Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L’ente deve rispettare i termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dal termine ultimo per l’approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.
Nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento.
E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.
A decorrere dal 1° novembre 2019, con l’art. 1, comma 903, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato modificato l’art. 161 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) riguardante le certificazioni finanziarie e l’invio dei dati contabili. Il comma quarto di tale articolo prevede che “decorsi trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale”.
La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR del 28 maggio 2019, ha evidenziato che “l’importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi della BDAP e nelle altre banche dati pubbliche” e richiamato “l’attenzione sul fatto che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici: tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impegnano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria”...... “nella prospettiva dell’amministrazione digitale […] l’obiettivo cui si deve tendere è la piena conformità dei dati con i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari”.
La Sezione delle Autonomie, con la sopra citata delibera, ha puntualizzato che a detto organo “viene richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP – Bilanci armonizzati – con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall’ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le incongruenze segnalate dalla BDAP, ove non risolte”; in caso di rilevazione di errate o incomplete comunicazioni dei dati, è compito del Revisore segnalare alle Amministrazioni la necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessaire.