Controllo "successivo" di regolarità amministrativa e contabile (art. 147 bis c.2 del TUEL)
2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.
E' effettuato secondo la tecnica dell’estrazione casuale semplice (v., ex multis, SRC Puglia, n. 109/2024/VSGC; SRC Campania, n. 163/2024/VSGC; SRC Lombardia, n. 187/2024/VSGC).
«Stabilire una percentuale fissa di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti non può rappresentare un criterio esaustivo di campionamento, poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri” secondo le previsioni di cui alla l. n. 190/2012 (procedure concorsuali o selezione personale, mobilità, progressioni di carriera; affidamento lavori servizi e forniture con particolare riferimento a proroghe/rinnovi/affidamenti diretti; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; concessione-erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari)
SRC Lombardia, n. 56/2019/VSGC.
CASISTICHE:
Carenza motivazionale delle deliberazioni assunte con parere negativo del responsabile del servizio;
omessa pubblicazione atti sul sito web istituzionale,
tardiva pubblicazione all’albo pretorio,
inosservanza termini di conclusione del procedimento,
mancato rispetto tempi di pagamento dei fornitori,
omessa indicazione negli atti di impegno del capitolo di imputazione della spesa
(v., ex multis, SRC Abruzzo, n. 70/2017/VSGC; SRC Puglia, n. 73/2017/VSGC).