5° Decreto di aggiornamento al 118/11: DM 4 agosto 2016

    Con l'art. 1 del Decreto è modificato il Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato n. 4/1 del Dlgs. n. 118/11 sono state apportate le seguenti modifiche:

    1) lo schema di Delibera di assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio dovranno essere deliberati dal Consiglio dell'Ente entro il 31 luglio di ogni anno e non più solamente presentati all'Organo volitivo entro tale termine (Con il comma 1, lett. a), è modificato il paragrafo 4.2 del Principio predetto, specificando alla lett. g)).

    2) è stato soppresso al paragrafo 9.4 del Principio la prescrizione secondo cui "in ogni caso, il Sistema informativo contabile dell'Ente deve essere in grado di trasmettere in via telematica il bilancio, completo anche delle previsioni degli importi presentano valori pari a 0 alla 'Banca-dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13della Legge 31 dicembre 2009, n. 196" ( comma 1, alla lett. b)).

    3) è integrato il paragrafo 9.11.7 del Principio già richiamato, specificando che l'art. 4, comma 6, del Dm. Mef 2aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede che la Nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. Inoltre, la Nota integrativa indica le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del Dlgs. n. 118/11. Pertanto, la Nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'Allegato a) al bilancio di previsione – lett. e) – se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Il Decreto in commento riporta una Tabella in cui sono riepilogate le indicazioni predette circa la specificazione della composizione del disavanzo presunto e la sua copertura ́ ́( comma 1 lett. c).

    L'art. 2, modifica il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 del Dlgs. n. 118/11 sono state apportate le seguenti modifiche:.

    Al comma 1 è variato il paragrafo 3.7.1 relativo alle modalità di accertamento delle entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico; in particolare, è prescritto che tali entrate vengano accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi anche gli avvisi di liquidazione e di accertamento, e non più soltanto il ruolo e le liste di carico. Viene inoltre specificato che, nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non sia stato effettuato l'accertamento contabile alla data di entrata in vigore del Dlgs. n. 118/11, si procede a tale registrazione quando l'avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del Tributo). In tal caso, l'entrata è imputata alla voce del "Piano dei conti" relativa al Tributo considerato "riscosso a seguito di attività di verifica e controllo".

    E' specificato al paragrafo 3.7.6 che sono escluse dalle modalità di accertamento per cassa, oltre alle entrate derivanti dalla lotta all'evasione attuata attraverso l'emissione di ruoli e liste di carico, anche quelle derivanti da lotta all'evasione attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, che siano accertate sulla base di documenti formali emessi dall'Ente e imputati all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione; nei casi predetti, occorre provvedere ad effettuare un congruo accantonamento a "Fcde", secondo quanto espresso dal Principio (lett. b) .

    E' specificato al paragrafo 3.12 che le entrate derivanti dai finanziamenti Ue utilizzate per il finanziamento di spese correnti devono essere classificate tra i "Trasferimenti correnti", comprese le quote dei Fondi Ue destinati a investimenti utilizzate per finanziare spese correnti (nel rispetto dei Regolamenti comunitari). Trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti correnti è determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti.(lett. c) .

    E' modificato il paragrafo 5.4; in relazione al "Fondo pluriennale vincolato" è specificato che, in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il "Fondo pluriennale" si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento.(lett. d) .

    Alla fine del paragrafo 7, sono specificate le modalità di gestione dei Fondi Ue. In particolare, secondo la nuova formulazione dei Principi, le Amministrazioni titolari di Programmi comunitari che svolgono la propria attività in esecuzione dei Regolamenti europei ricevendo i relativi flussi finanziari come "Autorità di certificazione", contabilizzano tali risorse tra le entrate e le spese "per conto terzi" e "partite di giro", escluse le risorse dell'Asse "Assistenza tecnica", da registrare come contributi da Ue. (lett. e) .

    Sono contabilizzati in "partite di giro" anche i correlati trasferimenti concernenti il cofinanziamento statale. E' evidente che l'attività delle "Amministrazioni titolari di Programmi comunitari" è svolta in assenza di discrezionalità.

    Le Amministrazioni regionali e locali in qualità di beneficiari nell'ambito dei Programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali per l'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" o in qualità di beneficiari capofila (lead partner) nell'ambito dei Programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", definiscono e presentano i Progetti nel rispetto dei bandi e delle regole definite dall'Amministrazione titolare del Programma comunitario, individuano i propri partner, suddividono il Progetto e la spesa tra i partner, ed assumono la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intera operazione secondo le modalità del Progetto presentato. Tale attività, e la conseguente erogazione della spesa, non può essere considerata come attività effettuata in assenza di discrezionalità. Pertanto, i beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni titolari di Programmi comunitari, compresi quelli che svolgono il ruolo di capofila, contabilizzano i flussi finanziari tra i "contributi" e non invece tra le "partite di giro".

    Nel rispetto del Principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione alla voce del "Piano dei conti" che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse, salvo i casi in cui chi eroga le risorse le abbia classificate tra le"Spese per conto terzi e partite di giro" – come "Trasferimenti per conto terzi" – i beneficiari capofila contabilizzano le risorse come "Contributi da Ue", gli altri beneficiari contabilizzano le risorse come "Contributi dall'Ente capofila" (ad esempio, "Contributi da Regione", se la regione è il beneficiario-capofila) e identificano la natura comunitaria delle entrate e delle spese attraverso il Codice della transazione elementare.

    L'art. 3 ha modificato il "Piano dei conti integrato" di cui all'Allegato n. 6 del Dlgs. n. 118/11, a valere dall'esercizio 2017.

    L'art. 4 ha modificato l'Elenco delle Missioni, Programmi, Magroaggregati e Titoli di spesa di cui all'Allegato n. 14 del Dlgs. n. 118/11, inserendo il nuovo Macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti".

    L'art. 5 ha modificato lo schema di bilancio di previsione di cui all'Allegato n. 9 del Dlgs. n. 118/11, e più nel dettaglio:

    alla voce "di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente", è soppressa la parola "vincolato";
    è inserita la voce "di cui Utilizzo 'Fondo anticipazioni di liquidità' (Dl. n. 35/13) – solo per le Regioni. Previsioni di competenza", valorizzabile per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
    nella nota 2 del bilancio è specificato che, "in attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del Tuel, e dell'art. 42, comma 8, del Dlgs. n. 118/11, le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate";
    nel quadro generale riassuntivo, dopo la voce "Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie", è inserita la voce "di cui 'Fondo pluriennale vincolato'", valorizzabile, per la competenza, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
    Viene inoltre modificato il Prospetto inerente agli equilibri di bilancio (bilancio di previsione), inserendo la nuova voce "di cui per estinzione anticipata di liquidità Dl. n. 35/13".

    E' modificato l'Allegato a) al bilancio di previsione "risultato presunto di amministrazione", nel riquadro "Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12N-1", dove dovranno specificarsi:

    la quota accantonata per residui perenti (solo per le Regioni);
    la quota di "Fondo anticipazioni liquidità Dl. n. 35/13";
    la quota di "Fondo perdite Società partecipate";
    la quota di "Fondo contenzioso";
    altri accantonamenti;
    altri vincoli.

    L'art. 6 ha modificato lo schema di rendiconto della gestione di cui all'Allegato n. 10 del Dlgs. n. 118/11:

    è inserita la voce "di cui Utilizzo 'Fondo anticipazioni di liquidità (Dl. n. 35/13)' – solo per le Regioni. Previsioni di competenza", valorizzabile per la competenza;
    nel quadro generale riassuntivo, dopo la voce "Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie" è inserita la voce "di cui 'Fondo pluriennale vincolato per attività finanziaria'", valorizzabile per la competenza.
    Risulta inoltre modificato il Prospetto inerente agli equilibri di bilancio, inserendo la nuova voce "di cui per estinzione anticipata di liquidità Dl. n. 35/13".

    Infine, è variato anche l'Allegato a) al rendiconto della gestione "risultato di amministrazione al 31 dicembre ...", nel riquadro "Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1", nel quale dovranno specificarsi:

    la quota di "Fondo anticipazioni liquidità Dl. n. 35/13";
    la quota di "Fondo perdite Società partecipate";
    la quota di "Fondo contenzioso";
    altri accantonamenti;
    altri vincoli.
    E' cambiato anche l'Allegato e) al rendiconto, nel modo seguente:

    Spese per Macroaggregati – Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie: dopo la voce "01 Fondo di riserva" è inserita la voce "02 Fondo crediti di dubbia esigibilità";
    Spese per Macroaggregati – Spese per rimborso prestiti – Impegni: è inserito il Macroaggregato "405 Fondo per rimborsi prestiti".
    Tutti gli aggiornamenti al bilancio di previsione entreranno in vigore a valere sul triennio 2017/2019, mentre gli aggiornamento al rendiconto entreranno in vigore dall'esercizio 2017 ma potranno essere anticipati con riferimento al rendiconto 2016.

    Da ultimo, con l'art. 7 le modifiche di cui all'art. 4 sono applicate all'Allegato n. 12 del Dlgs. n. 118/11, concernente "Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle Regioni e Allegato al Peg degli Enti Locali".

     


DM 04.08.2016

 

 

 

 

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