SPESE DI PERSONALE -CONGRUITA'

 

Spese di personale

 

Lo stanziamento pluriennale del bilancio di previsione per spese di personale deve essere contenuto entro i limiti del valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell’art. 33, co. 2 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.


L’Ente, laddove ne ricorrano i presupposti, puo' prevedere incrementi della spesa di personale nel rispetto delle percentuali individuate dall’art. 5 del decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dell’Interno, attuativo dell’art. 33, co. 2 del d.l. 34/2020).
In tale caso, l’Organo di revisione, ove ne ricorrano le condizioni, deve effettuare l’asseverazione dell’equilibrio pluriennale di bilancio tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Corte dei conti, sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza 7/2022.

Qualora risulti superato il valore soglia per fascia demografica, individuato dalla tabella 3 di cui all’art. 6 del decreto attuativo) L’Organo di Revisione deve verificare che l’Ente abbia impostato l’obbligatorio percorso di graduale riduzione annuale del rapporto:

  1. agendo sulla leva delle entrate
  2. agendo sulla leva della spesa di personale
  3. applicando un turn over inferiore al 100%

La pianificazione del fabbisogno del personale deve essere coerente ai progetti del PNRR.

La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 2025-2027, deve tener conto di quanto indicato nel DUP ed essere coerente:

  1. con il limite della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge n.296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali); (per gli enti che nel 2015 erano soggetti al patto di stabilità interno)
  2. con l’obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 rispetto al valore 2008, considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali (per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità interno);
  3. dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell’anno 2009. L’articolo 31-bis del D.l. 152/2021 consente di assumere personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti

Quest'ultima disposizione stabilisce che:

Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al decreto 152/2021. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

((, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma))

Turn over per gli enti locali con più di venti dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il comma 9 dell’articolo 110 della Legge di bilancio 2025 ripristina un meccanismo di turn over per gli enti locali con più di venti dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Infatti, per quest’ultimi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per l’anno 2025 non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Le economie derivanti dall'attuazione del presente comma restano annualmente acquisite ai bilanci degli enti.
Infine, il comma 12 prevede la facoltà di utilizzare una parte dei risparmi di spesa previsti dalle riduzioni del turn over al fine di incrementare del dieci per cento i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie dei tagli. In particolare i risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai relativi organi di controllo, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni di cui al presente articolo per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi determinato per l'anno 2016 ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e certificati ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 o dalle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.


Spese per incarichi di collaborazione autonoma


Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 ed articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008)
Ai sensi dell’art. 89 del TUEL, l'Ente deve dotarsi di un regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall’art. 46 del D.l. 25 giugno 2008 n. 112, da trasmettere alla Corte dei conti.
L’Ente è tenuto a pubblicare regolarmente in Amministrazione Trasparente i provvedimenti di incarico con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge).

 

 


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