SPESE IN CONTO CAPITALE-CONGRUITA'

 

La previsione di spesa per investimenti deve essere coerente con le linee programmatiche di mandato, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei SAL e degli obiettivi del PNRR

 

SPESE IN CONTO CAPITALE

 

Le previsioni di bilancio relative alle opere di importo superiore a euro 150.000,00 devono risultare inserite nel programma triennale dei lavori pubblici.

La previsione per l’esercizio 2025 delle spese in conto capitale di importo superiore a euro 150.000,00 deve corrispondere con la prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici.


Ogni intervento deve avere un cronoprogramma con le diverse fasi di realizzazione.

Al bilancio di previsione deve essere allegato un prospetto che identifica per ogni spesa in conto capitale la relativa fonte di finanziamento

 

Investimenti senza esborsi finanziari

Investimenti senza esborsi finanziari
Opere a scomputo di permesso di costruire
Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche
Permute 
Project financing
Trasferimento di immobili ex art. 191 D.lgs. 50/2016
TOTALE

 

 

Esame dei beni in essere o da acquistare con contratto di PPP

Costo per il concedente Durata in mesi Canone annuo Costo riscatto

 

L’Ente deve caricare tutti i contratti sulla nuova piattaforma Dipe-RGS come indicato dalla FAQ n. 50 di Arconet.

Gli adempimenti previsti per le operazioni di partenariato pubblico privato, per gli enti territoriali, sono le seguenti: 
Gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere, tramite accesso al Nuovo Portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato messo a disposizione da Ragioneria Generale dello Stato , in collaborazione con il DIPE (https://ppp.rgs.mef.gov.it/) al DIPE e alla RGS, ai sensi dell’articolo 44, comma 1-bis, del decreto‐legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le informazioni e i dati relativi ai contratti stipulati ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice dei contratti pubblici. 
Per le operazioni di partenariato pubblico-privato che interessano la realizzazione di opere pubbliche, gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 prevedono altresì che le amministrazioni trasmettano i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tali opere alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP- MOP), istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

 


Nel caso in cui l’Ente abbia sottoscritto contratti di servizio energia EPC (Energy Performance Contract), l’Organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio consentono/non consentono la corretta contabilizzazione della quota di manutenzione straordinaria come indicato dalla FAQ n. 52 di Arconet.

 

Attraverso i contratti di servizio energia EPC (Energy Perfomance Contract) un comune acquista i beni e i servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo allo stesso tempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia (DPR 412/92 art. 1, comma 1, lettera p). Nell'ambito dei medesimi contratti possono essere inclusi anche lavori di efficientamento energetico.

I contratti EPC possono prevedere il pagamento di corrispettivi relativi a differenti componenti dell'oggetto contrattuale, che devono essere quantificate e registrate separatamente.

   a) Componente relativa agli interventi di riqualificazione energetica;

   b) Componente relativa alla gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per l'intera durata del contratto;

   c) Componente relativa alla fornitura dei vettori energetici

Le diverse componenti sono codificate secondo le modalità di seguito indicate.

Alla componente di cui alla lettera a) sono attribuiti i codici del piano dei conti finanziario in base alla natura della spesa (di investimento o corrente) secondo la tipologia e le modalità di intervento. Pertanto saranno utilizzati i codici relativi alle immobilizzazioni in caso di interventi sugli edifici e sugli impianti, mentre saranno utilizzati i codici relativi alle forniture in presenza ad esempio di sole spese riguardanti la sostituzione dei corpi illuminanti.

Alla componente di cui alla lettera b) riguardante la manutenzione ordinaria sono attribuiti i codici del piano dei conti finanziario riguardanti le specifiche spese (ad esempio per la Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari codice U.1.03.02.09.004), mentre alle spese riguardanti la manutenzione straordinarie è attribuito il codice previsto per l'immobilizzazione oggetto della manutenzione.

Se nell'ambito dello stesso contratto è prevista la fornitura dei vettori energetici (gas, energia elettrica, ecc.), componente di cui alla lettera c), il relativo corrispettivo deve essere imputato ai codici di riferimento ad. es. per l'energia elettrica, codice U.1.03.02.05.004 Energia elettrica.

Per la copertura degli impegni imputati all'esercizio in corso di gestione e agli esercizi successivi riguardanti le immobilizzazioni di cui alla lettera a e la manutenzione straordinaria di cui alla lettera b), si rinvia ai paragrafi 5.3.3. e seguenti dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. Con particolare riguardo alla manutenzione straordinaria si segnala che tra le possibili forme di copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione è compresa anche la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente,  realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata.  Nel rispetto delle modalità previste dal paragrafo 5.3.8 del richiamato allegato 4/2, tale fattispecie ricorre in presenza dell'abbattimenti dei costi delle utenze quale risultato dell'efficientamento energetico.

I contratti per fornire efficienza energetica attraverso misure di gestione dell'energia come la pianificazione, l'ottimizzazione, la manutenzione delle apparecchiature ecc. senza alcun investimento di capitale nella fornitura di beni o apparecchiature nuovi o rinnovati sono da registrare come contratti di servizi.

Si precisa che il quesito non si riferisce ai casi di affidamenti di EPC in Partenariato Pubblico Privato ovvero secondo la formula della finanza di progetto.

 

 

 


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