevazione dei beni e rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza dell’ente locale e suscettibili di valutazione;

m) il superamento dei parametri strutturalmente deficitari;

n) lapresenza di eventua li debiti fuori bilancio non riconosciuti alla data del 31 dicembre dell’esercizio rendicontato;

o) il rispetto dei limiti dei vincoli di finanza pubblica (fino al rendiconto 2018);

p) il rispetto dei vincoli di destinazione (ad esempio sanzioni del codice della strada, imposta di soggiorno, etc.).

 

 

5.3.3 I controlli sul fondo cassa

La prima fase nel processo di formazione del rendiconto riguarda il risultato di cassa, relativamente al quale l’Organo di revisione effettua le seguenti verifiche:

a)  il fondo cassa nel conto del tesoriere (e quello risultante dal prospetto Siope) al 31 dicembre deve coincidere con quello riportato nelle scritture dell’ente locale e, nel caso di non coincidenza, occorre rilevare e motivare lo scostamento;

b)  il saldo della cassa vincolata aumentato degli eventuali utilizzi secondo quanto previsto dall’articolo 195 del Tuel rilevato dal tesoriere deve coincidere con il saldo riportato nelle scritture contabili;

c)  i pagamenti per azioni esecutive effettuati dal tesoriere e non regolarizzati devono essere impegnati con imputazione all’esercizio in chiusura anche in assenza del relativo stanziamento: occorre che l’ente locale emetta il mandato a regolarizzazione del sospeso. Contestualmente all’approvazione del rendiconto, l’ente locale sottopone all’approvazione del Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio.

 

5.3.4 I controlli sull’anticipazione di tesoreria e sull’utilizzo delle entrate vincolate

L’Organo di revisione nel caso di utilizzo dell’anticipazione di tesoreria e/o di entrate vincolate verifica:

  •  che l’anticipazione di tesoreria utilizzata nell’esercizio sia contenuta nei limiti di legge (articolo 222 del Tuel ed eventuali regimi derogatori);

  •  che vi sia corrispondenza fra accertamenti delle entrate per anticipazione di tesoreria e gli impegni di spese a tiolo di rimborso della stessa;

  •  che l’anticipazione di tesoreria non restituita al 31 dicembre corrisponda all’importo iscritto fra i residui passivi delle spese per anticipazione di tesoreria;

  •  che gli interessi maturati siano stati correttamente applicati facendo riferimento agli effettivi utilizzi dell’anticipazione di tesoreria;

  •  che nelle situazioni di utilizzo dell’anticipazione o di entrate vincolate l’ente locale non abbia applicato avanzo di amministrazione non vincolato per esigenze diverse dai provvedimenti di riequilibrio.

5.3.5 I controlli sul risultato di amministrazione

L’Organo di revisione deve verificare che il risultato di amministrazione sia distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere, tenuto altresì conto del fondo pluriennale vincolato, le quote vincolate, destinate e accantonate, l’ente locale è in disavanzo di amministrazione.

L’Organo di revisione controlla la corretta rilevazione, nel risultato di amministrazione, delle quote vincolate, destinate e accantonate.

 

 

5.3.6 I controlli sugli accantonamenti

Fra gli accantonamenti devono essere rilevati gli accantonamenti relativi al: fondo crediti di dubbia esigibilità, al contenzioso, alle perdite delle società e organismi partecipati, all’indennità di fine mandato e oneri contrattuali ed alle passività potenziali probabili.

Costituisce passività potenziale probabile anche il maggior debito rilevato in sede di conciliazione con le società partecipate oggetto di contestazione.

L’Organo di revisione verifica la congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità, in particolare che esso sia determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011, in considerazione dell’ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione e che non sia destinato ad altro utilizzo.

L’Organo di revisione verifica fra l’altro:

  •  che per le entrate non considerate di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sia stata data adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio;

  •  il rispetto del divieto di utilizzo della parte disponibile dell’avanzo di amministrazione fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato.

    Per gli altri accantonamenti in particolare l’Organo di revisione deve verificare:

  •  la congruità degli accantonamenti per potenziale soccombenza per contenziosi,
  •  che le quote accantonate del risultato di amministrazione siano utilizzate solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate e liberate dal vincolo solo quando si accerta che la spesa/passività potenziale non può più verificarsi.

5.3.7 I controlli per gli enti in disavanzo

Per gli enti in disavanzo da riaccertamento straordinario l’Organo di revisione verifica il rispetto di quanto previsto dal D. M. 12 aprile 2015, ed in particolare:
  •  il miglioramento del risultato di amministrazione al 31 dicembre rispetto all’esercizio precedente per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione;

  •  nel caso di mancato recupero, che la quota non recuperata nel corso dell’esercizio sia interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario;

  •  la presenza di informazioni sul ripiano nella relazione sulla gestione.
    La presenza di un disavanzo di amministrazione, ai sensi dell’articolo 188 del Tuel, comporta i seguenti

    controlli:

  •  contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto, l’ente locale deve adottare una delibera consiliare per l’immediato ripiano del disavanzo nell’esercizio in corso di gestione e negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura;

  •  la deliberazione di ripiano deve contenere l’analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l’individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante;

  •  la mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione;

     agli enti locali che presentino, nell’ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione (ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere), nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo (e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio) è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge; sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi;

     nel caso di disavanzi realizzati negli esercizi precedenti non ancora interamente ripianati l’eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto entro la scadenza del piano di rientro.

    L’Organo di revisione deve rilasciare il parere sul piano di rientro allegato al rendiconto e, successivamente, sulla relazione sullo stato di attuazione del rientro, effettuata con periodicità almeno semestrale, da parte del sindaco o del presidente.

    L’Organo di revisione verifica che gli enti in disavanzo applichino al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione nel rispetto delle norme di legge (articolo 1, commi 897-900 L. 145/2018).

 

5.3.8 La relazione sulla gestione

L’Organo di revisione verifica che la relazione sulla gestione, quale documento illustrativo della gestione dell’ente locale, riporti tutti gli elementi stabiliti dal legislatore, i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e ogni informazione utile ad una migliore comprensione dei risultati contabili. Il contenuto della relazione è disciplinato dall’articolo 11, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011;

inoltre il principio contabile della competenza finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 prevede che l’ente locale fornisca nella relazione sulla gestione informazioni riguardanti la gestione IVA.

La relazione riporta fra l’altro gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società partecipate (si rinvia al principio di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli enti locali n. 10, paragrafo 10.3.4.).

 

5.3.9. I parametri di deficitarietà strutturale

È strutturalmente deficitario l’ente locale che presenta valori deficitari per almeno la metà dei parametri della tabella allegata al rendiconto (articolo 242 del Tuel).

L’Organo di revisione verifica che gli enti strutturalmente deficitari osservino le norme previste dall’ordinamento (controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale e controllo in materia di copertura del costo di alcuni servizi).

 

5.4. IL RENDICONTO CONSOLIDATO

Nell’ipotesi di ente locale con organismi strumentali, l’Organo di revisione controlla che, contestualmente al rendiconto della gestione, l’ente locale approvi il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli organismi strumentali, ad esempio le istituzioni (articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011), nel rispetto della disciplina dei tempi e delle modalità di acquisizione dei documenti stabiliti dall’ente locale.

L’Organo di revisione controlla che il rendiconto consolidato sia elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell’ente locale, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni.

Le verifiche riguardano anche la conformità dei modelli a quelli previsti nell’allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011 e la presenza dei prospetti previsti dall’articolo 11, comma 9 del D.lgs. n. 118/2011.

 

5.5. CONTROLLI SU EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA GESTIONE

L’Organo di revisione deve fornire all’organo politico dell’ente locale il supporto fondamentale alla sua funzione di indirizzo e controllo per le scelte di politica economica e finanziaria.

Gli aspetti che possono essere evidenziati in tale ambito sono:

  •  attendibilità delle previsioni, veridicità del rendiconto, utilità delle informazioni per gli utilizzatori del sistema di bilancio;

  •  congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi;

  •  attendibilità dei risultati economici;

  •  attendibilità dei valori patrimoniali;

  •  ricorso ad anticipazioni di tesoreria e frequenza dell’utilizzo delle stesse;

  •  rispetto del piano di rientro del disavanzo (da riaccertamento straordinario, ex articolo 188 Tuel);

  •  verifica del raggiungimento degli obiettivi degli organismi gestionali dell’ente locale;

  •  economicità della gestione dei servizi pubblici a domanda e a rilevanza economica;

  •  economicità delle gestioni degli organismi a cui sono stati affidati servizi pubblici;

  •  indebitamento dell’ente locale, incidenza degli oneri finanziari, possibilità di estinzione anticipata e di rinegoziazione;

  •  gestione delle risorse umane e relativo costo;

  •  rispetto del principio di riduzione della spesa di personale;

  •  il rispetto delle misure sui pagamenti;

  •  mancata applicazione di sanzioni a seguito del non rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (solo fino al rendiconto 2018);

  •  gestione delle risorse finanziarie ed economiche, rapporto fra utilità prodotta e risorse consumate;

     gestione del patrimonio

     qualità delle procedure e delle informazioni;

     adeguatezza del sistema contabile e funzionamento del sistema di controllo interno.

5.6. OBBLIGHI SUCCESSIVI

    • Ai fini del controllo degli obblighi che gravano sull’ente locale dopo l’approvazione del rendiconto, l’Organo di revisione verifica:

    •  la trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (Bdap) nei termini e secondo le modalità previste dalla legge, tenuto conto della possibilità di inviare i rendiconti allo stato «approvato dalla Giunta» per verificare l’esistenza di errori e operare le eventuali correzioni prima dell’approvazione da parte del Consiglio;

    •  nell’ipotesi di mancato invio dei dati alla Bdap nei termini, il rispetto del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale; il mancato invio dei dati nei termini comporta altresì la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno (a decorrere dal 1° novembre 2019 con riferimento al bilancio di previsione 2019);

    •  l’invio del prospetto relativo alle spese di rappresentanza alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto e la sua pubblicazione sul sito dell’ente locale;

    •  il rispetto degli obblighi di pubblicazione del rendiconto (versione integrale, comprensivo anche della gestione in capitoli e dell’eventuale rendiconto consolidato e rendiconto semplificato per il cittadino, dati relativi a entrate e spese) sul sito internet dell’ente locale, nella sezione dedicata ai bilanci;

    •  il rispetto degli obblighi in materia di certificato al rendiconto (limitatamente all’esercizio 2018). La mancata trasmissione del certificato, entro il termine di legge, comporta per comuni e province, oltre all’assoggettamento ai controlli centrali per gli enti locali strutturalmente deficitari, la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno, comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale;

    •  il rispetto degli obblighi in materia di invio dei conti del tesoriere e degli agenti contabili (per approfondimenti si rimanda al principio di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli enti locali n. 8).

      L’Organo di revisione è altresì tenuto a trasmettere, dopo la deliberazione del rendiconto, una relazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla base dei questionari e linee guida definiti dalla Corte (articolo 1, comma 166 e seguenti legge n. 266/2005).

 

 

 

 

 


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