Equilibri di bilancio

 

L’impostazione del bilancio di previsione deve garantire il rispetto del saldo di competenza d’esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

Il comma 2 dell’articolo 104 della Legge di Bilancio 2025 esplicita la definizione di equilibrio di bilancio prevista dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, specificando che, a decorrere dal 2025, il singolo ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio. Per gli enti locali si tratta del saldo W2 risultante dal prospetto degli equilibri in sede di rendiconto 2025.


In sostanza a livello normativo si conferma l’impostazione di Arconet (riunione 11/12/2019) che aveva precisato che il Risultato di competenza (W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell’articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, gli Enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l’effettiva capacità dell’Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. Tale impostazione è già stata definita dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare 5/2020.


Inoltre, il comma 9 dell’articolo 104 prevede le modalità di verifica annuale del rispetto dell’equilibrio di bilancio e/o e dell’accantonamento al fondo pari al contributo annuale alla finanza pubblica da parte dei singoli enti, disponendo che:
− la verifica è effettuata sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap;
− la verifica dell’equilibrio di bilancio disciplinato al comma 2 e dell’accantonamento di cui al comma 6 è effettuata a livello di comparto degli enti territoriali;
− nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di comparto, sono individuati gli enti inadempienti con DM del MEF, entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030. Con il medesimo decreto è determinato l’importo dell’incremento del fondo che gli enti inadempienti sono tenuti ad iscrivere, nei successivi 30 giorni, nel bilancio di previsione con riferimento all’esercizio in corso di gestione. In particolare, gli enti inadempienti con riferimento all’esercizio 2025 dovranno, come sanzione, incrementare il fondo accantonamento nel 2026 con variazione di bilancio per un importo pari alla sommatoria in valore assoluto:
a) del saldo W2 se negativo come da rendiconto 2025;

b) del minore accantonamento del fondo 2025 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica stabilito per il 2025.

 

 La Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare n. 5 del 9.2.2024, ha confermato che i singoli Enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui ai decreti legislativi n.118/2011 e n.267/2000.

 

entrate di parte corrente destinate a spese in conto capitale

entrate in conto capitale destinate a spese corrente

Destinazione del saldo positivo di parte corrente

  1. al finanziamento del saldo negativo delle partite finanziarie;
  2. al finanziamento delle spese in c/capitale

 

 


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