Spese del personale

Trattamenti fissi e continuativi


L’imputazione dell’impegno avviene  nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio, per l’intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest’ultima. In questi casi sarà rilevato in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio.
Negli esercizi considerati nel bilancio di previsione si procede all’impegno, per l’intero importo, delle spese di personale risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest’ultima. In occasione del rendiconto si cancellano gli impegni cui non corrispondono obbligazioni formalizzate.

I trattamenti fissi e continuativi devono essere impegnati e imputati automaticamente per l'intero importo nell'esercizio di riferimento.

obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente. CONTRATTO NAZIONALE


L’imputazione dell’impegno avviene nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici.
Nelle more della firma del contratto si auspica che l’ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l’ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l’accantonamento non deve essere operato.

Se la spesa connessa a un'entrata vincolata non arriva al livello dell'impegno (obbligazione perfezionata) non si ha fondo pluriennale vincolato, ma avanzo di amministrazione vincolato.

In materia di trattamento accessorio «se c'è impegno c'è fondo pluriennale vincolato, se non c'è impegno c'è avanzo vincolato»

 

Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono. CONTRATTO INTEGRATIVO


Sono invece tre le ipotesi in tema di trattamento accessorio

1) CONTRATTO INTEGRATIVO FIRMATO

Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. 

Ad esempio parte del trattamento accessorio, ha di natura un'esigibilità differita. La produttività, ad esempio, è sempre esigibile nell'anno successivo, una volta chiusa la valutazione dei dipendenti.
La spesa è tecnicamente impegnabile a seguito della firma dell'integrativo, ma va gestita con il fondo pluriennale vincolato.
Il principio qualifica il fondo per l'accessorio come un'entrata vincolata e la spesa con esso finanziata, non esigibile nell'esercizio, genera un fondo pluriennale vincolato che fornisce la copertura nell'anno seguente.

pertanto, considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all’esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo.

2) CONTRATTO INTEGRATIVO non firmato nell'esercizio, ma il fondo è formalmente costituito


Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate.
Questa spesa, difatti, non è impegnabile e l'assenza dell'impegno vieta il ricorso al fondo pluriennale vincolato.
Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio.

A prescindere dalla formale costituzione o meno del fondo, in corso d'anno parte dell'accessorio viene comunque liquidata a fronte di prestazioni eseguite (posizioni organizzative, rischio, reperibilità eccetera). A fine esercizio confluisce nell'avanzo vincolato solo il residuo del fondo non ancora liquidato.

3) CONTRATTO INTEGRATIVO non firmato nell'esercizio e fondo non formalmente costituito

Così come il caso sub 2, non c'è impegno di spesa.
Dalla mancata costituzione deriva che solo la quota del fondo obbligatoriamente prevista dalle regole nazionali, ossia le risorse stabili, confluisce nell'avanzo vincolato.
La restante parte variabile dell'accessorio va finanziata a valere sul bilancio dell'anno successivo, eventualmente anche mediante l'utilizzo dell'avanzo libero.

A prescindere dalla formale costituzione o meno del fondo, in corso d'anno parte dell'accessorio viene comunque liquidata a fronte di prestazioni eseguite (posizioni organizzative, rischio, reperibilità eccetera). A fine esercizio confluisce nell'avanzo vincolato solo il residuo del fondo non ancora liquidato.

Le verifiche dell’Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all’esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce.


Nel primo esercizio di applicazione di tale principio sono possibili le seguenti casistiche.

 

  1. gli enti che già impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell’esercizio successivo a quello cui tali spese si riferiscono, non hanno problemi di discontinuità nel rispetto dei vincoli riguardanti la spesa di personale, in quanto in ciascun esercizio impegnano spese di personale riguardanti un’annualità completa.

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

  1. la premialità e il trattamento accessorio dell’anno precedente, da liquidare nell’anno di riferimento;
  2. la spesa riguardante l’anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell’anno;
  3. il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell’anno in corso, da liquidare nell’anno successivo.

2. Anche per gli enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono non si determinano problemi di discontinuità, a condizione che il pagamento del trattamento accessorio e premiante sia effettuato nell’esercizio successivo, dopo il riaccertamento straordinario dei residui.

Infatti, a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi risultanti al 31/12 dell’esercizio che precede il primo anno di sperimentazione e riguardanti le spese relative al trattamento accessorio e premiante riferite all’esercizio precedente sono cancellati e reimputati alla competenza del primo esercizio del bilancio di previsione dell’esercizio successivo, garantendone la copertura attraverso il a valere del fondo pluriennale vincolato determinato con l’operazione di riaccertamento straordinario.
Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

  1. la spesa riguardante l’anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell’anno;
  2. il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell’anno in corso, da liquidare nell’anno successivo.

A seguito del riaccertamento straordinario, lo stanziamento iniziale così determinato è incrementato della spesa riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell’anno precedente, da liquidare e pagare nell’anno in corso.

3 Nel caso in cui gli enti di cui al punto 2), che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell’esercizio cui tali spese si riferiscono, provvedano al pagamento di tali voci prima del riaccertamento straordinario dei residui, è necessario, al fine di evitare problemi di discontinuità del livello degli impegni ai fini del rispetto dei vincoli della spesa di personale, effettuare il pagamento nel rispetto del presente principio, imputandolo alla competenza dell’esercizio in corso, piuttosto che ai residui dell’esercizio precedente.

A tal fine l’ente deve impegnare nuovamente la spesa relativa al trattamento accessorio e premiante riferita anell’esercizio precedente, nonostante tale spesa risulti già impegnata con riferimento a tale esercizio.
Pertanto, anche tali enti, nel primo esercizio del bilancio di previsione, provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

  1. la spesa riguardante l’anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell’anno;
  2. il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell’anno in corso, da liquidare nell’anno successivo.

L’impegno riguardante la spesa relative al trattamento accessorio e premiante dell’esercizio precedente è registrato a valere dello stanziamento riguardante la lettera a).
Nel corso del riaccertamento straordinario dei residui, l’ente procede alla cancellazione e alla reimputazione del residuo passivo riguardante il trattamento accessorio e premiante riferito all’esercizio precedente, come se tale spesa non fosse stata nuovamente impegnata e già pagata.
Si provvede pertanto alla variazione dello stanziamento iniziale incrementandolo della spesa riguardante la premialità. Al termine delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale risultano così determinati:

  1. la spesa riguardante l’anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell’anno, impegnata per la premialità e il trattamento dell’anno precedente, già pagata;
  2. il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell’anno in corso, da liquidare nell’anno successivo;
  3. la premialità e il trattamento accessorio dell’anno precedente, da liquidare nell’anno di riferimento, impegnata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

Poiché non è possibile avere un doppio impegno per la medesima spesa, a seguito delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario, è necessario procedere alla eliminazione della duplicazione, cancellando l’impegno di cui alla lettera c), fermo restando lo stanziamento complessivo e la relativa copertura rideterminata a seguito del riaccertamento straordinario costituita dal fondo pluriennale vincolato destinato a finanziare la premialità dell’anno in corso.
In caso di esercizio provvisorio, si applicano i medesimi principi.

Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura

considerato che la normativa prevede la liquidazione dell’incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all’ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell’esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali. Identiche regole si applicano a qualsiasi altra voce stipendiale accessoria che sia sottoposta a condizione sospensiva, in analogia a quanto appena espresso.