Controllo sulla qualità dei servizi

 

Controllo sulla qualità dei servizi (art. 147 c.2 lett e)

Il sistema di controllo interno è diretto a ) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

 

Dal 2015 diventa obbligatorio per i comuni superiori a 15.000 abitanti, anche il controllo di qualità dei servizi. Esso deve tener conto della tipicità dei bisogni, cui si deve dare risposta e delle esigenze di trasparenza ed integrità dell’azione amministrativa. La misurazione della qualità, e quindi della soddisfazione degli utenti interni ed esterni, obbliga gli enti a perseguire obiettivi adeguati, individuando preventivamente i relativi standard. L’essenziale raffronto tra la qualità programmata e quella erogata obbliga l’ente a soffermarsi sugli aspetti organizzativi interni, in modo che il processo di qualità arrivi a un risultato congruo. Si rammenta, inoltre, che i contratti e le carte di servizio devono poter verificare la qualità del servizio reso rispetto a quello fattibile, la misura in cui gli stakeholders abbiano eventualmente influenzato la rilevazione delle prestazioni e l’adeguatezza del sistema organizzativo interno a governare il nuovo processo.

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale intervenendo in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

 

Il decreto in argomento prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

  • la redazione della deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (di cui all'art. 10, comma 5),;
  • la relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio;
  • la deliberazione dell’affidamento in house (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti  di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici
  • la relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali (di cui all'art. 30, comma 2).
  • gli obblighi di trasparenza (di cui all’art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell’apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazione delle verifiche periodiche, annuali, dell’andamento dei servizi.  Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente – sottosezione I livello “servizi erogati” e/o creando in “altri contenuti” apposita sezione denominata “servizi pubblici locali - D.Lgs. n. 201/2022”) e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

L’art. 30 del D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, prescrive che:
1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7 (Competenze delle autorità di regolazione
nei servizi pubblici locali a rete) , 8 (Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete) e 9 (Misure di coordinamento in materia
di servizi pubblici locali). La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3,  secondo periodo, dell'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nell’ambito dei servizi pubblici è possibile richiamare la seguente distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

  • servizi finali sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;
  • servizi strumentali, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell’Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell’utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc;.
  • per servizi pubblici locali s’intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

  •  servizi pubblici locali di rilevanza economica:  sono definiti all’art. 2 come “i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l’attività da espletare presenti o meno il connotato della ‘‘redditività`’’, anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);
  • servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:  sono, invece, quelli realizzati senza scopo di lucro (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell’ente locale.
  • servizi a rete:  sono definiti a rete “i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’autorità indipendente”. Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

 

  • L’art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che “Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge”.
  • Il successivo comma 3 stabilisce che “Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.”
  • L’art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicatele eventuali compensazioni economiche.
  •  l’articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l’ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l’organo deliberante ha effettuato sulla base dell’istruttoria tecnica degli uffici.
I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio (ex art 24 del D.Lgs. n. 201/2022)


− per quanto riguarda le modalità della ricognizione, deve essere contenuta in un’apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione;
− il Piano di razionalizzazione deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente (artt. 20, co. 3 e 26, co. 11 del TUSP);
− per quanto riguarda la decorrenza dell’adempimento previsto dal Decreto Riordino, in sede di prima applicazione, la ricognizione va effettuata «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore» (art. 30, co. 3), ossia entro il 31/12/2023;

Pertanto, la ricognizione va effettuata:

  • per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati;
  • tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;
  • vanno inclusi i servizi affidati in house e soprasoglia affidati senza gara.

 

 

 


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