FAL – Fondo anticipazione liquidità

 

FAL – Fondo anticipazione liquidità

l’Ente, nel bilancio di previsione deve rispettare le disposizioni di cui all'art. 52, co.1-bis, D.l.n.73/2021, conv. nella L. n. 106/2021, per il ripiano delle quote dell'eventuale disavanzo derivante dal riappostamento del FAL


l’Entedeve rispettare nel bilancio di previsione le disposizioni di cui all’art.52, co.1-ter, D.l.n.73/2021, conv. nella L. 106/2021, in relazione alle modalità di contabilizzazione del FAL e stanziare nel titolo 4 di spesa l’importo della rate di ammortamento del FAL;


-l’Ente nell’entrata del bilancio dece iscrivere le risorse liberate a seguito della riduzione del FAL nell’apposita voce denominata "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità" (che consente anche agli enti in disavanzo di poter applicare queste somme, in deroga ai cc. 897-898 della legge n. 145/2018);


La Nota integrativa allegata al bilancio di previsione deve dare evidenza delle modalità di copertura delle spese per il rimborso della quota di capitale dell’anticipazione (che non possono essere finanziate dalla quota di avanzo accantonato “utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità” e/o dal Fondo anticipazioni liquidità stesso)

 

Riparto, per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità.

L'art. 52 c. 1 quater stabilisce che a seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi))

 

 

 


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