PREVISIONI DI CASSA .Le previsioni di cassa devono essere attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi cinque anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi (soprattutto quelli dei progetti del PNRR) e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.
Qualora il bilancio di previsione sia approvato entro il 31/12 occorre inserire il dato presunto del fondo di cassa finale dell’esercizio 2024 (allegato 9 “quadro generale riassuntivo” e “allegato f”).
Nel caso in cui l’Ente preveda la non restituzione dell’anticipazione di cassa entro la chiusura dell’esercizio finanziario il saldo indicato deve essere pari a zero e nei residui passivi presunti occorre indicare la stima dell’importo da restituire al titolo V.
- l’Ente deve dotarsi di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere;
- il saldo di cassa non negativo deve garantire il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL;
- le entrate riscosse dagli addetti alla riscossione devono essere versate presso il conto di tesoreria dell'Ente con la periodicità prevista dalla normativa o dai regolamenti;
- la previsione di cassa relativa all’entrata deve essere effettuata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate;
- gli stanziamenti di cassa devono comprendere le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili;
- i singoli dirigenti o responsabili dei servizi devono partecipare all’elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti al fine di evitare che nell’adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa;
- le previsioni di cassa per la spesa corrente, per il rimborso di prestiti e per le altre spese correnti o di investimento finanziate con applicazione dell’avanzo libero o con il margine differenziale di competenza vanno determinate sulla base della sommatoria delle entrate correnti che si presume di riscuotere e della giacenza iniziale di cassa libera.
- le previsioni di cassa per la spesa del titolo II devono tener conto dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.
- le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all’indebitamento devono essere correlate con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime entrate senza generare fittizio surplus di entrata vincolata con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente.
Le previsioni di cassa devono rispecchiare gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese;
- non sono state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell’art. 183, co. 8, del TUEL.
Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2025 comprende la cassa vincolatal’Ente deve dotarsi di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria
(Art. 1, comma 471 ter-della Legge di Bilancio 2023) La norma dispone, in deroga all’articolo 222 del TUEL, di estendere l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il periodo dal 2023 al 2025, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali. L'innalzamento del limite a cinque dodicesimi è attualmente già disposto sino al 2022 (art. 1, comma 555, della legge n. 160 del 2019) (comma 471 ter).
La programmazione dell'Ente deve tener conto delle transazioni non monetarie correlate alla gestione patrimoniale (esempio: opere a scomputo, conferimenti, etc..).
piano annuale dei flussi di cassa
L’art. 6 co.1 del D.l. 19 ottobre 2024 n. 155 dispone che, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Questo modello dovrà essere coerente con le previsioni di cassa autorizzatorie che gli enti devono già predisporre in sede di bilancio di previsione per poi gestirle in corso di esercizio.
L’art.6 co. 2 del Dl 155/2024 precisa che il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa. Si rammenta che i revisori già ai sensi della circolare RGS 15 del 5 aprile 2024 sono tenuti a riportare nei loro verbali, per lo meno in quelli relativi alle verifiche trimestrali, i controlli sui tempi di pagamento e sulla dinamica dei flussi di cassa e dovranno, quindi, anche verificare che gli enti abbiano predisposto il nuovo piano dei flussi di cassa.
cassa vincolata
Per quanto riguarda la gestione della cassa vincolata si fa presente che dal 5 luglio 2024 è in vigore il contenuto dell’articolo 6, comma 6-octies del D.l. 60/2024, convertito con Legge n. 95/2024 che va a modificare espressamente alcuni articoli del D.lgs. 267/2000, in particolare: l’articolo 180, comma 3, lettera d), in cui sono soppresse le parole: «da legge»; l’articolo 185, comma 2, lettera i) in cui sono soppresse le parole: «stabiliti per legge o»; l’art. 187, comma 3-ter, a cui è aggiunto, in fine, il periodo «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).