Sono accertate per cassa la tassa automobilistica, l’imposta provinciale di trascrizione, la tassa relativa al rilascio delle licenze per la caccia e la pesca, il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica e l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
Le previsioni di gettito devono essere coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D.lgs. n.118/2011
Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni nell’esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 77-quater, comma 6, ultimo periodo del DL 112/2008, considerando anche l’eventuale aggiornamento infrannuale della stima effettuata ai sensi del citato articolo 77-quater del DL 112/2008, fornito dal Dipartimento delle Finanze.
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI A) TRA GLI STANZIMENTI PREVISTI PER CIASCUN E.F. DEL BILANCIO DI PREVISIONE B) TRA QUEST'ULTIME E LE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ULTIMO BILANCIO DI PREVISIONE APPROVATO E GLI ACCERTAMENTI E LE RISCOSSIONI REGISTRATE NELL'ULTIMO RENDICONTO DI GESTIONE APPROVATO
Analisi degli scostamenti delle previsioni (di competenza) rilevati dal confronto:
a) tra gli stanziamenti di bilancio previsti nel triennio;
b) tra le previsioni di bilancio e le previsioni definitive dell'ultimo bilancio approvato ;
c) tra le previsioni di bilancio e le somme accertate come da ulltimo rendiconto di gestione approvato
Analisi degli scostamenti delle previsioni (di cassa) rilevati dal confronto tra la previsione del(lo schema) di bilancio di previsione e le riscossioni rilevate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato dall'organo consiliare
Addizionale Comunale all’Irpef (Dlgs 360/1998)
Gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l’addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l’accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall’ente mediante l’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l’importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all’istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale .
La componente dell’avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di tale stima stime è evidenziata nella rappresentazione dell’avanzo di amministrazione. Periodicamente l’ente verifica il grado di realizzazione di tali residui attivi e provvede all’eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione al rendiconto.
Il comma 1 dell’art. 96 della Legge di Bilancio 2025 dispone che, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il termine stabilito dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025, è differito al 15 aprile 2025.
Imposta Municipale Propria (IMU) (art. 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160)
L’Ente deve approvare le nuove aliquote come da tabella ministeriale.
È stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024 il decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, che integra il decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’”Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, e che riapprova l’Allegato A, il quale sostituisce quello di cui al precedente decreto.
All’interno del Portale del federalismo fiscale, i comuni potranno utilizzare l’applicazione informatica attraverso la quale elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote IMU per l’anno di imposta 2025.
Il gettito stimato per l’Imposta Municipale Propria deve tener conto dell’integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751
TARI
La TARI è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.
L ’Ente deve approvare Piano Economico Finanziario 2025-2027 secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
Il PEF deve essere validato prima dell’approvazione delle tariffe costituendo atto presupposto delle stesse (art.1, comma 683, legge n.147/2013) e il termine per approvare le tariffe TARI per l'anno n rimane fissato al 30 aprile dell'anno nIMPOSTA DI SOGGIORNO
L’Ente, che ha istituito l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, deve prevedere che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D.lgs. n.23/2011).
Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria
Das stimare tenendo conto dei termini di prescrizione
La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità deve risutare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.