piano di rientro, delle diverse tipologie di disavanzo
TIPOLOGIA DI DISAVANZO COMPOSIZIONE DISAVANZO COPERTURA DISAVANZO PER ESERCIZIO 2025 2026 2027 ESERCIZI
SUCCESSIVIDisavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui Disavanzo da costituzione del FAL (art.52, co. 1-bis, d.l. n.73/2021) Disavanzo da stralcio mini cartelle anche ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021 D.M. 14 luglio 2021 Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art.1 co.252 L.29.12.2022 n.197 Disavanzo derivante dall'esercizio precedente e dovuto al mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo e seguito di sentenze della Corte Cost. o di sentenze esecutiva di altre giurisdizioni (art. 1, co. 876, l. bilancio 2020) Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti. ) Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio n-1 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Il piano di rientro, delle diverse tipologie di disavanzo, deve essere illustrato nella nota integrativa
Nel caso di maggior recupero di disavanzodevo essere osservate le condizioni di cui all’art. 111 comma 4-bis del D.l. 18/2020 in base a quanto precisato dalla FAQ 40 di Arconet
L’articolo 111 comma 4-bis del DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, quando fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio indica quello ripianato nel corso di un esercizio, intendendo riferirsi a quello precedente, per consentire agli enti, in sede di approvazione del bilancio di previsione, o di variazione del bilancio, di applicare come “Ripiano disavanzo” un importo ridotto del maggiore recupero, come definito dalla norma.
La norma detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l’attuazione del piano di rientro approvato.
L’applicabilità della norma pertanto presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni.
Solo l’approvazione di un piano di rientro così dettagliato garantisce infatti la verifica dell’effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione.
La norma non si applica al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011, che non è correlato ad un piano di rientro.
Regole per l'applicazione dell’avanzo vincolato e dell’avanzo accantonato per gli enti in disavanzo (art.1, cc.897 e 898 della l.n.145/2018 (legge di bilancio 2019))
Il comma 897 art. 1 Legge 145/2018 dispone che l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Questa è la condizione per gli enti locali in disavanzo da lettera E (disavanzo sostanziale).
Il comma 898 della stessa norma invece prevede, che nel caso in cui l’importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
Le deroghe sono previste:
a) dall’art.52,co.1-ter, del d.l. 25 maggio 2021, n.73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (FAL);
b) dall’art.15,co.3, d.l. 31 maggio 2021, n.77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n.108 (PNRR e PNC)
Nel caso di un disavanzo presunto è necessario la descrizione della nota integrativa delle cause che hanno determinato lo stesso
Nella nota integrativa vanno indicate le cause che hanno determinato un disavanzo presunto in sede di approvazione del bilancio, indicando, altresì, gli interventi che si intendono assumere al riguardo sulla base di quanto previsto dal punto 9.11.7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all.4/1 al D.lgs. n.118/2011 e s.m.i. – D.M. 7 settembre 2020).
Nel caso di ente già in disavanzo, è necessario la descrizione della nota integrativa delle attività volte per il ripiano
Nella nota integrativa al bilancio dell'e.f. n vanno indicate, nel caso ente già in disavanzo, le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo e i risultati raggiunti al termine dell’esercizio n-1 con le modalità previste dal punto 9.11.7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all.4/1 al D.lgs. n.118/2011e s.m.i.–D.M. 7 settembre 2020).