Spending review
L’Ente deve stanziare, sul piano dei conti U.1.04.01.01.020 “Trasferimenti correnti al Ministero dell’economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa”, con allocazione nella Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 03, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, COFOG 1.1 – Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri le seguenti risorse:
-le risorse relative alla spending review di cui al D.M. 29.3.2024 Legge n. 178/2020 art 1, c. 850 e 853);
-le risorse relative alla spending review di cui al DM 30.9.2024 (L. 213/2023 art.1 commi 533,534,535);
SPENDING REVIEW LEGGE DI BILANCIO 2024 - decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, reca il riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n.213
Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, reca il riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n.213, pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane.
SPENDING REVIEW INFORMATICA - decreto 29 marzo 2024 emanato dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 marzo 2024, stabilisce il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, effettuato, ai sensi dell’articolo 1, commi 850 e 853, della legge n. 178/2020, per gli anni 2024 e 2025. Pertanto, per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. Gli enti accertano le entrate al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegnano tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata; a tal fine utilizza il codice gestionale del Piano dei Conti Integrato U.1.04.01.01.020 “Trasferimenti correnti al Ministero dell’economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa”, con allocazione nella Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 03, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, da associare alla COFOG 1.1 – Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri
FONDO DEL COMMA 508 della L 213/2023
lL’articolo 1, comma 508, della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 da destinare a due finalità distinte, seppure tra loro collegate:
- in via prioritaria per la assegnazione, in quote costanti nel quadriennio 2024-2027, agli enti locali che risultassero in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell’emergenza da COVID-19;
- per la assegnazione della quota residua, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a favore di comuni, province e città metropolitane, da ripartire con successivo decreto del Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità da individuare con il medesimo decreto.
Al riparto delle risorse residue - riparto disposto in proporzione del contributo alla finanza pubblica di cui si dirà nel prossimo paragrafo - si è provveduto con DM del 23 luglio 2024, che risulta corredato da due allegati: la Tabella A, relativa a comuni, unioni di comuni e comunità montane, e la Tabella B per le province e città metropolitane. In dette tabelle sono indicati per ciascun ente gli importi attribuiti per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 (colonne dalla ottava alla undicesima), fondi che vanno di fatto ad assolvere il compito di attenuare l’incidenza dei tagli di risorse disposto dalla spending review.
Le tabelle espongono infine (nelle colonne dalla dodicesima alla quindicesima) l’importo complessivamente riconosciuto a ciascun ente, pari alla somma dell’importo attribuito aumentato dell’importo assegnato a conguaglio dei fondi Covid (limitatamente agli enti che hanno presentato un deficit di risorse, come specificato nel precedente paragrafo).
Il complessivo importo annuo spettante a ciascun ente, come sopra rilevabile dagli allegati al DM del 23 luglio, rappresenta un trasferimento corrente, e andrà contabilizzato in entrata al titolo 2 del bilancio (voce E.2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti da Ministeri”).